IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha   pronunciato  la  seguente  ordinanza  sui  seguenti  ricorsi
riuniti:
        1)  ricorso  n. 1576 del 2001 proposto da Franceschelli Anna,
Fregna  Lisetta,  Caruso  Giuseppe,  Lanzarini Lucia e Carati Silvia,
tutti  rappresentati  e  difesi  dagli avv.ti Giorgio Sacco e Corrado
Mauceri con domicilio eletto in Bologna, via S. Felice n. 6 presso il
primo;
    Contro    provveditore   agli   studi   di   Bologna;   Ministero
dell'istruzione,   della   ricerca   e   dell'universita';  direzione
regionale,   scolastica  dell'Emilia-Romagna  tutti  rappresentati  e
difesi  dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con domicilio eletto
in  Bologna,  via G. Reni n. 4 presso la sua sede; e nei confronti di
Baldi  Mario  e Gerardi Sabina, nonche' di ogni controinteressato cui
il  ricorso  e'  stato  notificato per pubblici proclami, nessuno dei
quali costituito in giudizio; per l'annullamento, previa sospensione,
della   graduatoria   permanente   per  l'insegnamento  nella  scuola
secondaria,  classe  di concorso A 051 - materie letterarie e latino,
compilata  dal  provveditore  agli  studi di Bologna nel luglio 2001,
nella parte e nei sensi in cui i ricorrenti sono stati collocati dopo
i  docenti  che,  nella precedente graduatoria pubblicata per effetto
dei  d.m.  n. 123  del  27  marzo 2000 e n. 146/18 maggio 2000, erano
stati  collocati  nel  IV  scaglione  nonche', per quanto di ragione,
della  C.M.  n. 117 del 6 luglio 2001, non comunicata, e di tutti gli
atti presupposti, connessi e conseguenti;
        2)  ricorso  n. 1577  del  2001  proposto da Monti Gabriele e
Genovese  Marisa,  rappresentati  e  difesi come gia' indicato per il
ric. 1576/2001;
    Contro  il  provveditorato  agli  studi  di  Bologna  e  le altre
autorita'  gia' indicate sopra per il ric. 1576/2001; e nei confronti
di  Curti  Erica,  Belelli Marcella, Tedde Maria Giuliana e Dall'Olio
Carla,  nonche'  di  ogni  controinteressato  cui il ricorso e' stato
notificato   per   pubblici   proclami;  per  l'annullamento,  previa
sospensione,  della  graduatoria  permanente per l'insegnamento nella
scuola  secondaria,  classe  di  concorso  A-346,  lingua  e civilta'
straniera - inglese, compilata dal provveditore agli studi di Bologna
nel  luglio  2001, nella parte e nei sensi sopra indicati per il ric.
1576/2001, nonche' della circolare ministeriale 117/2001.
    Visti entrambi i ricorsi indicati in epigrafe;
    Visto  l'atto  di costituzione per ciascuno di essi del Ministero
dell'istruzione, della ricerca e dell'universita', del provveditorato
agli   studi  di  Bologna  e  della  direzione  scolastica  regionale
dell'Emilia-Romagna,   per   mezzo  dell'Avvocatura  dello  Stato  di
Bologna;
    Vista  l'ordinanza 28 giugno 2002 n. 77 con cui questa sezione ha
disposto l'integrazione del contraddittorio ed adempimenti istruttori
per i ricorsi sopraindicati;
    Vista  la  memoria  aprile  2002 presentata dall'Avvocatura dello
Stato  di  Bologna a sostegno delle proprie difese per ciascuno degli
indicati  ricorsi; Relatore designato il consigliere Lydia Ada Orsola
Spiezia;
    Uditi,  alla  pubblica  udienza del 14 novembre 2002, i difensori
presenti per le parti costituite per ciascuno dei ricorsi;
    Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.

                           Fatto e diritto

    1. - In  prima  attuazione  della  legge  3  maggio  1999, n. 124
(Disposizioni  urgenti  in  materia  di  personale  scolastico) e dei
relativi regolamenti dell'allora Ministero della pubblica istruzione,
ora  denominato  Ministero  dell'istruzione,  universita'  e ricerca,
dd.mm.   27   marzo   2000,   n. 123  e  18  maggio  2000  n. 146  il
provveditorato   agli   studi   di   Bologna   (ora   centro  servizi
amministrativi  di  Bologna) predispose, in data 20 novembre 2000, le
graduatorie  provinciali  permanenti  definitive  degli aspiranti per
l'assunzione  in  ruolo  e  per il conferimento delle supplenze nella
scuola  materna  ed in quella elementare, procedendo analogamente per
quella  relativa  alla  scuola secondaria di primo e secondo grado in
data 15 marzo 2001.
