ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel   giudizio   di   legittimita'   costituzionale  dell'art. 1  del
decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450 (Proroga di termini in materia
di  sospensione  di  procedure esecutive per particolari categorie di
locatari  e  di  copertura  assicurativa  per le imprese nazionali di
trasporto  aereo),  convertito  in  legge  27 febbraio  2002,  n. 14,
promosso  con  ordinanza  del 26 aprile 2002 dal Tribunale di Firenze
nel  procedimento  civile  vertente  tra  Mattonai Marino e Massetani
Simonetta,   iscritta   al  n. 416  del  registro  ordinanze  2002  e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª serie
speciale, dell'anno 2002.
    Visti  l'atto  di  costituzione  di  Massetani Simonetta, nonche'
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'11 febbraio  2003  il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
    Uditi  l'avvocato  Nino  Scripelliti  per  Massetani  Simonetta e
l'Avvocato   dello  Stato  Paolo  Cosentino  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1. - Il  Tribunale  di  Firenze,  nel corso di un procedimento di
opposizione all'esecuzione di un provvedimento di rilascio per finita
locazione,  in  cui  il  conduttore-opponente aveva dedotto di essere
nelle   condizioni,  previste  dall'art. 80,  comma 22,  della  legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato  -  legge finanziaria 2001) per
ottenere  la  sospensione  dell'esecuzione  medesima  (e  cioe'  aver
superato  il  sessantacinquesimo anno di eta' ed essere sprovvisto di
un reddito sufficiente ad accedere alla locazione di altro immobile),
con  ordinanza emessa il 26 aprile 2002, ha sollevato, in riferimento
agli  articoli 3,  primo comma, 24, primo comma, e 42, secondo comma,
della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
dell'art. 1  del  decreto-legge  27 dicembre 2001, n. 450 (Proroga di
termini   in  materia  di  sospensione  di  procedure  esecutive  per
particolari  categorie di locatari e di copertura assicurativa per le
imprese nazionali di trasporto aereo), convertito, con modificazioni,
in  legge  27 febbraio  2002,  n. 14,  che  ha  prorogato  fino al 30
giugno 2002  la  sospensione  delle  procedure  esecutive di rilascio
degli immobili adibiti ad uso abitativo.
    Il  giudice  a quo chiarisce che nei confronti del conduttore era
stata  convalidata,  in  data  12 aprile  1994,  licenza  per  finita
locazione  per  la scadenza del 31 dicembre 1995 ed era stata fissata
come data dell'esecuzione il 30 giugno 1996; che la norma applicabile
alla   fattispecie   al  momento  del  deposito  del  ricorso  andava
individuata  nell'art. 1  del  decreto-legge  2 luglio  2001,  n. 247
(Disposizioni  in  materia  di  rilascio  di  immobili adibiti ad uso
abitativo),  convertito  nella legge 4 agosto 2001, n. 332, che aveva
appunto  differito  al  31 dicembre  2001 le esecuzioni in favore dei
soggetti   in   possesso  degli  anzidetti  requisiti  reddituali  ed
anagrafici  (di  cui all'art. 80, comma 20, della citata legge n. 388
del  2000),  e che l'esecuzione era stata appunto sospesa fino a tale
data  ex  art. 624 c.p.c. Successivamente il conduttore aveva chiesto
un  ulteriore  differimento,  invocando l'art. 1 del d.l. 27 dicembre
2001,  n. 450,  per effetto del quale le esecuzioni restavano sospese
fino al 30 giugno 2002: tale istanza era stata accolta dal Giudicante
con ordinanza del 25 febbraio 2002.
    Il  Tribunale  osserva,  in punto di rilevanza, che le condizioni
economiche  del  conduttore opponente risultano documentalmente e che
l'esclusione  dal  beneficio  della sospensione prevista dall'art. 6,
comma 6,  della  legge  9 dicembre  1998,  n. 431  (Disciplina  delle
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) per
il  caso  di  morosita'  (in  cui  verserebbe  il  conduttore secondo
l'assunto  della  locatrice-opposta) non riguarderebbe la particolare
categoria   protetta   dei   conduttori   ultrasessantacinquenni   in
condizioni   particolarmente   disagiate.  In  caso  di  declaratoria
d'illegittimita'  costituzionale della norma impugnata, l'opposizione
-  a  parere  del  rimettente  -  dovrebbe essere rigettata in quanto
l'applicabilita' della sospensione rappresenta l'unico motivo addotto
a sostegno dell'azione.
