IL TRIBUNALE

    Provvedendo   sull'eccezione   di  illegittimita'  costituzionale
sollevata  dalla  difesa  ai  sensi  degli  articoli   3,  13,  27 in
relazione  all'art. 14,  comma  5-quinquies  del  decreto legislativo
n. 286/1998  introdotto  dalla  legge  n. 189/2002 nella parte in cui
prevede  l'arresto  obbligatorio dell'indagato in flagranza di reato,
ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Wagne  Seydina  Alion  Abytal  e' stato tratto in arresto in data
19 giugno 2003 in flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter
del  decreto  legislativo  n. 286/1998  come  modificato  dalla legge
n. 189/2002 e presentato in data odierna davanti a questo giudice per
il  giudizio  di  convalida,  a  seguito di contestata inottemperanza
all'obbligo  di  lasciare  il  territorio  dello  Stato impartito con
provvedimento  del  Questore  di  Milano  a  lui  notificato  in data
29 marzo 2003.
    In  sede  di  udienza  il  pubblico  ministero,  ha  richiesto la
convalida dell'arresto trattandosi di arresto obbligatorio, mentre la
difesa   ha   eccepito   l'incostituzionalita'   dell'obbligatorieta'
dell'arresto  medesimo,  richiamando  i principi sanciti dall'art. 13
della Costituzione in tema di imposizione di misure restrittive della
liberta' personale.
    Il  comma  3  dell'art. 13  Cost.  prevede  che  «solo in caso di
necessita'  e  di  urgenza ... l'autorita' di pubblica sicurezza puo'
adottare  provvedimenti provvisori...» di carattere restrittivo della
liberta' personale da sottoporsi al giudizio di convalida.
    L'art.    14,    comma   5-qiunquies   della   cui   legittimita'
costituzionale si discute prevede l'arresto in flagranza per un reato
contravvenzionale  che  pare  assolutamente eccezionale rispetto alla
disciplina  ordinaria  della  materia  (artt. 380  e  381 cpp), cosi'
estendendo  la possibilita' di intervento coercitivo d'urgenza ad una
situazione  di  fatto  reputata  dallo  stesso  legislatore del tutto
difforme  e  meno grave di tutte le altre ipotesi gia' previste dalla
legge.  Alla  fattispecie  di  reato  in  contestazione  non  risulta
applicabile,     d'altra     parte,    alcuna    misura    cautelare:
conseguentemente,  se  il  comma  3  dell'art.  13 della Costituzione
configura   il   potere  di  iniziativa  dell'autorita'  di  pubblica
sicurezza  in  materia  come una forma eccezionale di «anticipazione»
dell'intervento  del  giudice,  nel  caso  di  specie parrebbe invece
prospettarsi  un'ipotesi  di  attribuzione  diretta alle autorita' di
polizia  di  un  autonomo  potere  di  coercizione  (potendo  privare
l'arrestato  della  liberta' personale per un tempo che arriva fino a
48  ore), soggetto si' al successivo controllo giurisdizionale ma che
non  prevede  alcun  potere  coercitivo  in  capo  al  giudice (unico
soggetto  cui la Costituzione attribuisce il potere di incidere sulla
liberta' delle persone).
    Deve  inoltre  rilevarsi  che l'art. 121 disp. att. del codice di
procedura  penale  stabilisce  al  suo  primo  comma che «il pubblico
ministero  dispone con decreto motivato che l'arrestato ... sia posto
immediatamente  in  liberta'  quando  ritiene di non dover richiedere
l'applicazione  di  misure coercitive», con la conseguenza che appare
quantomeno   illogico   prevedere   l'arresto  obbligatorio  per  una
fattispecie  contravvenzionale  la  cui  sanzione non consente misure
coercitive  e per la quale lo stesso pubblico ministero potrebbe e ad
avviso    di    questo   giudice   dovrebbe,   disporre   l'immediata
scarcerazione.
    Piu'  in  particolare,  in relazione alla specifica previsione di
obbligatorieta'  dell'arresto,  va sottolineata l'evidente disparita'
di  trattamento  sussistente  tra il reato in esame e quello previsto
dai commi 13, 13-bis e 13-ter dell'art. 13 della stessa legge, in cui
si  prevedono  ipotesi  di  arresto  meramente facoltativo in ipotesi
analoghe  a  quella  in  esame  e  addirittura  in una ipotesi (comma
13-bis) sanzionata come delitto con una pena da uno a quattro anni di
reclusione per la quale sarebbero applicabili misure cautelari: anche
sotto  tale  profilo la norma qui all'esame non appare rispettosa dei
limiti  di  stretta  necessita' previsti dall'art. 13 comma 3 Cost. e
del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.
    Per  tali motivi ritiene questo giudice che sussistano seri dubbi
di  legittimita' costituzionale della norma esaminata con riferimento
alla  previsione di un potere-dovere di arresto in flagranza di reato
per  un  fatto  che  non  consente  l'applicazione  di  alcuna misura
cautelare,  e  comunque  rispetto  alla configurazione di tale potere
come «obbligatorio».
    Ne  consegue  la  necessita' di sospendere il procedimento per le
valutazioni della Corte, costituzionale e di rimettere immediatamente
in  liberta'  l'indagato  in mancanza di titolo detentivo, non avento
chiesto  il  pubblico ministero alcuna misura cautelare, non prevista
dalla legge per il caso di specie.
    Sussistono   i   presupposti   per   concedere   i   nulla   osta
all'espulsione dell'arrestato.