ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo 2  del
decreto-legge  23 gennaio  2001,  n. 5  (Disposizioni  urgenti per il
differimento  di  termini  in materia di trasmissioni radiotelevisive
analogiche  e  digitali,  nonche'  per  il  risanamento  di  impianti
radiotelevisivi), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
2001, n. 66, promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento,
notificato  il  23 aprile 2001, depositato in cancelleria il 3 maggio
2001 e iscritto al n. 22 del registro ricorsi 2001.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito   nell'udienza   pubblica  dell'11 marzo  2003  il  giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
    Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia di Trento e
l'avvocato  dello  Stato  Ivo  M.  Braguglia  per  il  Presidente del
Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.1. - Con  ricorso  notificato  il 23 aprile 2001, depositato il
successivo  3  maggio,  la  Provincia autonoma di Trento ha sollevato
questione   di   legittimita'   costituzionale   dell'articolo 2  del
decreto-legge  23 gennaio  2001,  n. 5  (Disposizioni  urgenti per il
differimento  di  termini  in materia di trasmissioni radiotelevisive
analogiche  e  digitali,  nonche'  per  il  risanamento  di  impianti
radiotelevisivi), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
2001, n. 66, in riferimento agli articoli 2, 4, 8, numeri 4), 5), 6),
14),  16), 17), 18), 19), 21) e 24), 9, numeri 9) e 10), 16 e 102 del
d.P.R.  31 agosto  1972,  n. 670  (Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige),  nonche'  agli  articoli 2  e  4  del  decreto
legislativo  16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto
speciale  per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti
legislativi  statali  e  leggi  regionali  e  provinciali, nonche' la
potesta' statale di indirizzo e coordinamento).
    1.2. - A  fondamento  del ricorso la Provincia autonoma di Trento
rivendica   la   propria  competenza  nella  «materia  relativa  alla
localizzazione  ed al controllo delle emissioni degli impianti per la
trasmissione   radiotelevisiva»,   in   quanto   riconducibile   alle
competenze   legislative   fissate   dall'articolo 8   dello  statuto
speciale,  in tema di urbanistica (numero 5), di tutela del paesaggio
(numero 6), di acque minerali e termali (numero 14), di alpicoltura e
parchi  per  la  protezione della flora e della fauna (numero 16), di
viabilita',  acquedotti  e  lavori  pubblici di interesse provinciale
(numero  17),  di assunzione diretta di servizi pubblici (numero 19),
di  agricoltura  e foreste (numero 21), di opere idrauliche di terza,
quarta  e quinta categoria (numero 24), nonche' dall'articolo 9 dello
statuto,  in tema di utilizzazione delle acque pubbliche (numero 9) e
di igiene e sanita' (numero 10); inoltre, ad avviso della ricorrente,
la  competenza  provinciale  fatta  valere  deriverebbe  da quella in
materia  di  usi  e  costumi  locali  ed istituzioni culturali aventi
carattere  provinciale  e  di  manifestazioni ed attivita' artistiche
culturali ed educative locali [articolo 8, numero 4), dello statuto],
e  altresi'  dalla  «facolta'  di assumere iniziative per consentire,
anche  mediante  appositi  impianti,  la ricezione di radiodiffusioni
sonore  e visive in lingua ladina, nonche' per collegarsi con le aree
culturali  europee», riconosciuta alla Provincia dall'articolo 10 del
d.P.R.  1° novembre  1973,  n. 691 [Norme di attuazione dello statuto
speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente usi e costumi
locali  ed  istituzioni  culturali (biblioteche, accademie, istituti,
musei)  aventi  carattere  provinciale;  manifestazioni  ed attivita'
artistiche,  culturali  ed  educative  locali  e, per la Provincia di
Bolzano,  anche  con  i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facolta' di
impiantare stazioni radiotelevisive], come modificato dall'articolo 1
del  decreto  legislativo  15 dicembre  1998, n. 487; facolta' che si
raccorda,  a  sua  volta,  agli  articoli 2 (che riconosce parita' di
diritti  ai  cittadini  di  ogni  gruppo  linguistico e garantisce la
salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali), 4
(che  riconduce  espressamente la tutela delle minoranze linguistiche
locali  nell'ambito degli interessi nazionali) e 102 (che attribuisce
alle  popolazioni ladine il diritto alla valorizzazione delle proprie
iniziative e attivita' culturali) dello statuto speciale.
