IL TRIBUNALE Decidendo sulla questione di legittimita' costituzionale sollevata dal difensore di Zouhair Diriss in ordine all'art.14, comma 5-ter, decreto legislativo n. 286 del 1998, sentite le parti, premesso che lo Zouhair e' stato tratto in arresto il 10 luglio 2003, in relazione alla contravvenzione suddetta, per non aver ottemperato all'ordine di espulsione emesso dal questore di Pisa in data 28 aprile 2003, il difensore ha sollevato questione di legittimita' costituzionale per violazione degli artt. 3 e 13 della costituzione, osserva: la questione appare rilevante, atteso che l'imputato e' stato arrestato perche' sorpreso nella flagranza del reato contestatogli, e che lo stesso, come da art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo citato, e' stato condotto innanzi a questo tribunale di Lucca per la celebrazione della udienza di convalida e per rito direttissimo. La questione appare altresi' non manifestazione infondata per le ragioni che seguono: l'art. 13 della Costituzione statuisce che in casi eccezionali di necessita' ed urgenza indicati tassativamente della legge l'autorita' di pubblica sicurezza puo' adottare provvedimenti provvisori di limitazione della liberta' personale, la disciplina di legge in oggetto trova riscontro nell'ambito del codice di procedura penale negli artt. 380, in relazione all'arresto obbligatorio in flagranza, 381 in ordine all'arresto facoltativo in flagranza, ipotesi da ritenersi tassative e non suscettibili di interpretazione analogica. La limitazione della liberta' personale appare per altro strettamente correlata alla applicazione o quanto meno alla possibilita' di applicazione di misure coercitive, giusto al disposto dell'art. 391, comma quinto, codice di rito, tanto piu' che in casi ex art. 381, comma secondo, dello stesso codice di rito, ovvero delitti per i quali e' consentito l'arresto anche al di fuori dei casi in flagranza le misure coercitive possono essere disposte anche al di fuori del limiti di pena previsti dagli artt. 274, comma primo, lettera c), e 280 del medesimo codice. Conferma di cio' si trae anche dall'art. 121 delle disposizioni attuazione al codice di rito, in ragione del quale il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato fermato sia posto immediatamente in liberta' o ritenga di non dover chiedere l'applicazione di misure coercitive. Cio' premesso si osserva che il reato per il quale lo Zouhair e' stato arrestato, e' di natura contravvenzionale tra l'altro punita con la pena, nel massimo di anni 1 di arresto, di tal che' nessuna misura coercitiva puo' essere applicata giusta la previsione di cui all'art. 280 del codice di rito; ne deriva che la limitazione della liberta' personale appare non ragionevole, atteso che seppur convalidato l'arresto nessuna misura coercitiva potrebbe trovare applicazione, e' da vanificare completamente la gia' avvenuta limitazione della liberta' personale. Richiamato poi l'art. 121 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, si osserva che se il pubblico ministero dispone, e non gia' puo' disporre, la limitazione della liberta' personale quando ritiene di non dover richiedere l'applicazione di misure coercitive, a maggior ragione la deve disporre, allorquando sa, e non gia' ritiene, di non potere, e non gia' dovere, richiedere le stesse misure. Ne deriva che l'arresto del cittadino straniero non appare e che ragionevole, e che la norma in oggetto appare introdurre una disciplina di carattere speciale per stranieri non giustificata ai sensi degli artt. 3 e 13 della Costituzione, e non rapportabile ad eccezionali esigenze di necessita' ed urgenza, in presenza delle quali la suddetta limitazione della liberta' personale puo' avvenire per atto dell'autorita' di polizia