Ricorso  per  il  Presidente  del  Consiglio dei ministri, difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato presso la quale ha il proprio
domicilio in via dei Portoghesi 12, Roma, nei confronti della Regione
Sardegna,   in   persona   del  suo  presidente,  per  l'accertamento
dell'illegittimita'  costituzionale  della  legge  regionale 3 luglio
2003,  n. 8,  Dichiarazione della Sardegna territorio denuclearizzato
(BUR n. 20 dell'8 luglio 2003).

    Nell'art. 1.1,  parte finale, della legge impugnata il territorio
regionale della Sardegna viene dichiarato denuclearizzato e «precluso
al  transito  ed  alla  presenza,  anche  transitoria,  di  materiali
nucleari non prodotti nel territorio regionale».
    Questa  Dichiarazione  (cosi'  la  norma viene definita nella sua
rubrica) e' fondata sulla base «delle competenze esclusive in materia
di  urbanistica ed ambiente attribuite dall'art. 3, lettera f), dello
Statuto speciale».
    L'art. 3  richiamato,  alla  lettera  f), assegna alla regione la
potesta'   legislativa  in  materia  di  «edilizia  ed  urbanistica».
Nell'art. 3 non si fa alcun accenno all'ambiente.
    Recentemente   codesta   Corte,   proprio   nel   decidere  sulla
legittimita'  costituzionale  di  una  legge  della  Sardegna  (sent.
n. 536/2002), ha chiarito:
        «L'art. 117,  secondo  comma,  lettera s), della Costituzione
esprime  una  esigenza  unitaria  per  cio'  che  concerne  la tutela
dell'ambiente  e dell'ecosistema, ponendo un limite agli interventi a
livello  regionale che possano pregiudicare gli equilibri ambientali.
Come gia' affermato da questa Corte, la tutela dell'ambiente non puo'
ritenersi  propriamente  una  «materia», essendo invece l'ambiente da
considerarsi  come  un  «valore»  costituzionalmente protetto che non
esclude la titolarita' in capo alle regioni di competenze legislative
su materie (governo del territorio, tutela della salute, ecc.) per le
quali  quel valore costituzionale assume rilievo (sentenza n. 407 del
2002). E, in funzione di quel valore, lo Stato puo' dettare standards
di  tutela  uniformi sull'intero territorio nazionale anche incidenti
sulle    competenze   legislative   regionali   ex   art. 117   della
Costituzione.
    Gia'  prima  della riforma del titolo V della parte seconda della
Costituzione,  la  protezione dell'ambiente aveva assunto una propria
autonoma  consistenza  che,  in  ragione  degli  specifici ed unitari
obiettivi  perseguiti,  non  si esauriva ne' rimaneva assorbita nelle
competenze  di  settore  (sentenza  n. 356  del 1994), configurandosi
l'ambiente  come  bene unitario, che puo' risultare compromesso anche
da  interventi  minori  e  che  va  pertanto  salvaguardato nella sua
interezza (sentenza n. 67 del 1992). La natura di valore trasversale,
idoneo ad incidere anche su materie di competenza di altri enti nella
forma degli standards minimi di tutela, gia' ricavabile dagli artt. 9
e   32  della  Costituzione,  trova  ora  conferma  nella  previsione
contenuta  nella lettera s) del secondo comma della Costituzione, che
affida  allo  Stato il compito di garantire la tutela dell'ambiente e
del1'ecosistema».
    Nei  confronti  della  Regione Sardegna codesta Corte, dunque, ha
gia'  dichiarato  che l'ambiente rientra nella legislazione esclusiva
dello Stato.
    Che  si  sia  al  di fuori della materia urbanistica sembra cosi'
evidente da non richiedere chiarimenti.
    Di  conseguenza  la norma impugnata gia' per questo va dichiarata
illegittima  costituzionalmente perche' le competenze esclusive della
regione in materia di urbanistica ed ambiente non possono costituirne
la  base  costituzionale,  come  invece  il  legislatore regionale ha
ritenuto.
    Nell'art. 1.1  sono  anche  richiamati,  ma  in  via subordinata,
salute pubblica, protezione civile e governo del territorio.
    Per  il governo del territorio non si puo' che ripetere quanto e'
stato detto per l'urbanistica. Ugualmente non pertinente alla materia
e' la protezione civile.
    Questi  richiami a cascata sono la prova, sia pure indiretta, del
fatto  che  la  stessa  regione  non  ha  individuato una sicura base
costituzionale al suo intervento legislativo e ha richiamato le varie
materie  in  cui  ha  ritenuto  che  si  potesse  profilare  una  sua
competenza, senza nessuna verifica sostanziale.