    Successivamente,  pero', a seguito delle norme di interpretazione
autentica  della  legge  n. 124/1999, art. 2, commi 1 e 2, introdotte
dall'art. 1 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito nella
legge  20  agosto  2001, n. 333, lo stesso provveditore agli studi di
Bologna  compilo'  nuove  graduatorie permanenti per i vari ordini di
scuola  emanando  in  particolare per la scuola secondaria di primo e
secondo grado il decreto 26 luglio 2001, recante numero 2108.
    Secondo  le  nuove disposizioni in tali graduatorie, che dovevano
essere  utilizzate per le immissioni in ruolo per gli anni scolastici
2000-2001  e  2001-2002  (nonche'  per  il  conferimento di supplenze
annuali  per  l'anno  2001-2002), in fase di prima integrazione delle
stesse,  a  modifica  di  quanto  previsto  dal d. Min. pubb. istruz.
n. 123/2000, art. 2 comma 4, lettere a2) e b) confluivano in un unico
scaglione  i  docenti  che,  invece, in base alle citate disposizioni
regolamentari  erano in un primo tempo stati inseriti in due distinte
fasce  o  scaglioni:  la  terza  fascia per i docenti in possesso, in
sostanza,  dell'abilitazione e di 360 giorni di servizio nella scuole
statali  nel  triennio  precedente  la  scadenza  del  termine per la
presentazione   delle  domande  per  l'inclusione  nella  graduatoria
permanente,  istituita  con  la legge n. 124/1999, e la quarta fascia
per i docenti privi dei 360 giorni di servizio in questione.
    E' in tal guisa accaduto che in alcuni casi, come in quelli degli
attuali  ricorrenti,  nelle  nuove  graduatorie  alcuni  docenti, pur
mantenendo  lo  stesso punteggio, nell'ambito della terza fascia sono
stati scavalcati nella propria graduatoria da altri docenti confluiti
nella  stessa  a  seguito  della  soppressione  della  quarta fascia,
disposta,  in pratica, dall'art. 1 del decreto legge 255/2001 citato,
in  quanto  facevano  valere  anche il servizio prestato nelle scuole
private (pur se valutabile con un punteggio dimezzato).
    1.1 - Pertanto,  avendo  avuto nelle nuove graduatorie permanenti
per  la  provincia  di  Bologna una collocazione meno favorevole, gli
attuali ricorrenti, meglio indicati in epigrafe, con ricorsi analoghi
hanno  impugnato,  rispettivamente,  la  graduatoria  per  la  scuola
secondaria,  del  26  luglio  2001,  per  la classe di concorso A 051
(materie  letterarie) con ric. 1576 e per la classe di concorso A 346
(lingua  inglese) con ric. 1577/2001; in particolare ne hanno chiesto
l'annullamento,  previa  sospensiva,  nella  parte in cui ciascuno di
essi   e'  stato  collocato  dopo  i  docenti  che  nella  precedente
graduatoria,  compilata ai sensi dei dd.mm. 123 e 146 del 2000, erano
stati  collocati  nel  quarto  scaglione,  unitamente  alla circolare
ministeriale  6  luglio  2001 n. 117 recante direttive per l'omogenea
applicazione delle nuove disposizioni legislative.