    Nel  merito  il  Tribunale  motiva  la non manifesta infondatezza
osservando  anzitutto  come  la  norma  determini  una ingiustificata
disparita'  di  trattamento  fra  esecutanti, penalizzando coloro che
chiedano   il  rilascio  a  conduttori  appartenenti  alle  categorie
svantaggiate  di  cui al citato art. 80, comma 22, della legge n. 388
del 2000, posto che delle esigenze abitative dei soggetti piu' deboli
non   debbono   farsi  carico  i  locatori,  bensi'  i  comuni,  come
evidenziato anche dalla norma da ultimo richiamata.
    Inoltre  -  osserva  il  giudice  a quo - la sospensione disposta
dalla  censurata  disposizione  e'  il  terzo  provvedimento  di tale
natura,  che  ha portato la sospensione complessiva a ben 18 mesi (da
aggiungersi agli altri periodi sospensivi accordati dall'art. 6 della
legge   n. 431  del  1998)  e  cio',  valutando  anche  la  dilazione
dell'esecuzione  di  cui  all'art. 56  della  legge  n. 392 del 1978,
avrebbe  di fatto condotto, per un consistente periodo di tempo, alla
paralisi  della tutela esecutiva, la quale gode della stessa garanzia
costituzionale del processo di cognizione.
    Infine,   quanto   al   profilo   attinente   all'art. 42   della
Costituzione,  rileva  il  rimettente come le misure vincolistiche si
giustifichino  soltanto in ragione del loro carattere straordinario e
temporaneo,   che  sarebbe  viceversa  escluso  dalla  loro  continua
reiterazione,  espressione  questa  di  una  tendenza  legislativa ad
utilizzare  lo  strumento  della sospensione come ordinaria soluzione
del problema degli alloggi.
    Il  giudice  a quo conclude osservando, a margine delle suesposte
motivazioni,   come   un   ulteriore  consolidamento  della  tendenza
legislativa  a rendere difficoltosa, se non impossibile, l'esecuzione
a  carico di conduttori anziani o handicappati (ovvero che annoverino
nel   nucleo   familiare   soggetti   in  tali  condizioni)  potrebbe
penalizzare  costoro  nella  ricerca  di un'abitazione da locare, per
l'ovvia preferenza accordata dai locatori ai soggetti non protetti.
    2. - E'  intervenuto  il  Presidente  del  Consiglio dei ministri
rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso
per  l'infondatezza  della  questione  in ragione dell'eccezionalita'
della  censurata  disposizione,  la  cui  reiterazione sarebbe dipesa
dalla  lentezza  riscontrata nel portare a regime le legge n. 431 del
1998.
    Fino  all'emanazione  di  quest'ultima, rileva la difesa erariale
intervenuta,  l'esecuzione  degli sfratti era rimasta sempre bloccata
(attraverso una serie ininterrotta di proroghe), ma, nel quadro della
liberalizzazione del mercato locatizio contenuta in tale legge, erano
state  individuate  delle  categorie  protette  in favore delle quali
differire  il  termine  delle  esecuzioni,  termine poi ulteriormente
prorogato dai provvedimenti successivi.
    3. - Nel  giudizio  dinanzi  a  questa  Corte si e' costituita la
parte  privata,  chiedendo il trasferimento della censura sull'art. 1
del  decreto-legge  20  giugno 2002,  n. 122  «e  successiva legge di
conversione» (legge 1° agosto 2002, n. 185).

                       Considerato in diritto

    1. - La questione di legittimita' costituzionale sollevata in via
incidentale  riguarda  l'art. 1  del  decreto-legge 27 dicembre 2001,
n. 450  (Proroga  di  termini  in materia di sospensione di procedure
esecutive  per  particolari  categorie  di  locatari  e  di copertura
assicurativa   per   le   imprese   nazionali  di  trasporto  aereo),
convertito,  con  modificazioni, nella legge 27 febbraio 2002, n. 14,
che  ha prorogato (per la terza volta) la sospensione delle procedure
di  esecuzione  forzata  di rilascio di immobili ad uso abitativo nei
confronti  di inquilini appartenenti a determinate categorie ritenute
suscettibili   di   particolare   protezione.  Dette  categorie  sono
individuate  attraverso  i requisiti indicati dall'art. 80, comma 20,
della  legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2001),  e  consistenti  nell'annoverare  nel proprio nucleo familiare
ultrasessantacinquenni  o  handicappati  gravi, e nel non disporre di
altra  abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di
una nuova casa.