    L'unica  materia  per  la  quale potrebbe essere configurabile la
competenza  regionale, nella forma della legislazione concorrente, e'
la  tutela  della salute (art. 10 della legge costituzionale n. 3 del
2001 in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost.).
    Ma   anche  in  proposito  codesta  Corte  ha  chiarito  che  «la
previsione per cui il nuovo regime stabilito dalla riforma si applica
anche  alle  regioni  a  statuto  speciale  ove  sia  piu' favorevole
all'autonomia  regionale (art. 10 della legge costituzionale n. 3 del
2001)  non  implica  che,  ove  una  materia attribuita dallo statuto
speciale alla potesta' regionale interferisca in tutto o in parte con
un  ambito  ora  spettante  in  forza del secondo comma dell'art. l17
della  Costituzione  alla  potesta'  esclusiva  statale,  la  regione
speciale  possa  disciplinare  la  materia (o la parte della materia)
riservata  allo Stato senza osservare i limiti statutari imposti alla
competenza   primaria   delle   regioni,  tra  cui  quelli  derivanti
dall'osservanza   degli   obblighi   internazionali   e  delle  norme
fondamentali delle riforme economico-sociali».
    Anche  sotto  il  profilo  della  tutela  della  salute  la legge
risulta,  pertanto,  illegittima  costituzionalmente sotto un duplice
profilo: per aver interferito in materia di ambiente, attribuito alla
legislazione  esclusiva  dello  Stato;  per  non  essersi attenuta ai
principi  fondamentali  che,  come  codesta  Corte  ha confermato, in
mancanza   di   una   formulazione   espressa   vanno  desunti  dalla
legislazione  preesistente,  principi  fondamentali  secondo  i quali
restrizioni  generalizzate  alle  attivita'  economiche, non legate a
situazioni  particolari  di ambiente o di operatore, vanno fondati su
dati  scientifici  attendibili  e  non  su  valutazioni genericamente
prudenziali,   suggerite   dalle  convinzione  locali,  non  motivate
sperimentalmente.
    La  legge  impugnata  e' costituzionalmente illegittima anche per
violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.
    La  materia  e'  disciplinata  dal  d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230,
«Attuazione    delle    direttive   89/618/Euratom,   90/641/Euratom,
92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti».
    Nell'art. 1.1   che  delimita  il  «Campo  di  applicazione»,  le
disposizioni   del  decreto  sono  dichiarate  applicabili  (1)  alla
«produzione,   trattamento,   manipolazione   detenzione,   deposito,
trasporto, importazione, esportazione, impiego, commercio, cessazione
della detenzione, raccolta e smaltimento di materie radioattive».
    Il testo normativo, in attuazione delle direttive comunitarie, ha
posto  la  disciplina completa della materia rivolta a realizzare, in
forma coordinata e compatibile, gli interessi del mercato e la tutela
dell'ambiente e della salute.
    Il  testo normativo e' complesso e disciplina tutte le operazioni
che  possono  interessare le attivita' che rientrano nel suo campo di
applicazione.
    Disciplina, in particolare, il «Trasporto di materie radioattive»
(art.  21),  le  «Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti
radioattivi»   (art. 32),  «Limiti  di  esposizione»  (art.  96),  ha
introdotto  «Disposizioni  particolari  per  i  rifiuti  radioattivi»
(art. 102), e sul «Controllo sulla radioattivita' ambientale» (art. l
04) e «Particolari disposizioni per le attivita' di protezione civile
e polizia giudiziaria» (art. 126-quater).
    Le  legge impugnata, precludendo in via generale il transito e la
presenza nella regione di materiale nucleare, ha violato, prima delle
norme  richiamate, il d.lgs. nel suo complesso, in quanto fonte della
disciplina integrale della materia.
    Come  noto,  i rifiuti, di qualsiasi natura, costituiscono merce,
ai  sensi  dell'art. 23 del Trattato CE, e per essi vige il principio
di   libera   circolazione  che  comporta  il  divieto  di  qualsiasi
restrizione quantitativa (art. 28).
    Precludendo   la  circolazione  nel  suo  territorio  la  Regione
Sardegna  ha  violato  non  solo  l'art. 23  CE, ma anche l'art. 117,
secondo  comma,  lett. e) Cost. perche' ha interferito nel mercato di
materiali   nucleari,  anche  essi  soggetti  alla  disciplina  della
concorrenza, nel rispetto della normativa richiamata.
    Dalla   illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1  della  legge
regionale   quella   degli   artt. 2  e  3  deriva  come  conseguenza
necessaria,  in  quanto  norme  destinate  ad operare sul presupposto
della efficacia dell'art. 1.