    A  cio'  la  ricorrente  aggiunge  che  in tutte le materie sopra
menzionate    spettano    alla   Provincia   altresi'   le   funzioni
amministrative, ai sensi dell'articolo 16 dello statuto.
    1.3. - Premesse  dunque  le  ragioni che inducono ad affermare la
propria  competenza  legislativa  in  materia  di localizzazione e di
controllo   delle   emissioni  degli  impianti  per  la  trasmissione
radiotelevisiva,   e   dopo   avere   dato   atto   che  la  concreta
«individuazione  dei  siti»  per  gli  impianti  di  trasmissione  e'
demandata  (previa  intesa  con  la  Provincia:  sentenza della Corte
costituzionale  n. 21  del  1991)  al piano nazionale di assegnazione
delle  radiofrequenze, previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge
6 agosto   1990,   n. 223  (Disciplina  del  settore  radiotelevisivo
pubblico  e privato), la ricorrente aggiunge di avere «concretamente,
ripetutamente  ed  efficacemente»  esercitato detta competenza, sotto
diversi profili, per mezzo di vari atti normativi e segnatamente:
        (a)  quanto  alla  localizzazione  e  al  trasferimento degli
impianti,  attraverso  la  legge  provinciale  28 aprile  1997,  n. 9
(Individuazione   di  siti  per  la  localizzazione  di  impianti  di
radiodiffusione),   il   cui   articolo 1   attribuisce  alla  Giunta
provinciale il potere di formulare proposte di individuazione di siti
per  la  localizzazione  di  impianti  di  radiodiffusione  sonora  e
televisiva  ai fini del conseguimento dell'intesa con lo Stato (commi
1  e  2),  disponendo  altresi'  - anche per garantire «la protezione
dall'esposizione  ai  campi elettromagnetici» - l'installazione negli
appositi  siti  individuati dal piano nazionale di assegnazione delle
radiofrequenze  o, nelle more dell'approvazione, nei siti individuati
dalla  Giunta  provinciale, oltre che degli impianti radiotelevisivi,
anche  degli  altri  impianti  fissi  per le telecomunicazioni (comma
2-bis,  introdotto  dalla  legge  provinciale  20 marzo  2000, n. 3);
mentre  l'articolo 4  prevede  la  rimozione,  a  cura dei rispettivi
concessionari,  degli  impianti radiotelevisivi collocati fuori dalle
aree individuate dal suddetto piano (comma 1), conferendo alla Giunta
provinciale  il  potere,  in  caso  di  inadempienza,  di provvedervi
d'ufficio a spese del trasgressore (comma 2);
        (b)  quanto  al  risanamento  degli  impianti,  con  la legge
provinciale   11 settembre   1998,   n. 10   (Misure   collegate  con
l'assestamento  del  bilancio  per  l'anno 1998), il cui articolo 61,
modificato  dall'articolo 20  della  legge provinciale n. 3 del 2000,
dispone  che il decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998,
n. 381  (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di
radiofrequenza  compatibili  con la salute umana), trovi applicazione
anche   nell'ambito   della   Provincia  di  Trento,  prevedendo  poi
espressamente   che   la  Giunta  provinciale  provveda  con  proprio
regolamento   a   disciplinare   l'attuazione  dello  stesso  decreto
ministeriale;
        (c) con il decreto del Presidente della Giunta provinciale 29
giugno 2000, n. 13-31/Leg. (Disposizioni regolamentari concernenti la
protezione   dall'esposizione   a   campi   elettrici,  magnetici  ed
