IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 376/95 R.G. promossa da: CEDI - Centro Aervizi Associativi S.r.l., con sede in Arezzo, in personale del suo legale rappresentante dott. Giovanni Inghirami, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Pugi e Assia Izzo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Firenze, piazza Signoria n. 4, attrice; Contro Amministrazione finanziaria dello Stato, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, presso i cui uffici domicilia in via degli Arazzieri n. 4, convenuta; Avente per oggetto: rimborso tassa annuale sulle societa'. Svolgimento del processo Con citazione notificata il 4 gennaio 1995, CEDI - Centro Servizi Associativi S.r.l. conveniva in giudizio l'Amministrazione finanziaria dello Stato per vederla condannare alla restituzione delle somme pagate a titolo di tassa di concessione governativa per gli anni 1985-1992, successivi a quelli della prima iscrizione al registro delle societa' - c.d. «tassa di mantenimento». L'Amministrazione finanziaria dello Stato, costituendosi in giudizio, sosteneva tra l'altro la parziale improponibilita' della domanda per l'intervenuta decadenza triennale di cui all'art. 13, comma secondo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, dovendosi assimilare - in materia tributaria - il pagamento d'indebito al pagamento erroneo (Cass. civ. sez. u., sent. n. 3458 del 12 aprile 1996). A rendere norma espressa il principio giurisprudenziale appena ricordato interveniva poi l'art. 11, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 che, mediante rinvio, recepiva il termine decandeziale triennale, di cui al citato art. 13, comma secondo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641. In proposito, richiamato il principio, elaborato dalla Corte costituzionale nella sentenza 20 febbraio 1995, n. 56, secondo il quale «non vi sono ragioni che giustifichino il privilegio di una disciplina speciale, in favore del debitore, dell'azione di ripetizione dell'indebito contro il Fisco», questo giudice ritiene rilevante in processo e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita', per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 11, comma 2, legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella parte in cui, stabilendo il termine decadenziale triennale del diritto al rimborso tributario sorgente da un indebito versamento, non differenzia tale diritto da quello sorgente dal versamento erroneo.