    L'ordinanza  del  Tribunale  di  Firenze  censura la disposizione
denunciata invocando tre parametri costituzionali:
        l'art. 3,    primo    comma,    della    Costituzione,    per
l'ingiustificata disparita' di trattamento introdotta in danno di chi
avvii  l'esecuzione  a  carico delle anzidette categorie di soggetti,
rispetto   agli  altri  locatori  procedenti  in  via  esecutiva  nei
confronti della generalita' dei conduttori;
        l'art. 24,   primo   comma,   della   Costituzione,   per  la
sostanziale  vanificazione  della  tutela  esecutiva derivante da una
prolungata paralisi della stessa (a fortiori in presenza di ulteriori
possibilita'  di dilazionare l'esecuzione, previste da altre norme in
favore del conduttore);
        l'art. 42,   secondo   comma,   della  Costituzione,  per  la
compressione del diritto di proprieta' conseguente al venire meno del
carattere   straordinario   e   temporaneo   delle   proroghe   delle
sospensioni.
    2. - La questione non e' fondata.
    Deve  preliminarmente  essere rilevata l'ininfluenza, ai fini del
richiesto  trasferimento della questione prospettata, dell'art. 1 del
sopravvenuto   decreto-legge  20  giugno 2002,  n. 122  (Disposizioni
concernenti  proroghe  in  materia  di  sfratti,  di  edilizia  e  di
espropriazione), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto
2002,  n. 185,  in quanto si tratta di normativa che si e' limitata a
dilazionare  solo  il  termine di cessazione della sospensione, ed ha
confermato una prassi procedurale (del resto seguita nel giudizio per
cui si discute) in ordine alla competenza del giudice dell'esecuzione
a  provvedere  sulla prosecuzione o meno della esecuzione forzata per
rilascio, con previsione della possibilita' di opposizione secondo le
modalita' previste dal codice di procedura civile.
    Del  resto,  la  contestazione  della  legittimita'  della  norma
denunciata  attiene  al  momento  in  cui  il  giudice  a  quo doveva
provvedere  sulla  sospensione  della esecuzione avendo riguardo alla
normativa   allora   vigente,   la   cui   eventuale   illegittimita'
costituzionale  avrebbe  travolto  le  successive mere proroghe della
scadenza della sospensione.
    3. - Sui  profili  della denunciata illegittimita' costituzionale
e'  necessario  sottolineare  che  la  norma  de qua puo' trovare una
giustificazione  nella  fase  transitoria di passaggio dal precedente
regime vincolistico al nuovo sistema delle locazioni e nelle iniziali
esigenze  di  approntamento  delle  misure  atte  ad  incrementare la
disponibilita'   di   edilizia  abitativa  per  i  meno  abbienti  in
situazione  di  particolare  difficolta';  cio' al fine di consentire
loro  di  trovare  un  idoneo alloggio in base alla propria capacita'
finanziaria,  con  il  concorso  di  istituti predisposti o agevolati
dalle pubbliche autorita' preposte e responsabili del settore.
    La  sospensione  della  esecuzione  per  rilascio  costituisce un
intervento   eccezionale  che  puo'  incidere  solo  per  un  periodo
transitorio ed essenzialmente limitato sul diritto alla riconsegna di
immobile    sulla    base   di   un   provvedimento   giurisdizionale
legittimamente ottenuto.
    In  tale  periodo  transitorio  (con  oneri,  si noti, come nella
specie,  a  carico  di  soggetti  privati) puo' rientrare la proroga,
stabilita con la disposizione contestata.
    4. - In  altri termini, la procedura esecutiva, attivata da parte
del  singolo  soggetto provvisto di titolo esecutivo giurisdizionale,
non  puo'  essere paralizzata indefinitamente con una serie di pure e
semplici proroghe, oltre un ragionevole limite di tollerabilita'.
    Non  si  intende  con  cio' negare che il legislatore debba farsi
carico  delle  esigenze  di  coloro  che  si  trovano  in particolari
situazioni  di  disagio, in quanto appartenenti a categoria protetta,
ricorrendo   ad   iniziative   del   settore  pubblico  o  accordando
agevolazioni  o  ricorrendo  ad  ammortizzatori  sociali; ma non puo'
indefinitamente  limitarsi,  per  di  piu'  senza  alcuna valutazione
comparativa,  a trasferire l'onere relativo in via esclusiva a carico
del  privato  locatore,  che  potrebbe  trovarsi in identiche o anche
peggiori situazioni di disagio.