elettromagnetici,  ai  sensi dell'articolo 61 della legge provinciale
11 settembre  1998,  n. 10),  il  quale  esclude (articolo 2) che gli
impianti  fissi  delle telecomunicazioni possano essere ubicati nelle
vicinanze  di determinati luoghi espressamente indicati, qualora tale
ubicazione   non   renda  possibile  il  conseguimento  di  specifici
obiettivi  di qualita', determinati peraltro - osserva la Provincia -
«in  termini  piu'  rigorosi  rispetto  alla corrispondente normativa
statale»,  precisando  poi  che  gli  impianti  - ivi compresi quelli
destinati alle trasmissioni radiotelevisive, ai sensi dell'articolo 8
dello  stesso regolamento provinciale - che si trovino in prossimita'
di  quei  luoghi  in violazione degli obiettivi di qualita' stabiliti
dall'articolo 2, o che comunque superino i limiti di esposizione ed i
valori  di  cui  agli articoli 3 e 4 del citato d.m. n. 381 del 1998,
siano  «ricondotti  a  conformita'  ovvero  delocalizzati  a cura dei
soggetti  gestori  degli  impianti stessi» (articolo 5), e prevedendo
inoltre,  al  fine  di  garantire  il rispetto delle norme citate, un
articolato  sistema  di  controlli imperniato sull'opera dell'Agenzia
provinciale  per  la protezione dell'ambiente e sul potere, conferito
ai   sindaci   dei   comuni   interessati,   di  diffidare  eventuali
trasgressori e di provvedere, in caso di ulteriore inadempienza, alla
sospensione  e  alla  successiva  disattivazione  e  rimozione  degli
impianti  che  non  rispettino  tali  limiti  (articolo 6); non senza
considerare  - prosegue ancora la ricorrente - come gia' l'articolo 3
della  sopra  richiamata  legge provinciale n. 9 del 1997 prevedesse,
quanto  all'osservanza  dei  requisiti  tecnici  fissati dalla Giunta
provinciale  per  l'installazione  degli impianti radiotelevisivi, un
autonomo sistema di controlli, corredato da apposite sanzioni.
    1.4. - Secondo  la  ricorrente,  su  tale  complessiva  normativa
provinciale verrebbe ora direttamente a incidere la disciplina recata
dalla   disposizione   impugnata,   che,   dettando   norme   per  il
«trasferimento  e  risanamento  degli  impianti radiotelevisivi»: (a)
prevede,  a  cura del Ministero delle comunicazioni, il trasferimento
nei  siti  individuati  a livello nazionale dai piani di assegnazione
delle  frequenze - o, in attesa di quelli, nei siti individuati dalle
regioni  o  dalle  province autonome - degli impianti radiotelevisivi
che superino i valori massimi di emissioni elettromagnetiche previsti
dal  d.m.  n. 381  del  1998  (comma  1); (b) stabilisce le modalita'
dell'individuazione  dei siti ad opera di regioni e province autonome
(comma  1-bis); (c) si preoccupa infine di apprestare apposite misure
sanzionatorie  volte  a  garantire  l'effettivita'  delle  azioni  di
risanamento  gia'  previste dall'articolo 5 del d.m. n. 381 del 1998,
stabilendo,  per  l'ipotesi  in  cui  i  titolari  degli impianti non
ottemperino  all'ordine  di riduzione a conformita', l'irrogazione di
una  sanzione  pecuniaria  da  parte  delle  regioni e delle province
autonome  e  prevedendo, in caso di reiterazione della violazione, la
disattivazione  degli  impianti  ad  opera del Ministro dell'ambiente
(comma 2).
