IL TRIBUNALE

    Ha   pronunciato   la  seguente  ordinanza  nella  causa  n. R.G.
1191/1999 tra: Bionaz Angela, avv. Orlando Navarra;
    Contro: comune di Brissogne, avv. Piergiorgio Martinet.
    La  presente causa e' stata proposta da Bionaz Angela con atto di
citazione notificato al comune convenuto in data 29 novembre 1999.
    L'attrice ha esposto:
        che il comune di Brissogne ha disposto l'esecuzione di lavori
di allargamento della strada comunale della Fraz. Fauve approvando il
progetto  esecutivo  con  delibera  n. 132  del 1993 (dichiarativa di
pubblica  utilita',  indifferibilita'  ed  urgenza), evidenziando che
tale  delibera  non  conteneva  alcuna indicazione con riferimento ai
termini di durata di cui all'art. 13 legge 2359/1865;
        che  nonostante l'illegittimita' della delibera i lavori sono
stati eseguiti dal comune;
        che  i  lavori  devono  pertanto ritenersi eseguiti in totale
carenza di potere.
    Ha domandato, conseguentemente:
        in  via principale, l'accertamento della illegittimita' della
delibera n. 132 del 1993, il conseguente accertamento dell'illiceita'
della  condotta  lesiva  posta  in essere dal comune con l'esecuzione
dell'opera  e  la  condanna  alla  rimessione  in  pristino stato dei
luoghi;
        in  subordine, la condanna al risarcimento del danno ai sensi
dell'art. 2043 c.c;
        in  ulteriore  subordine, la condanna del comune convenuto al
pagamento dell'indennita' di espropriazione.
    Pregudizialmente   alla   decisione  della  causa  e'  necessario
valutare la sussistenza del potere giurisdizionale in capo al giudice
ordinario adito.
    Infatti  l'art. 34  del  d.lgs.  31 marzo 1998, n. 80, entrato in
vigore  il 1° luglio 1998 (successivamente riscritto in termini quasi
identici  dall'art. 7  della  legge  21 luglio 2000, n. 205), recita:
«Sono    devolute    alla   giurisdizione   esclusiva   del   giudice
amministrativo  le  controversie  aventi  per  oggetto  gli  atti,  i
provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei
soggetti  alle  stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia.
Agli  effetti  del  presente decreto, la materia urbanistica concerne
tutti gli aspetti dell'uso del territorio».
    Ne   consegue   che,   ove  l'attivita'  svolta  dal  Comune  sia
riconducibile  alla  nozione  di  «urbanistica ed edilizia», tutte le
controversie (nascenti finanche dai «comportamenti» tenuti dalla P.A.
in  tale  contesto) debbono essere decise dal giudice amministrativo,
indipendentemente  dalla  natura della posizione giuridica soggettiva
azionata.
    Ora,  il  comma  2 della norma da' una definizione di urbanistica
evidentemente molto ampia.
    La  precedente  definizione  ricavabile  dall'art. 80 della legge
24 luglio  1977 n. 61, parimenti ampia (ed a cui i lavori preparatori
della  legge  n. 80/1998  fanno  riferimento  in via interpretativa),
qualifica  l'urbanistica  come  «disciplina  dell'uso  del territorio
comprensiva  di  tutti gli aspetti normativi e gestionali riguardanti
le  operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo, nonche'
la protezione dell'ambiente».
    L'urbanistica,  in altri termini, concerne non solo la disciplina
dell'incremento  dei  centri  abitati  (come si riteneva in base alla
legge   urbanistica   del  1942),  ma  piu'  ampiamente  la  gestione
dell'ordinato   assetto  del  territorio  (ai  fini,  come  e'  stato
specificato  dalla  Corte  costituzionale,  «della  localizzazione  e
tipizzazione  degli  insediamenti  di  ogni  genere  con  la relativa
infrastruttra»).
    Se tale e' la nozione di urbanistica a cui deve farsi riferimento
al  fine dell'individuazione del giudice competente in via esclusiva,
e'  evidente, ad avviso del giudicante, che la fattispecie oggetto di
esame  deve  esservi,  sussunta,  onde  che,  ai sensi della norma in
esame,   il   potere   giurisdizionale  in  materia  dovrebbe  essere
individuato in capo al giudice amministrativo.
