IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento emesso dalla Prefettura di La Spezia in data 22 maggio 2003 con cui si decreta il rigetto della pratica di emersione dal lavoro sommerso presentata dal ricorrente a favore del signor Mayat Abderrahman. Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente; Visto l'atto di costituzione in giudizio di: Ministero dell'interno, Prefettura di La Spezia; Udito il relatore Ref. Floriana Rizzetto e uditi, altresi', l'avv. Angelicchio e l'avv. dello Stato Novaresi; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata; Visti gli atti tutti della causa; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Relatore alla Camera di consiglio del 30 luglio 2003 il referendario relatore F. Rizzetto; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: Fatto e diritto Con il ricorso indicato in epigrafe si impugna il provvedimento con cui e' stata respinta la domanda di regolarizzazione presentata, ai sensi dell'art. 1 della legge 9 ottobre 2002 n. 222, dal datore di lavoro della parte ricorrente. Il provvedimento impugnato e' stato adottato in applicazione dell'art. 1, ottavo comma, lettera a) della citata legge 9 ottobre 2002 n. 222 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002 n. 195), recante «Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari», che sancisce l'esclusione la possibilita' di disporre la «regolarizzazione» da essa prevista, nel caso di «rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale; la revoca ... non puo' essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo ... ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ...». Detta previsione normativa, nella parte in cui preclude l'applicazione della «regolarizzazione» dei lavoratori extracomunitari nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, suscita, gia' ad una prima delibazione sommaria, seri dubbi circa la sua conformita' all'art. 3, primo comma, della Costituzione oltre che del piu' generale principio di necessaria ragionevolezza delle norme. Il collegio ritiene quindi di dover sollevare la questione di legittimita' costituzionale - gia' proposta in relazione a fattispecie analoga dal TAR Lecce con ordinanza n. 251 del 31 marzo 2003 - della disposizione predetta, nella parte in cui la stessa in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione equipara, ai fini dell'esclusione dalla «regolarizzazione» in esame la posizione dell'extracomunitario che sia stato destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o perche' ritenuto socialmente pericoloso, con quella del lavoratore extracomunitario che (come di consueto avviene) si sia semplicemente trattenuto nel territorio dello Stato italiano oltre il termine di quindici giorni fissato nell'intimazione scritta di espulsione o sia entrato clandestinamente nel territorio dello Stato privo di un valido documento di identita', non commettendo reati e senza rendersi in alcun modo concretamente pericoloso per la sicurezza pubblica. In parte qua, la disposizione in esame appare porsi in contrasto altresi' con il piu' generale principio di ragionevolezza delle scelte legislative, in quanto nel prevedere un identico trattamento giuridico per delle situazioni soggettive profondamente differenti, quali sono le due categorie di soggetti destinatari del decreto di espulsione con accompagnamento coattivo, finisce per consentire l'applicazione del beneficio in esame ai soli soggetti, all'interno dell'ultima categoria sopraccitata, solo a quelli che, per caso fortuito, non hanno subito controlli e conseguentemente non sono stati oggetto di provvedimento di espulsione, con la conseguenza non solo di terminare un'ingiustificata discriminazione all'interno di detta categoria, ma di condizionare, in modo non ragionevole, la concessione o meno del beneficio in parola, alla sussistenza di circostanze fortuite e casuali, prescindendo dalla meritevolezza del soggetto e quindi in contrasto con quella valutazione positiva dell'inserimento sociale che e' posta dalla legge in esame a fondamento della possibilita' di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario. Detta irragionevolezza appare ancor piu' evidente ove si consideri che, essendo la probabilita' di essere oggetto di controlli e quindi destinatario di provvedimenti di espulsione, aumenta con il decorrere del tempo e quindi l'applicabilita' del beneficio previsto dalla disposizione viene ad essere ridotta, in contrasto con la ratio della disciplina in esame, proprio nei confronti dei soggetti che risiedendo da maggior tempo nel nostro paese possono vantare un miglior inserimento sociale e lavorativo, ingiustificatamente piu ampia nei confronti dei soggetti di piu recente immigrazione. La questione di legittimita' costituzionale della disposizione in parola assume indubbia rilevanza ai fini della decisione della controversia in esame, gia' nella fase cautelare, in quanto essendo oggetto del ricorso un provvedimento di diniego di «regolarizzazione» adottato proprio in applicazione della dispone predetta, l'esito sia del ricorso sia dell'incidente cautelare dipende dalla possibilita' di considerare applicabile o meno la disposizione denunciata. Ne consegue che il collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimita' costituzionale, ritiene necessario - previo accoglimento ad tempus (cioe' sino alla restituzione degli atti del giudizio da parte della Corte costituzionale) della domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato - ordinare la sospensione dell'ulteriore corso del giudizio iniziato con il ricorso indicato in epigrafe e deferire alla Corte costituzionale la definizione della costituzionalita', in parte qua, dell'art. 1, ottavo comma, lettera a) della legge 9 ottobre 2002 n. 222, in relazione all'art 3 della Costituzione e del piu' generale principio di necessaria ragionevolezza delle leggi.