IL TRIBUNALE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
al  n. 376/95  R.G.  promossa  da:  CEDI - Centro Aervizi Associativi
S.r.l.,   con   sede   in   Arezzo,   in  personale  del  suo  legale
rappresentante dott. Giovanni Inghirami, rappresentato e difeso dagli
avv.  Giuseppe  Pugi e Assia Izzo ed elettivamente domiciliato presso
lo studio di quest'ultima in Firenze, piazza Signoria n. 4, attrice;
    Contro  Amministrazione  finanziaria  dello Stato, in persona del
ministro  in  carica, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura
distrettuale dello Stato di Firenze, presso i cui uffici domicilia in
via degli Arazzieri n. 4, convenuta;
    Avente per oggetto: rimborso tassa annuale sulle societa'.

                      Svolgimento del processo

    Con citazione notificata il 4 gennaio 1995, CEDI - Centro Servizi
Associativi    S.r.l.   conveniva   in   giudizio   l'Amministrazione
finanziaria  dello  Stato  per  vederla  condannare alla restituzione
delle  somme  pagate a titolo di tassa di concessione governativa per
gli  anni  1985-1992,  successivi  a quelli della prima iscrizione al
registro delle societa' - c.d. «tassa di mantenimento».
    L'Amministrazione   finanziaria  dello  Stato,  costituendosi  in
giudizio,  sosteneva  tra  l'altro la parziale improponibilita' della
domanda  per  l'intervenuta  decadenza  triennale di cui all'art. 13,
comma secondo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, dovendosi assimilare -
in  materia tributaria - il pagamento d'indebito al pagamento erroneo
(Cass. civ. sez. u., sent. n. 3458 del 12 aprile 1996).
    A  rendere  norma  espressa il principio giurisprudenziale appena
ricordato interveniva poi l'art. 11, comma 2, della legge 23 dicembre
1998,  n. 448  che, mediante rinvio, recepiva il termine decandeziale
triennale, di cui al citato art. 13, comma secondo, d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 641.
    In  proposito,  richiamato  il  principio,  elaborato dalla Corte
costituzionale  nella  sentenza  20  febbraio 1995, n. 56, secondo il
quale  «non  vi  sono  ragioni che giustifichino il privilegio di una
disciplina   speciale,   in   favore  del  debitore,  dell'azione  di
ripetizione  dell'indebito  contro  il Fisco», questo giudice ritiene
rilevante  in processo e non manifestamente infondata la questione di
costituzionalita',  per  contrasto  con l'art. 3 Cost., dell'art. 11,
comma  2,  legge  23  dicembre  1998,  n. 448,  nella  parte  in cui,
stabilendo  il termine decadenziale triennale del diritto al rimborso
tributario  sorgente  da un indebito versamento, non differenzia tale
diritto da quello sorgente dal versamento erroneo.