    Infatti   l'intervento   costruttivo  effettuato  dal  comune  e'
consistito  nella  modificazione  del territorio mediante ampliamento
della  strada  comunale,  previa  occupazione,  in via autoritativa e
d'urgenza, dei fondi finitimi
    Giova   aggiungere   che   nell'ampia   accezione  adottata,  dal
legislatore   rientra   anche   l'ipotesi   della   c.d.  occupazione
«usurpativa»,  effettuata,  cioe',  in  carenza assoluta di potere ed
integrante fatto illecito.
    Va  sottolineato,  al riguardo, che al momento della proposizione
della domanda giudiziale la norma attributiva della giurisdizione era
proprio  e solo l'art. 34 del d.lgs. n. 80/1998, entrato in vigore il
1° luglio  1998,  precedentemente  alla  proposizione  della presente
causa.
    Non  ha  importato alcuna innovazione, con riferimento alla legge
applicabile  ratione  temporis  la successiva entrata in vigore della
legge  205/2002 (avente valore di legge formale), atteso che, in base
ai principi sanciti dall'art. 5 del c.p.c., nessuna rilevanza possono
rivestire le modificazioni di diritto subentrate successivamente alla
radicazione della causa.
    Ne'  importa il fatto che l'art. 7 della legge n. 205/2000 si sia
limitato,  nella  sostanza,  a  riportare  il  contenuto dell'art. 34
d.lgs. 80/1998.
    Infatti, va esclusa l'efficacia retroattiva del detto articolo 7,
non  essendo  evincibile  in  alcun  passo della norma l'intendimento
legislativo di disciplinare anche fattispecie preterite.
    Non  e' condivisibile, al riguardo, il ragionamento astrattamente
ipotizzato  dalla Corte costituzionale nella ordinanza n. 123/2002 (e
sulla  cui  base ha restituito gli atti ai giudici remittenti per una
nuova  valutazione  della  questione di costituzionalita) secondo cui
l'art. 7  della  legge  n. 205/2000, riproduttivo dell'art. 34 d.lgs.
n. 80/1998,  avrebbe conferito a quest'ultimo valore di legge formale
(in tal modo affrancandolo dal vizio di eccesso di delega).
    Non  appare  infatti  sufficiente,  per giungere alla conclusione
della   retroattivitia'   della   legge  n. 205/2000,  il  fatto  che
l'art. 45,  comma  18,  d.lgs.  n. 80/1998  (a  mente  del  quale  le
controversie  sarebbero  devolute  al  g.a.  a  partire dal 1° luglio
1998),  sia  rimasto  immutato  pur dopo l'intervento legislativo del
2000, in difetto di una espressa indicazione nel corpo della legge in
termini di retroattivita' della norma.
    A  cio'  va aggiunto che l'orientamento della Corte di cassazione
appare  ormai consolidato nel senso di ritenere l'insussistenza nella
legge  n. 205/2000  di disposizioni idonee a trasferire con efficacia
retroattiva   al   giudice   amministrativo   le   cause   instaurate
successivamente  al 30 giugno 1998 prima del 10 agosto 2000 (cfr. sul
punto  Cass.,  ss.uu.  14  gennaio  2002  n. 362,  28  dicembre 2001,
n. 15139).
    Cio'  premesso,  ed  accertata  l'applicabilita' alla fattispecie
dell'art. 34  d.lgs.  n. 80/1998  nella  sua  formulazione precedente
all'entrata   in   vigore   della   legge  n. 205/2000,  l'automatica
conseguenza  del ragionamento sopra svolto sarebbe la declaratoria di
carenza  di  giurisdizione  di  questo  giudice  a favore del giudice
amministrativo.
    A  tale  conclusione  osta,  peraltro,  ad avviso del giudicante,
l'illegittimita'  costituzionale  di  tale  norma  (e  del successivo
art. 35,  che  specifica  ulteriormente i poteri conferiti al giudice
amministrativo),  per contrasto con gli artt. 76 e 77, comma 1, della
Costituzione,  avendo  il  legislatore  delegato ecceduto rispetto ai
principi  e  criteri  direttivi  ed  all'oggetto definiti nella legge
delega  (art. 11,  comma 4, lett. g) della legge n. 59/1997). Da cio'
consegue   la   necessita'   di   rimettere   gli   atti  alla  Corte
costituzionale.