    In  tal  modo,  ad  avviso della ricorrente, la normativa statale
«sovrappone,  alle  competenze  e  procedure  individuate dalla legge
provinciale,  competenze e procedure determinate dalla legge statale,
tra  l'altro  attribuendo  ad  organi  statali compiti oggi svolti da
organi  provinciali o da organi individuati dalla legge provinciale»,
e  cio'  si  tradurrebbe in una invasione delle competenze attribuite
alla  Provincia  autonoma  di Trento dagli articoli 2 e 4 del decreto
legislativo n. 266 del 1992.
    In   primo   luogo,   sussisterebbe  la  dedotta  violazione  del
richiamato  articolo 2  del  decreto legislativo n. 266 del 1992 - il
quale stabilisce che nelle materie di competenza provinciale le norme
dettate  dalla  legislazione  statale non operino direttamente, salvo
l'obbligo   di  successivo  adeguamento  semestrale  da  parte  delle
province  autonome  ai  principi  dettati da tali norme statali -, in
quanto,  non  potendosi  dubitare  che  la  competenza  normativa  ed
amministrativa  in  materia  di trasferimento degli impianti nei siti
previsti  e  di  azioni  di  risanamento  spetti  alla  Provincia, il
disposto  dell'articolo 2 del decreto-legge n. 5 del 2001 non avrebbe
dovuto  disciplinare  direttamente  il trasferimento e il risanamento
degli  impianti  di  diffusione radiotelevisiva anche con riferimento
alla  Provincia  autonoma  di  Trento.  In  questo  modo,  secondo la
ricorrente,  la  legislazione  statale  verrebbe  a  sovrapporsi alla
disciplina dettata dalle leggi provinciali sopra citate (nonche' alla
normativa attuativa dettata dal regolamento provinciale n. 13-31/Leg.
del  2000),  e  cio' in aperto contrasto con l'articolo 2 del decreto
legislativo  n. 266 del 1992, che - osserva la Provincia ricorrente -
tale sovrapposizione ha proprio inteso evitare.
    In   secondo   luogo,   la   disciplina   impugnata  risulterebbe
censurabile   per   un   ulteriore  profilo  di  incostituzionalita',
prevedendo  essa,  in  violazione  dello statuto di autonomia e delle
norme  di  attuazione  (articolo 4 del decreto legislativo n. 266 del
1992),  «che  attivita'  amministrative locali siano svolte da organi
statali,  tra  l'altro  in sostituzione di compiti e poteri oggi gia'
svolti dalle autorita' provinciali».
    Aggiunge   la  ricorrente  che  le  censurate  riserve  a  favore
dell'apparato  statale  delle  potesta'  amministrative  in  tema  di
controllo sugli impianti di radiodiffusione televisiva non potrebbero
essere  giustificate  neppure  dall'esigenza  di  garantire  in  modo
uniforme  per  l'intero  territorio nazionale il preminente interesse
alla tutela dell'ambiente; nella specie, infatti, non si tratta di un
interesse  non  frazionabile,  ma, al contrario, di un interesse «per
sua natura frazionato», la cui migliore cura spetterebbe appunto alla
ricorrente Provincia, alla quale lo statuto, e la citata normativa di
attuazione,   attribuiscono   l'esercizio  esclusivo  della  relativa
funzione amministrativa.
    2. - Nel giudizio cosi' promosso e' intervenuto il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato, che, riservando a successiva memoria (poi non
depositata)  lo sviluppo delle proprie argomentazioni, ha chiesto una
pronuncia d'infondatezza del ricorso provinciale.

                       Considerato in diritto

    1. - La   Provincia  autonoma  di  Trento  solleva  questione  di
legittimita'   costituzionale   dell'articolo 2   del   decreto-legge
23 gennaio  2001,  n. 5  (Disposizioni urgenti per il differimento di
termini  in  materia  di  trasmissioni  radiotelevisive  analogiche e
digitali,  nonche'  per  il risanamento di impianti radiotelevisivi),
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.
