IL GIUDICE DI PACE

    Visti  gli  atti  del  procedimento  iscritto al n. 159 del ruolo
generale dell'anno 2002 di questo ufficio e premesso che:
        con  ricorso in data 15 aprile 2002 il sig. Brugnami Stefano,
rappresentato  come  in  atti,  proponeva  ricorso avverso il decreto
n. 591/2002  emesso  dal  Prefetto  di  Ancona  in  data 2 marzo 2002
(notificatogli  in data 25 marzo 2002) con il quale - a seguito della
infrazione  prevista  dall'art.  189,  sesto  comma, del codice della
strada  -  gli veniva sospesa la validita' della patente di guida per
un periodo di mesi tre;
        la   predetta   misura  afflittiva  era  stata  irrogata  sul
presupposto  di  un coinvolgimento di esso ricorrente in un incidente
stradale  verificatosi  nel territorio di Offagna in data 16 febbraio
2002;
        il  provvedimento  impugnato andava censurato sotto i profili
dell'invalidita',  per  irregolarita' del procedimento amministrativo
(dal  momento  che, nel caso di specie, erano infondate ed immotivate
le  esigenze di celerita' del procedimento pur menzionate nel decreto
prefettizio);  dell'inesatta  ed  ambigua applicazione delle norme di
legge  e  per  difetto di motivazione (dal momento che nell'impugnato
provvedimento non si faceva riferimento alla pur esistente differenza
tra  le  disposizioni  contenute negli articoli 218 e 223 cod. strad.
ne'   si  faceva  menzione  di  «fondati  elementi  di  una  evidente
responsabilita»   che   avevano   suggerito   la   sua   adozione)  e
d'insussistenza   dei   requisiti  cautelari  (dal  momento  che  era
insussistente sia la responsabilita' nel sinistro, di esso ricorrente
sia la prescritta configurazione del periculum).

                         Osserva in diritto

    Con  riguardo  alla  contestata  contravvenzione ed a prescindere
dalle  motivazioni  addotte  dalla  difesa  del ricorrente a sostegno
della  richiesta pronunzia di annullamento e revoca del provvedimento
impugnato,  in  via  preliminare,  ritiene  questo giudice di pace di
osservare  che  il  presente  provvedimento  (per  le  motivazioni di
seguito  annunciate)  e'  finalizzato  a sottoporre al giudizio della
Corte  la  previsione di un autonomo procedimento presso l'ufficio di
questo  giudicante per l'applicazione della sanzione accessoria della
sospensione  della patente di guida (come e' desumibile dal combinato
disposto  dell'ultima  parte del sesto comma dell'art. 189 del codice
della  strada  e dall'art. 218 stesso codice), ritenendo, invece, che
la  sua  applicazione debba, da un lato, avvenire dopo l'accertamento
(in  sede  penale)  che  l'incidente  sia  comunque  ricollegabile al
comportamento dell'omittente e, dall'altro, che non sono applicabili,
nel caso di specie, soluzioni a quella alternative.
    Non   e',   invero,   praticabile  la  sospensione  del  presente
procedimento  in  attesa  della  definizione  di quello penale ove si
fonda  siffatta  possibilita'  sulla  connessione  tra un reato e una
violazione amministrativa (ex art. 221, primo comma, del codice della
strada)  dal  momento  che,  nel caso di specie, non si tratta di una
violazione   non   costituente   reato   bensi'   di   una   sanzione
amministrativa che e' accessoria ad un reato, non ha con quest'ultimo
alcun  rapporto di pregiudizialita' ne' l'esistenza del reato dipende
dall'accertamento di quella.
    D'altra parte, l'autonoma proponibilita' dell'opposizione avverso
il  provvedimento  di  sospensione  della  patente di guida ha il suo
fondamento  legislativo  nelle  disposizioni contenute negli articoli
205  e  218  cod.  strad.  e  tale possibilita' e' stata recentemente
ribadita  anche  da  codesta  Corte  che l'ha ritenuta rimedio sempre
esperibile   purche'  non  venga  espressamente  esclusa  in  singole
fattispecie (sent. n. 31 del 12 febbraio 1996).
    Inoltre,  se  alle precedenti considerazioni si aggiungono quelle
che  l'ultima  parte  del  comma  sesto  della  disposizione in esame
prescrive   che  l'applicazione  della  piu'  volte  citata  sanzione
accessoria  deve  avvenire  «ai  sensi  del  Capo II, Sezione II, del
Titolo  VI»  (che  contiene,  appunto,  la  disciplina generale delle
sanzioni  amministrative accessorie all'accertamento dei reati) e che
una diversa soluzione potrebbe comportare la concreta possibilita' di
giudicati  tra loro contrastanti, non sembra a questo giudice di pace
che  possano  esservi  dubbi  per  conclusivamente  ritenere  che  la
proposta   opposizione   avverso   il  provvedimento  prefettizio  di
sospensione  della  patente  di  guida non possa essere autonomamente
proposta  nei  casi  in  cui  la  predetta sanzione sia prevista come
accessoria ad un illecito sanzionato penalmente.
    Alla precedente conclusione, infine, nessun elemento modificativo
puo' ricavarsi dal fatto che l'illecito penale, di cui al sesto comma
dell'art. 189  del  codice  della  strada,  sia  stato  affidato alla
competenza  del  giudice  di  pace  (lett.  q), comma secondo, art. 4
decreto  legislativo n. 274/2000) dal momento che trattasi pur sempre
di  competenza  penale,  per materia affidata ad un giudice diverso a
seguito   dell'entrata   in   vigore   del  richiamato  provvedimento
legislativo.