    In  particolare, con i ricorsi pressoche' identici sopraindicati,
i  docenti  interessati  hanno  dedotto  l'illegittimita' di ciascuna
delle  graduatorie  in  cui  sono  inseriti,  formulando  le seguenti
censure:
        1)  violazione  dell'art. 7  della legge 7 agosto 1990 n. 241
anche  con  riferimento  all'art. 10  del d.m. 18 maggio 2000 n. 146,
nonche'  eccesso  di  potere  illogicita' in quanto l'amministrazione
avrebbe  dovuto avvisare i ricorrenti della compilazione di una nuova
graduatoria in sostituzione della precedente gia' definitiva;
        2) Illegittimita'      costituzionale     dell'art. 1     del
decreto-legge  n. 255  del  2001  per  contrasto con gli artt. 3 e 97
Costituzione  per  illogicita'  ed ingiustificata discriminazione nei
confronti  di  coloro  che  avevano  conseguito  una  posizione nella
graduatoria  definitiva  precedente,  con  conseguente illegittimita'
della nuova graduatoria in parte qua;
        3) Illegittimita'   costituzionale   del  d.l.  255/2001  per
contrasto  con  gli  artt. 3  e  97  Costituzione  nella parte in cui
equipara  il  servizio  prestato  dai  docenti nelle scuole private a
quello nelle scuole pubbliche;
        4) Illegittimita'  costituzionale  della legge n. 62 del 2000
per  violazione  degli  artt. 3  e  33  Costituzione,  dedotta in via
tuzioristica,  per  il  caso  in  cui l'equiparazione tra il servizio
prestato  dai  docenti  nelle  scuole  statali  e quello nelle scuole
private sia conseguente alla legge di parita' scolastica n. 62/2000.
    Concludendo,  quindi,  ciascuna delle parti ricorrenti ha chiesto
l'annullamento  della  graduatoria impugnata in parte qua, unitamente
agli  altri  atti, previa, ove occorra, la remissione degli atti alla
Corte  costituzionale  per  l'esame della legittimita' costituzionale
dell'art. 1,  del  d.l.  255/2001  convertito  in  legge n. 333/2001,
nonche' per quanto di ragione, dell'art. 1 della legge n. 62/2000 per
asserito contrasto con gli artt. 3, 33 e 97 Costituzione.
    1.2. - Si  sono costituite in giudizio, per ciascuno dei ricorsi,
le  autorita'  intimate  che  hanno  chiesto  il rigetto dei ricorsi,
controdeducendo    puntualmente   in   ordine   alle   eccezioni   di
costituzionalita' sollevate.
    Fissata  la  trattazione  dei ricorsi in epigrafe per la pubblica
udienza  del 24 aprile 2002, questa sezione, disposta preliminarmente
la  riunione  dei  detti  ricorsi,  ha  ordinato  l'integrazione  del
contraddittorio  per  pubblici  proclami  ai sensi dell'art. 150 cod.
proc. civ. nonche' incombenti istruttori, cui sia le parti ricorrenti
sia  l'amministrazione  hanno  provveduto nei tempi e nelle modalita'
prescritte.
    Alla  pubblica  udienza  del  14  novembre  2002, quindi, uditi i
difensori  presenti  per le parti ricorrenti e per l'amministrazione,
ciascuno  dei  quali ha insistito nelle proprie conclusioni, le cause
sono passate in decisione.
    2. - Quanto    sopra   premesso   in   fatto,   in   diritto   va
preliminarmente  disposta  la riunione dei ricorsi meglio indicati in
epigrafe  per  evidenti  ragioni  di  connessione oggettiva in quanto
ciascuno  dei  giudizi  concerne  le operazioni di prima integrazione
delle   graduatorie   permanenti  del  personale  docente  effettuate
dall'allora  operante  provveditore agli studi di Bologna con decreto
n. 2108  del  26  luglio  2001,  per  la scuola secondaria di primo e
secondo  grado,  ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 luglio 2001
n. 255   (disposizioni   urgenti   per  assicurare  l'ordinato  avvio
dell'anno  scolastico  2001-2002)  convertito in legge 20 agosto 2001
n. 333;  graduatorie da utilizzare per le immissioni in ruolo per gli
anni scolastici 2000-2001 e 2001-2002 ai sensi del citato art. 1.
    Quanto  alle  censure  dedotte  nei  detti  ricorsi, di contenuto
sostanzialmente identico, come gia' rilevato in fatto, questa sezione
ritiene  inesistente  l'asserita  violazione  dell'art. 7 della legge
n. 241/1990   (di   cui   al   primo  motivo),  in  quanto  la  nuova
articolazione   delle  graduatorie  permanenti  avveniva  in  diretta
attuazione  della  norma  di  interpretazione  autentica  a tali fini
introdotta  dal  decreto  legge  n. 255/2001,  mentre,  passando alle
censure  di  illegittimita'  costituzionale prospettate con gli altri
motivi  di  ricorso,  ritiene  irrilevanti  quelle  di cui al terzo e
quarto  mezzo  in  quanto la contestata equiparazione completa tra il
servizio  prestato nelle scuole statali e quello nelle scuole private
non influisce sulla definizione delle presenti controversie attinenti
alla fase di prima integrazione delle graduatorie permanenti; fase in
cui  in  via  transitoria, per le immissioni in ruolo del 2000-2001 e
2001-2002,  il  punteggio  per  l'insegnamento  prestato nelle scuole
paritarie,  ai  sensi  dei  commi 3 e 4 dell'art. 1 d.l. n. 255/2001,
viene  ancora valutato secondo la tabella allegato A, del regolamento
ministeriale  n. 123/2000  e cioe', la meta' di quello prestato nelle
scuole pubbliche.