    Infatti:
        a)  con  riferimento  alla  rilevanza  della  questione,  gli
elementi  di fatto e di diritto sopra esposti rendono evidente che il
presente   giudizio  non  puo'  essere  deciso  a  prescindere  dalla
risoluzione  della  questione  di  legittimita'  sopra  ipotizzata. A
fronte    della    prospettata    dichiarazione   di   illegittimita'
costituzionale, infatti, non sarebbe necessario dichiarare il difetto
di  giurisdizione  nella  presente controversia (cio' che, invece, di
necessita' dovrebbe avvenire nel vigore della norma denunciata);
        b)  con  riferimento  alla  non  manifesta infondatezza della
questione, va osservato quanto segue:
          l'art. 11,  comma  4,  lett. g), della legge 15 marzo 1997,
n. 59,  prevedeva  che  entro  il  30 giugno  1998  venisse estesa la
«giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad
oggetto  i  diritti  patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle
relative  al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica
e  di  servizi  pubblici,  prevedendo  altresi' un regime processuale
transitorio per i processi pendenti»;
          la  Corte costituzionale, con la nota sentenza 292/2000, si
e'  gia'  espressa  in termini di incostituzionalita' con riferimento
all'art. 33  d.lgs. 80/1998 (in materia di servizi pubblici). In tale
occasione  la  Corte  costituzionale  ha  precisato  che  il  compito
assegnato  al  Governo dall'art. 11, comma 4, lett. g) della legge di
delega  n. 59 del 1997, era quello di procedure alla estensione della
giurisdizione  di  cui gia' era titolare il giudice amministrativo in
materia  di  edilizia ed urbanistica e servizi pubblici, concentrando
innanzi  allo  stesso  non solo la fase del controllo di legittimita'
dell'aziona   amministrativa,   ma   anche  quella  della  successiva
riparazione  patrimoniale,  evitando  la  necessita' di instaurare un
separato  giudizio  innanzi  al giudice ordinario e rendendo piena ed
effettiva  la  tutela del cittadino. Ha affermato, in tale occasione,
che  l'oggetto dell'estensione di giurisdizione era individuabile nei
«diritti  patrimoniali  consequenziali»,  ivi incluso il risarcimento
del  danno.  Ha  affermato, infine, che le tre materie dell'edilizia,
dell'urbanistica e dei servizi pubblici erano l'ambito al cui interno
doveva essere estesa la giurisdizione amministrativa;
          con  riferimento  all'art. 34  d.lgs.  80/1998  si  pongono
identiche  problematiche,  onde lo stesso ragionamento che ha portato
alla  declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 33 deve
essere   seguito   nella   presente   fattispecie.   Infatti,   nella
formulazione  dell'art. 34 il Governo non si e' limitato ad estendere
alle    controversie   aventi   ad   oggetto   diritti   patrimoniali
conseguenziali  la  giurisdizione,  di legittimita' o esclusiva, gia'
spettante al giudice amministrativo, ma ha istituito una nuova figura
di  giurisdizione  esclusiva  e  piena, che abbraccia l'intero ambito
delle   controversie   aventi   ad   oggetto  atti,  provvedimenti  e
comportamenti  delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica
ed edilizia in materia;
          con  riferimento all'art. 35 d.lgs. 80/1998, va evidenziato
che   esso   non   solo   ripete   espressamente  la  statuizione  di
giurisdizione  esclusiva nelle materie gia' indicate dagli artt. 33 e
34,  ma  integra  tali articoli, talche' e solo il combinato disposto
delle  norme  delinea  compiutamente  gli  esatti  profili dei poteri
giurisdizionali  conferiti al Tale norma recita tra l'altro, infatti:
«Il  giudice  amministrativo,  nelle  controversie  devolute alla sua
giurisdizione  esclusiva ai sensi degli artt. 33 e 34, dispone, anche
attraverso  la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del
danno   ingiusto   puo'   stabilire   i  criteri  in  base  ai  quali
l'amministrazione  pubblica o il gestore del pubblico servizio devono
proporre  a favore dell'avente titolo il pagamento di una somma entro
un congruo termine»;
          nella  presente causa, in particolare, l'attrice lamenta il
comportamento illecito del comune di Brissogne, integrante un'ipotesi
di  c.d. occupazione acquisitiva «usurpativa»: fattispecie che, prima
dell'entrata   in   vigore  del  d.lgs.  80/1998,  sarebbe  rientrata
pacificamente  nella  giurisdizione del giudice ordinario, e che solo
in  forza  dell'eccesso  operato  dal  legislatore  delegato  e'  ora
devoluta al giudizio del g.a.
    Il  presente  giudizio,  pertanto,  deve essere sospeso in attesa
dell'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale.