IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 618/2003 RGNR nei confronti di Velea Cristian difeso dall'avv. Gasparini del Foro di Torino, sostituito dall'avv. Caranzano, sottoposto ad indagini per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002. All'udienza di convalida il difensore sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'articolo in esame per contrasto con gli artt. 3, 13 e 97 della Costituzione. L'arresto risulta essere stato eseguito in presenza dei presupposti richiesti dalla norma, quindi convalidabile, ma questo giudice ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' sollevata, pertanto non e' possibile procedere alla convalida. La questione sollevata, anzitutto, risulta essere rilevante rispetto al procedimento in corso proprio in quanto esistono i presupposti per convalidare l'arresto. In effetti la norma in questione, l'art. 14, comma 5-quinquies del d.lgs. n. 286/1998 solleva dei dubbi in relazione alla sua conformita' con alcune disposizioni costituzionali. 1. - Pare confliggere con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza ed uguaglianza, allorche' per il reato in esame viene previsto l'arresto obbligatorio pur trattandosi di un reato contravvenzionale punito anche modestamente (con un massimo di un anno di arresto). L'art. 380 c.p.p., al contrario, prevede l'arresto obbligatorio solo in caso di delitti di particolare gravita' o di pericolosita' sociale (quale il furto in abitazione o con strappo). Il reato in esame, invece, punisce un comportamento sostanzialmente diverso, che deve ritenersi, tenendo conto della stessa qualificazione e quantificazione della pena assegnata dal legislatore, di allarme sociale. Pertanto non si comprende la disparita' sostanziale di trattamento tra chi viene colto in flagranza di questo reato e chi invece viene colto in flagranza di altro reato di pari gravita', nel primo caso e' obbligatorio l'arresto, nell'altro neppure e' previsto. 2. - L'arresto obbligatorio nella flagranza della contravvenzione in esame sembra porsi in contrasto anche con l'art. 13 della Costituzione che prevede che la privazione della liberta' personale solo in casi eccezionali di necessita' ed urgenza. In vero non sembrano sussistere i due requisiti. L'arresto non puo' considerarsi «necessario» in quanto non puo' essere preordinato alla applicazione di alcuna misura cautelare, venendo cosi' meno alla sua funzione essenziale. Inoltre, neppure puo' considerarsi «urgente» poiche' il giudizio direttissimo richiede una situazione di particolare evidenza della prova e non necessariamente un precedente arresto. Neppure puo' considerarsi agevolativo di una eventuale espulsione dello straniero dal momento che la detta espulsione puo' essere seguita indipendentemente da qualsiasi tipo di provvedimento giudiziario, trattandosi di un atto di natura amministrativa affidata alle forze di polizia.