    La   norma   impugnata   prevede,  al  comma 1,  che,  in  attesa
dell'attuazione  dei  piani  di  assegnazione  delle  frequenze, «gli
impianti  di  radiodiffusione  sonora  e  televisiva  che  superano o
concorrono  a  superare  in  modo  ricorrente  i  limiti  e  i valori
stabiliti  in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero
15,  della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono trasferiti, con onere a
carico  del  titolare  dell'impianto,  su  iniziativa delle regioni e
delle  province autonome, nei siti individuati dal piano nazionale di
assegnazione  delle  frequenze  televisive in tecnica analogica e dai
predetti  piani  e,  fino alla loro adozione, nei siti indicati dalle
regioni  e  dalle  province  autonome,  purche' ritenuti idonei sotto
l'aspetto  radioelettrico  dal  Ministero  delle  comunicazioni,  che
dispone  il  trasferimento  e, decorsi inutilmente centoventi giorni,
d'intesa  con il Ministero dell'ambiente, disattiva gli impianti fino
al  trasferimento»;  al  comma 1-bis,  che  «le regioni e le province
autonome  di  Trento  e di Bolzano indicano i siti di cui al comma 1,
sentiti  i comuni competenti, ferme restando le competenze attribuite
ai  comuni  medesimi in materia di urbanistica ed edilizia per quanto
riguarda  l'installazione degli impianti di telefonia mobile anche ai
fini  della  tutela dell'ambiente, del paesaggio nonche' della tutela
della  salute»;  al  comma 2,  che «le azioni di risanamento previste
dall'articolo 5  del  decreto  10 settembre 1998, n. 381 del Ministro
dell'ambiente sono disposte dalle regioni e dalle province autonome a
carico  dei  titolari  degli impianti. I soggetti che non ottemperano
all'ordine di riduzione a conformita', nei termini e con le modalita'
ivi   previsti,   sono   puniti  con  [...]  sanzione  amministrativa
pecuniaria [...] irrogata dalle regioni e dalle province autonome. In
caso  di  reiterazione  della  violazione,  il Ministro dell'ambiente
[...],  di  concerto  con il Ministro della sanita' e con il Ministro
delle  comunicazioni,  dispone, anche su segnalazione delle regioni e
delle province autonome, la disattivazione degli impianti, alla quale
provvedono  i  competenti  organi  del Ministero delle comunicazioni,
fino all'esecuzione delle azioni di risanamento».
    Ritiene   la   Provincia  ricorrente  di  essere  titolare  della
competenza    normativa    e    amministrativa    in    materia    di
«delocalizzazione» e di «risanamento di impianti radiotelevisivi», in
forza  degli articoli 2; 4; 8, numeri 4), 5), 6), 14), 16), 17), 18),
19),  21)  e  24);  9, numeri 9) e 10); 16 e 102 del d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti  lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e delle
relative norme di attuazione.
    Conseguentemente,  posto  che  le  norme  ricordate pretendano di
valere immediatamente anche nell'ambito della Provincia di Trento, il
legislatore  statale  non avrebbe potuto disciplinare direttamente la
materia  in  questione. L'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo
1992,  n. 266  (Norme  di  attuazione  dello  statuto speciale per il
Trentino-Alto  Adige  concernenti  il  rapporto  tra atti legislativi
statali  e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale
di  indirizzo e coordinamento), non ammetterebbe una simile incidenza
diretta  della  legislazione  statale  nell'ambito  provinciale. Esso
prevede  infatti  l'adeguamento della preesistente legislazione della
Provincia,  nei  limiti  indicati  dagli articoli 4 e 5 dello statuto
speciale e nei sei mesi successivi alla pubblicazione della normativa
statale,   restando   nel   frattempo   applicabile  la  legislazione
provinciale.