    2.1. - Invece  il collegio ritiene rilevante e non manifestamente
infondata  l'eccezione  di  illegittimita' costituzionale prospettata
con  il secondo motivo e relativa all'art. 1, commi 2 e 7, del citato
d.l.  n. 255/2001  conv.  in  legge n. 333/2001, con riferimento agli
artt. 3    e    97   Cost.,   sotto   i   profili   dell'illogicita',
dell'ingiustificata  disparita'  di trattamento e di contrasto con il
principio  del  buon  andamento  della p.a., nella parte in cui, tale
disposizione,  con  norme  qualificate  di  interpretazione autentica
dell'art. 2  della  legge  3 maggio 1999, n. 124, invece, prevede, al
comma  2,  che  gli  insegnanti  gia'  inseriti  nella terza e quarta
fascia,  ai  sensi del d. Min. pubb. istruzione 27 marzo 2000 n. 123,
confluiscono  in  un unico scaglione (nel quale sono graduati secondo
il  punteggio  spettante in base alla tabella di valutazione allegata
al  d.m.  citato  n. 123/2000;  punteggio  che  resta fermo anche per
l'anno  scolastico 2001/2002, (commi 2 e 3), nonche' esclude (art. 1,
comma   7)   che  la  riarticolazione  delle  graduatorie  permanenti
conseguente  alle  esposte  previsioni  abbia effetti sulle nomine in
ruolo  gia'  conferite  che  sono  fatte  salve  nei  casi in cui gli
interessati  non  siano  piu' in posizione utile ai fini delle nomine
stesse.
    L'applicazione delle indicate disposizioni in via retroattiva, in
quanto  dichiarate  di  interpretazione  autentica, dell'art. 2 della
legge  n. 124/1999  (recante a sua volta norme transitorie in materia
di  prima integrazione delle neo-istituite graduatorie permanenti per
le   assunzioni  in  ruolo  del  personale  docente),  e'  certamente
rilevante  nella  decisione  dei  giudizi instaurati innanzi a questo
giudice remittente: infatti, ognuno dei docenti ricorrenti, collocato
nella  nuova terza fascia nella graduatoria permanente per la propria
classe  di  concorso,  si e' trovato in posizione meno favorevole pur
conservando  lo  stesso  punteggio attribuitogli pochi mesi prima, in
quanto  e'  stato  sopravanzato da docenti che, non avendo effettuato
360  giorni  di  servizio  nelle  scuole  statali,  nella  precedente
graduatoria  redatta  ai  sensi del d.m. 123/2000 con il modulo delle
quattro  fasce  erano  stati  inseriti nella quarta fascia, mentre, a
seguito  dell'introduzione del nuovo modulo a tre scaglioni, venivano
a  confluire nel terzo ed ultimo di questi insieme agli altri docenti
che,  avendo  il  requisito  dei  360 giorni di servizio nelle scuole
statali, si trovavano gia' da prima collocati nel terzo scaglione.
    2.2. - Quanto,  poi,  al  profilo  di  non manifesta infondatezza
della  questione,  e'  opportuno  chiarire  preliminarmente il quadro
normativo   di   riferimento   sul   quale  vengono  ad  incidere  le
disposizioni  di  interpretazione autentica della cui legittimita' si
dubita.
    Va,  pertanto,  ricordato  che  la  legge  3  maggio 1999, n. 124
(disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), a modifica
degli  artt. 399  e  401  del  testo  unico  in materia di istruzione
n. 297/1994, ha previsto:
        a) art. 1,  comma 1, l'accesso ai ruoli del personale docente
avviene  per  il 50 per cento mediante concorsi per titoli ed esami e
per  la  restante parte attingendo alle graduatorie permanenti di cui
all'art. 401 del T.U. n. 297/1994 citato;
        b)  art. 1,  comma  6, le graduatorie provinciali relative ai
concorsi  per  soli  titoli del personale docente sono trasformate in
graduatorie  permanenti  da  utilizzare  per le assunzioni in ruolo e
vengono   periodicamente   aggiornate   ed   integrate  via  via  con
l'inserimento  dei  docenti  che  hanno  superato  l'ultimo  concorso
regionale  per  titoli  ed  esami effettuando tale operazione secondo
modalita' da definire con regolamento ministeriale e nel rispetto del
principio  di semplificazione e della salvaguardia delle posizioni di
coloro che sono gia' inclusi in graduatoria;
        c)  art. 2,  commi  1-2  e  3  (Norme transitorie relative al
personale   docente),  nella  prima  integrazione  delle  graduatorie
permanenti hanno titolo ad esservi inseriti sia i docenti in possesso
dei  requisiti  previsti dalle norme previgenti per la partecipazione
ai  soppressi  concorsi  per soli titoli sia quelli che, alla data di
entrata  in  vigore  della  legge,  abbiano  superato  le prove di un
precedente  concorso per titoli ed esami oppure esami di abilitazione
oppure  gli  esame  della  sessione riservata di abilitazione indetta
appositamente  in  epoca  immediatamente  successiva  all'entrata  in
vigore  della  legge  medesima; le modalita' di prima integrazione di
queste  graduatorie  sono  stabilite  con il regolamento ministeriale
gia'  indicato  nell'art.  1,  comma 6. Quindi, in base a tale quadro
normativo,  nel corso del 2000 il Ministero della pubblica istruzione
con  i  dd.mm.  27  marzo e 18 maggio 2000, rispettivamente, n. 123 e
n. 146  detto'  le  modalita' per la trasformazione delle graduatorie
provinciali  dei  concorsi  per soli titoli in graduatorie permanenti
ed,  in  particolare,  quelle  di  prima  integrazione,  stabilendone
l'articolazione   in  quattro  distinte  «fasce»  (di  cui  la  prima
corrispondeva alla «graduatoria base» dei soppressi concorsi per soli
titoli) da utilizzare secondo l'ordine progressivo. In particolare va
ricordato, ai fini' di nostro interesse, che - come sopra accennato -
i  detti  regolamenti,  nel  dare  attuazione  all'art. 2 della legge
n. 124/1999,  in pratica avevano tenuto distinti in due diverse fasce
i docenti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle  domande  di  inclusione nella graduatoria permanente, erano in
possesso  dell'abilitazione e dei 360 giorni di servizio nelle scuole
statali  dal  restante  gruppo  di  quelli  che, invece, non erano in
possesso  del  requisito  dei  360  giorni  di  servizio, ma soltanto
dell'abilitazione  e  risultavano  inseriti  in  una  graduatoria per
l'assunzione del personale non di ruolo.
    2.3. - Sul  quadro  normativo  sopra  illustrato, successivamente
all'annullamento  in  sede  giurisdizionale  dei citati decreti nella
parte  in cui prevedevano graduatorie articolate in quattro scaglioni
(vedi  Tribunale amministrativo regionale Lazio, Sez. III bis, sentt.
nn. 2838  e  3411  dell'aprile  2001  poi  annullate dal Consiglio di
Stato, Sez. VI, nel 2002 in quanto si e' ritenuto che la modifica del
quadro  normativo,  medio  tempore  intervenuta,  facesse  venir meno
l'interesse al ricorso di primo grado) nel luglio 2001 e' intervenuta
l'interpretazione  autentica del legislatore che, con l'art. 1, comma
2  ha con efficacia retroattiva inteso «modificare» le corrispondenti
disposizioni  contenute  nel regolamento n. 123/2000 «nel senso che i
docenti   per  cui  e'  previsto,  separatamente,  l'inserimento  nei
distinti  scaglioni  di  cui  all'art. 2,  comma 4, lettere a2) e b),
confluiscono in un unico scaglione».
