IL GIUDICE DI PACE Visti gli atti del procedimento iscritto al n. 159 del ruolo generale dell'anno 2002 di questo ufficio e premesso che: con ricorso in data 15 aprile 2002 il sig. Brugnami Stefano, rappresentato come in atti, proponeva ricorso avverso il decreto n. 591/2002 emesso dal Prefetto di Ancona in data 2 marzo 2002 (notificatogli in data 25 marzo 2002) con il quale - a seguito della infrazione prevista dall'art. 189, sesto comma, del codice della strada - gli veniva sospesa la validita' della patente di guida per un periodo di mesi tre; la predetta misura afflittiva era stata irrogata sul presupposto di un coinvolgimento di esso ricorrente in un incidente stradale verificatosi nel territorio di Offagna in data 16 febbraio 2002; il provvedimento impugnato andava censurato sotto i profili dell'invalidita', per irregolarita' del procedimento amministrativo (dal momento che, nel caso di specie, erano infondate ed immotivate le esigenze di celerita' del procedimento pur menzionate nel decreto prefettizio); dell'inesatta ed ambigua applicazione delle norme di legge e per difetto di motivazione (dal momento che nell'impugnato provvedimento non si faceva riferimento alla pur esistente differenza tra le disposizioni contenute negli articoli 218 e 223 cod. strad. ne' si faceva menzione di «fondati elementi di una evidente responsabilita» che avevano suggerito la sua adozione) e d'insussistenza dei requisiti cautelari (dal momento che era insussistente sia la responsabilita' nel sinistro, di esso ricorrente sia la prescritta configurazione del periculum). Osserva in diritto Con riguardo alla contestata contravvenzione ed a prescindere dalle motivazioni addotte dalla difesa del ricorrente a sostegno della richiesta pronunzia di annullamento e revoca del provvedimento impugnato, in via preliminare, ritiene questo giudice di pace di osservare che il presente provvedimento (per le motivazioni di seguito annunciate) e' finalizzato a sottoporre al giudizio della Corte la previsione di un autonomo procedimento presso l'ufficio di questo giudicante per l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida (come e' desumibile dal combinato disposto dell'ultima parte del sesto comma dell'art. 189 del codice della strada e dall'art. 218 stesso codice), ritenendo, invece, che la sua applicazione debba, da un lato, avvenire dopo l'accertamento (in sede penale) che l'incidente sia comunque ricollegabile al comportamento dell'omittente e, dall'altro, che non sono applicabili, nel caso di specie, soluzioni a quella alternative. Non e', invero, praticabile la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione di quello penale ove si fonda siffatta possibilita' sulla connessione tra un reato e una violazione amministrativa (ex art. 221, primo comma, del codice della strada) dal momento che, nel caso di specie, non si tratta di una violazione non costituente reato bensi' di una sanzione amministrativa che e' accessoria ad un reato, non ha con quest'ultimo alcun rapporto di pregiudizialita' ne' l'esistenza del reato dipende dall'accertamento di quella. D'altra parte, l'autonoma proponibilita' dell'opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida ha il suo fondamento legislativo nelle disposizioni contenute negli articoli 205 e 218 cod. strad. e tale possibilita' e' stata recentemente ribadita anche da codesta Corte che l'ha ritenuta rimedio sempre esperibile purche' non venga espressamente esclusa in singole fattispecie (sent. n. 31 del 12 febbraio 1996). Inoltre, se alle precedenti considerazioni si aggiungono quelle che l'ultima parte del comma sesto della disposizione in esame prescrive che l'applicazione della piu' volte citata sanzione accessoria deve avvenire «ai sensi del Capo II, Sezione II, del Titolo VI» (che contiene, appunto, la disciplina generale delle sanzioni amministrative accessorie all'accertamento dei reati) e che una diversa soluzione potrebbe comportare la concreta possibilita' di giudicati tra loro contrastanti, non sembra a questo giudice di pace che possano esservi dubbi per conclusivamente ritenere che la proposta opposizione avverso il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida non possa essere autonomamente proposta nei casi in cui la predetta sanzione sia prevista come accessoria ad un illecito sanzionato penalmente. Alla precedente conclusione, infine, nessun elemento modificativo puo' ricavarsi dal fatto che l'illecito penale, di cui al sesto comma dell'art. 189 del codice della strada, sia stato affidato alla competenza del giudice di pace (lett. q), comma secondo, art. 4 decreto legislativo n. 274/2000) dal momento che trattasi pur sempre di competenza penale, per materia affidata ad un giudice diverso a seguito dell'entrata in vigore del richiamato provvedimento legislativo.