    Inoltre,   la   normativa  statale  sottoposta  al  controllo  di
legittimita'  costituzionale  si  porrebbe  in  contrasto  anche  con
l'articolo 4   del   decreto   legislativo  n. 266  del  1992,  sopra
ricordato.  Essa  infatti,  prevedendo  lo  svolgimento  di attivita'
amministrative  locali  da  parte  di  autorita'  statali,  anche  in
sostituzione  di  compiti  e poteri svolti presentemente da autorita'
provinciali  alla stregua della vigente legislazione provinciale, non
rispetterebbe  il  divieto  -  stabilito  a  carico  del  legislatore
nazionale dalla norma di attuazione invocata - di attribuire a organi
statali, nelle materie di competenza propria delle province autonome,
funzioni  amministrative,  comprese  quelle  di vigilanza, di polizia
amministrativa   e  di  accertamento  di  violazioni  amministrative,
diverse  da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e
le relative norme d'attuazione.
    2. - La questione non e' fondata.
    3. - L'argomentazione  della  Provincia  ricorrente si basa sulla
premessa che la materia «delocalizzazione» e «risanamento di impianti
radiotelevisivi»   sia  da  ricondurre  alla  competenza  legislativa
provinciale.  Tanto  l'articolo 2  quanto  l'articolo 4  del  decreto
legislativo  n. 266  del 1992, infatti, trovano applicazione soltanto
nella   regolazione   dei   rapporti   tra   attivita'   normative  e
amministrative statali e provinciali quando si verta in materie sulle
quali  la  Provincia  autonoma  possa vantare una propria competenza.
Fuori  da  questa  ipotesi, lo schema del rapporto tra atti in quelle
disposizioni prefigurato non avrebbe ragione di operare.
    Al   fine   di  affermare  l'esistenza  di  tale  competenza,  la
ricorrente  richiama una nutrita serie di disposizioni statutarie che
riconoscono  competenza  legislativa  alla  Provincia  di  Trento  in
materie  riguardanti la parita' nella Regione Trentino-Alto Adige dei
diritti dei cittadini, a qualunque gruppo linguistico appartengano, e
la  salvaguardia  delle  loro  caratteristiche  etniche  e  culturali
(articoli 2  e 106 dello statuto speciale); la tutela delle minoranze
linguistiche locali (articolo 4, invocato genericamente); gli usi e i
costumi   locali   e   le   istituzioni  culturali  aventi  carattere
provinciale,  le  manifestazioni e le attivita' artistiche, culturali
ed  educative  locali;  l'urbanistica e i piani regolatori; la tutela
del  paesaggio;  le miniere, comprese le acque minerali e termali, le
cave  e le torbiere; l'alpicoltura e i parchi per la protezione della
flora  e  della  fauna;  la  viabilita',  gli  acquedotti  e i lavori
pubblici  di interesse provinciale; le comunicazioni e i trasporti di
interesse  provinciale;  l'assunzione  di  servizi pubblici e la loro
gestione;   l'agricoltura,   le   foreste,  il  corpo  forestale,  il
patrimonio  zootecnico  e  ittico,  gli  istituti  fitopatologici,  i
consorzi  agrari  e  le  stazioni  agrarie  sperimentali,  i  servizi
antigrandine,  la  bonifica;  le opere idrauliche [articolo 8, numeri
4),  5),  6),  14),  16),  17),  18),  19), 21) e 24) dello statuto];
l'utilizzazione   delle   acque  pubbliche;  l'igiene  e  la  sanita'
[articolo 9, numeri 9) e 10), dello stesso statuto].