    Ma  tale  intervento, in realta', non presenta le caratteristiche
dell'interpretazione autentica conforme ai principi costituzionali in
quanto,  in  effetti,  questa ipotesi si configura quando la norma si
limiti   a  chiarire  la  portata  applicativa  di  una  disposizione
precedente,  non integri il precetto di quest'ultima e non adotti una
opzione   ermeneutica  non  desumibile  dall'ordinaria  attivita'  di
esegesi  dello  stesso  (vedi  Corte cost. 22 novembre 2000 n. 525 ex
multis).
    Infatti  e'  agevole  rilevare che, mentre l'art. 1, primo comma,
della  legge  n. 255/2001  in sostanza ripropone le norme transitorie
dell'art. 2,  comma 1, della legge n. 124/1999, il preteso intervento
interpretativo  con  efficacia  retroattiva al comma 2 si concretizza
nella  modifica  della  disposizione regolamentare del 2000 che aveva
tenuto  distinti  in due separate sub graduatorie i docenti abilitati
con  360  giorni  di  servizio  nelle scuole statali da quelli privi,
invece, di tale requisito.
    Ma,   in   tal  guisa  considerata,  la  pretesa  interpretazione
autentica  risulta  in  contrasto con l'art. 3 Cost. sotto il profilo
della  ragionevolezza:  infatti  l'efficacia retroattiva della stessa
se,  da  un  lato,  non trova giustificazione nella portata meramente
chiarificatrice  del  significato  dubbio dell'art. 2, comma 1, della
legge  n. 124/1999 in quanto quest'ultima aveva - invece - tenuto ben
distinte  la  posizione  dei  docenti  che erano in possesso non solo
dell'abilitazione,  ma  anche del servizio di 360 giorni nelle scuole
statali  da  quella  dei docenti privi di tale requisito di servizio,
dall'altro  il  mancato  rispetto  del principio dell'affidamento del
cittadino  nella  certezza dell'ordinamento giuridico non rappresenta
lo   strumento  ineludibile  per  la  salvaguardia  di  altri  valori
costituzionalmente  tutelati;  ragione per cui la portata retroattiva
del  nuovo sistema a due scaglioni, impiantato dal legislatore con il
d.  legge  255/2001,  non trova la sua ragione d'essere neanche in un
complessivo bilanciamento di interessi costituzionalmente protetti.
    D'altra  parte  anche alla luce dei principi affermati piu' volte
dal  giudice  delle  leggi  (v.  sent.  n. 136/2001 e n. 229/1999) la
disciplina sub judice appare a questo giudice remittente in contrasto
con  l'art. 3  Cost.  sotto  il profilo della ragionevolezza, anche a
prescindere  dal suo preteso carattere interpretativo: infatti la sua
portata retroattiva non trova, comunque, alcuna giustificazione nella
esigenza di bilanciare contrapposti interessi di pari dignita' oppure
di   garantire  una  uniforme  e  piu'  adeguata  applicazione  delle
disposizioni  transitorie  in  questione,  in  quanto, trattandosi di
norma  di prima integrazione delle graduatorie permanenti, questa per
definizione  e  per  esigenze  di  sistema  amministrativo aveva gia'
esaurito  di  fatto  i  propri  effetti  al  momento dell'intervenuta
modifica  legislativa,  mentre,  per converso, le rilevanti modifiche
apportate  alle  graduatorie  permanenti  gia'  definitive certamente
collidono    con    il    principio    della   ragionevole   certezza
dell'ordinamento giuridico.
    Ne'  sul punto varrebbe obiettare che l'intervento legislativo ha
trovato   la   sua   occasione   nell'annullamento   del  regolamento
ministeriale  disposto  da alcune pronunce del giudice amministrativo
di  primo  grado,  in  quanto  ovviamente  l'oggetto della censura di
incostituzionalita'  non  e'  la  modifica  in se' delle disposizioni
transitorie  in  questione, ma la parte irragionevolmente retroattiva
delle  stesse  che  incide su situazioni gia' definite in conformita'
alla  diversa  regola  secondo  cui  il personale docente in possesso
dell'abilitazione  e  dei 360 giorni di servizio nelle scuole statali
aveva  una  posizione  poziore nei confronti di quello proveniente da
esperienze didattiche nella scuola privata.
    D'altra  parte non va dimenticato che il disposto accorpamento in
un  unico  scaglione  della  ex  terza  e quarta fascia risulta anche
intrinsecamente  in contrasto con lo stesso art. 7 della legge n. 124
del  1999  che, in sede in integrazione delle graduatorie permanenti,
imponeva al Ministero della pubblica istruzione l'adozione di criteri
che salvaguardassero, comunque, la posizione di coloro che erano gia'
inclusi in graduatoria.