    E'  facile  constatare  che  a  nessuna  delle  numerose  materie
provinciali  indicate  si  sovrappone direttamente la materia oggetto
della  normativa statale impugnata. Questa specificamente riguarda la
garanzia  del  rispetto  dei  limiti  di  esposizione,  dei valori di
attenzione   e   degli   obiettivi   di   qualita'   [quali  definiti
dall'articolo 3,  comma 1, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge
quadro   sulla   protezione  dalle  esposizioni  a  campi  elettrici,
magnetici  ed elettromagnetici), rispettivamente alle lettere b), c),
e  d),  numero  2)],  finalizzati alla protezione dalle esposizioni a
campi  elettrici,  magnetici  ed  elettromagnetici,  come  parte  del
sistema  normativo  preposto  alla  disciplina degli apparati tecnici
necessari    alla    formazione    della    rete    generale    delle
telecomunicazioni,  secondo  anche  l'indicazione  che proviene dalla
normativa  europea  (direttiva  96/2/CE  della Commissione; direttiva
90/338/CEE   della   Commissione;   nonche',   sul   piano   tecnico,
raccomandazione  del Consiglio 1999/519/CE). La correlativa attivita'
di    vigilanza    nel    campo   dell'intensita'   delle   emissioni
elettromagnetiche e' stata assegnata, per lo Stato, all'Autorita' per
le  garanzie  nelle  comunicazioni  [articolo 1, comma 6, lettera a),
numero  15),  della  legge  31 luglio  1997, n. 249], e l'articolo 4,
comma 1,  della  citata  legge n. 36 del 2001 - entrata in vigore tra
l'emanazione  del  decreto-legge  in  cui  e'  compreso  l'articolo 2
impugnato,  e la sua conversione in legge - ha ribadito la competenza
dello  Stato  in  questa  materia  «in  considerazione del preminente
interesse   nazionale  alla  definizione  di  criteri  unitari  e  di
normative omogenee in relazione alle finalita' di cui all'articolo 1»
della    legge    medesima.    I    provvedimenti    relativi    alla
«delocalizzazione»  e  al  «risanamento  di impianti radiotelevisivi»
rientrano  evidentemente  in questo quadro, fortemente caratterizzato
in senso unitario.
    Poiche'   l'operativita'   degli   articoli 2  e  4  del  decreto
legislativo  n. 266  del 1992 presuppone dunque, come si e' rilevato,
la pertinenza della materia alla competenza provinciale e poiche' non
e'   questo   il   caso   che   si  verifica  nella  specie,  risulta
l'infondatezza  della  questione  sollevata  sulla base della pretesa
violazione di tali due articoli del decreto legislativo di attuazione
dello  statuto speciale in tema di rapporto tra attivita' legislativa
e amministrativa statale e provinciale.
    4. - E'    vero,    peraltro,   che   gli   interventi   per   la
«delocalizzazione»  e  il  «risanamento di impianti radiotelevisivi»,
pur  distinguendosi  materialmente dalle competenze legislative della
Provincia, indirettamente, quanto agli effetti, ne coinvolgono varie,
statutariamente  garantite,  tra  quelle  invocate dalla ricorrente e
sopra  richiamate.  Lo stesso menzionato articolo 4 della legge n. 36
del   2001,  nell'affidare  allo  Stato  l'esercizio  delle  funzioni
relative alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione  e  degli  obiettivi  di  qualita'  di cui all'articolo 3,
comma 1,  lettere b),  c)  e  d), numero 2), della medesima legge, in
considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di
criteri unitari e di normative omogenee, richiama le finalita' di cui
all'articolo 1,  tra  cui  sono  comprese  la  tutela  della  salute,
dell'ambiente  e  del  paesaggio.  Dal punto di vista delle finalita'
perseguite  nell'esercizio  delle funzioni statali, la competenza che
l'articolo 2  riconosce  allo  Stato si incontra dunque con alcune di
quelle statutariamente attribuite alla Provincia.
    In  casi  di  questo  genere, come questa Corte ha numerose volte
affermato  (per  tutte,  sentenze  n. 96  del 2003, n. 422 del 2002),
occorre  addivenire  a  forme  di  esercizio delle funzioni, da parte
dell'ente   competente,   attraverso  le  quali  siano  efficacemente
rappresentati  tutti  gli interessi e le posizioni costituzionalmente
rilevanti.  Nei  casi in cui, per la loro connessione funzionale, non
sia  possibile una netta separazione nell'esercizio delle competenze,
vale  il  principio detto della «leale cooperazione», suscettibile di
essere  organizzato in modi diversi, per forme e intensita' della pur
necessaria  collaborazione.  In materia di radiocomunicazioni, questo
principio,   recepito   nella   legislazione   [articolo 8,  comma 1,
lettera a),  della  legge  n. 36  del 2001], e' stato originariamente
affermato  da  questa Corte gia' nella sentenza n. 21 del 1991, nella
quale   e'  stata  sottolineata  la  necessaria  partecipazione,  con
effettivi  poteri  di  codeterminazione,  delle autonomie regionali e
provinciali   all'elaborazione   del   piano  di  assegnazione  delle
radiofrequenze,  implicante  (a norma dell'articolo 3, comma 7, della
legge 6 agosto 1990, n. 223) la determinazione, sulla base dei bacini
di  utenza,  delle  aree di servizio degli impianti radiotelevisivi e
quindi della loro localizzazione sul territorio.
    La  medesima esigenza di partecipazione delle autonomie regionali
e  provinciali  si verifica anche nel caso in esame, stante l'effetto
di   coinvolgimento   di   funzioni  regionali  e  provinciali  delle
determinazioni concernenti la «delocalizzazione» e il «risanamento di
impianti radiotelevisivi».
    E  in  effetti  le  norme  impugnate  collocano  le  regioni e le
province  autonome  in  momenti-chiave  dei  procedimenti destinati a
concludersi  con  quelle determinazioni, assegnate alla competenza di
autorita'  amministrative  statali.  Infatti,  a  norma  del  comma 1
dell'articolo 2  impugnato,  le  regioni e le province dispongono del
potere di iniziativa nel procedimento di trasferimento degli impianti
fuori  norma  e  la  nuova  localizzazione  viene  disposta  nei siti
individuati  dai  piani  nazionali  di  assegnazione delle frequenze,
individuazione  alla  quale  partecipano, come si e' detto, regioni e
province  autonome;  ovvero,  in  mancanza,  nei  siti dalle medesime
regioni  e  province  autonome  indicati, sentiti i comuni competenti
(comma    1-bis),    purche'   ritenuti   idonei,   sotto   l'aspetto
radioelettrico,  dall'autorita'  ministeriale.  A  norma  del comma 2
dell'articolo 2,  poi,  le  azioni di risanamento sono disposte dalle
regioni  e  dalle  province autonome, alle quali spetta l'irrogazione
della  sanzione  amministrativa  prevista.  La  disattivazione  degli
impianti,  in  caso di reiterazione delle violazioni, e' si' disposta
dall'autorita'  ministeriale  ma  presuppone le azioni di risanamento
avviate  su  iniziativa  delle  regioni  e delle province, alle quali
spetta  la  segnalazione  all'autorita'  centrale  dell'esistenza dei
presupposti per la disattivazione.
    Dal che risulta con evidenza che la legislazione dello Stato, per
i  procedimenti  in  questione,  si e' ispirata al principio di leale
cooperazione con regioni e province autonome.
    5. - La  ricorrente  sottolinea  l'esistenza  nella  Provincia di
Trento  di  una  legislazione concernente la localizzazione dei siti,
compreso  il trasferimento in essi degli impianti, il controllo sulle
emissioni   e   le   azioni  di  risanamento;  una  legislazione  che
risulterebbe  pienamente  conforme alle direttrici della legislazione
dello  Stato  e, anzi, sotto qualche aspetto, anche piu' rigorosa. Da
questa   constatazione,  peraltro,  non  discendono  conseguenze  che
possano   modificare   il   risultato  del  precedente  scrutinio  di
legittimita'  costituzionale delle norme denunciate, che riguarda non
il  contenuto  delle  scelte legislative ma la spettanza delle stesse
alle competenze dello Stato o della Provincia autonoma.