    2.4. - La  disposizione  in  questione,  inoltre,  ad  avviso del
collegio  sarebbe  in  contrasto  anche con l'art. 97 Cost., sotto il
profilo del buon andamento della p.a., in quanto lo scorrimento della
istituita  graduatoria  permanente  -  a seguito della commistione di
docenti  con o senza il pregresso servizio di 365 giorni nelle scuole
statali - porterebbe ad effettuare assunzioni in ruolo e conferimento
di  supplenze  annuali con criteri disomogenei ed incoerenti rispetto
sia   al  parametro  di  valutazione  del  curriculum  personale  sia
all'individuazione  dei  requisiti  richiesti  fino  al  1999  per la
partecipazione  ai concorsi per soli titoli (ora soppressi); elemento
di  differenziazione  rilevante in quanto criterio discretivo fissato
per   l'inserimento   del  docente  abilitato  nelle  ex  graduatorie
provinciali  e  preso in considerazione anche dalle norme transitorie
dettate  dalla  stessa  legge n. 124/1999, all'art. 2, per la fase di
prima  integrazione  delle  graduatorie  permanenti  di  base  appena
istituite.
    3. - Inoltre, per considerazioni analoghe a quelle finora svolte,
il  collegio dubita della legittimita' costituzionale anche del comma
7   dell'art. 1  del  decreto-legge  n. 255/2001  in  questione,  con
riferimento   all'art. 3  Cost.,  sotto  i  profili  dell'illogicita'
manifesta  e  della  ingiustificata  discriminazione: la disposizione
citata,  infatti,  prevede che la «riarticolazione» delle graduatorie
permanenti  conseguenti  alle  modifiche introdotte (accorpando in un
unico  scaglione  le  ex  terza e quarta fascia) non ha effetti sulle
nomine  in ruolo gia' conferite che «sono fatte salve nei casi in cui
gli  interessati  non  siano  piu'  in posizione utile ai fini' delle
nomine stesse».
    Pertanto  i  docenti  della  ex terza fascia - attuali ricorrenti
innanzi  al  Tribunale  amministrativo  regionale, da un lato, vedono
deteriorata   la  loro  posizione  in  graduatoria  a  seguito  della
confluenza  in  un  unico scaglione anche dei docenti della ex quarta
fascia,  mentre,  dall'altro, sono discriminati senza giustificazione
nei confronti di quelli tra loro che, per posizione migliore o per la
maggiore  efficienza dell'amministrazione, hanno gia' avuto la nomina
in ruolo in base alla prima modulazione delle graduatorie permanenti.
    La  disposta  salvaguardia,  invero, se, per un verso, tutela gli
affidamenti  dei  docenti  assunti  in  ruolo, dall'altro concretizza
un'irragionevole  disparita' di trattamento nei confronti degli altri
docenti  collocati  nella  stessa  graduatoria  i  quali  perdono  la
disponibilita'  di  un numero di nomine corrispondente a quello delle
posizioni salvaguardate.
    4. - Per le esposte considerazioni, quindi, questa Sezione, visto
l'art. 23  legge  87/1953,  ritiene  rilevante  e  non manifestamente
infondata  la  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 1,
commi  2  e  7, del citato d. legge n. 255/2001, con riferimento agli
artt. 3  e  97 della Costituzione nella parte in cui si dispone che i
docenti  gia'  inseriti  nella  terza  e  quarta  fascia ai sensi del
Min. pubb.  istruz.  n. 123/2000 confluiscano in un unico scaglione e
che  siano  fatte salve le nomine in ruolo gia' conferite nei casi in
cui  gli  interessati non siano piu' in posizione utile ai fini delle
nomine stesse.
    Sospende,  pertanto,  il  giudizio,  di  cui  ai  ricorsi riuniti
indicati   in   epigrafe,  in  attesa  della  pronuncia  della  Corte
costituzionale  sulla questione prospettata e dispone la trasmissione
degli atti alla stessa Corte.
    Manda  alla  segreteria di provvedere alle notifiche di rito alle
parti  in  causa  nonche'  al  Presidente del Consiglio dei ministri,
nonche' di darne comunicazione alle due Camere del Parlamento.