ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 2, 4, 5,
commi 2  e  3,  7  e  8 della legge Regione Campania 22 ottobre 2002,
n. 27   (Istituzione  del  registro  storico-tecnico-urbanistico  dei
fabbricati ai fini della tutela della pubblica e privata incolumita),
promosso  con  ricorso  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri,
notificato  il  23 dicembre  2002,  depositato  in  cancelleria il 31
successivo ed iscritto al n. 96 del registro ricorsi 2002.
    Visto  l'atto di costituzione della Regione Campania, nonche' gli
atti   di  intervento  dell'Associazione  Proprietari  Utenti  (APU),
Federazione  di Napoli, del Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed
Assegnatari (SUNIA) e della Confedilizia;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  30 settembre  2003 il giudice
relatore Annibale Marini;
    Uditi  l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del
Consiglio  dei  ministri e l'avvocato Vincenzo Cocozza per la Regione
Campania.

                          Ritenuto in fatto

    1. - Con   ricorso   regolarmente  notificato  e  depositato,  il
Presidente  del  Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla
Avvocatura  generale  dello  Stato, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3,  primo  comma,  42,  secondo  comma, 97, primo comma, e 117,
commi  secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, questione di
legittimita'  costituzionale, in via principale, degli artt. 2, 4, 5,
commi 2  e  3,  7  e  8 della legge Regione Campania 22 ottobre 2002,
n. 27   (Istituzione  del  registro  storico-tecnico-urbanistico  dei
fabbricati ai fini della tutela della pubblica e privata incolumita).
    Il  ricorrente  premette che la legge oggetto di censura prevede,
all'art. 1,   che  per  ogni  fabbricato,  pubblico  o  privato,  sia
«istituito  un registro», per la cui tenuta ed aggiornamento, secondo
quanto  previsto  dall'art. 2,  il  proprietario  del fabbricato deve
costituire  un  rapporto  di lavoro autonomo con un tecnico, definito
«tecnico    incaricato»,   appartenente   a   determinate   categorie
professionali;  che,  ai sensi del successivo art. 3, della nomina di
questo  deve  essere data comunicazione alla amministrazione comunale
competente  per  territorio  alla  quale deve essere altresi' inviata
annualmente una «scheda di sintesi del contenuto del registro e degli
allegati».
    L'art. 4   indica  i  compiti  che  il  tecnico  incaricato  deve
svolgere,  mentre  l'art. 5  commina  sanzioni  in caso di violazione
delle  norme  di  cui  ai precedenti artt. 2, 3 e 4; l'art. 7 prevede
l'obbligo  a  carico dell'ufficiale rogante di verificare, in caso di
«trasferimento  di  diritto  reale  sul  fabbricato o parte di esso»,
l'esistenza  del  registro  e la nomina del tecnico incaricato, dando
comunicazione al comune interessato se la verifica e' negativa.
    L'art. 8 attribuisce, infine, alla Giunta regionale il compito di
approvare,  «sentiti  gli ordini ed i collegi professionali tecnici»,
il regolamento attuativo della legge, nel quale saranno, fra l'altro,
specificate le tariffe concordate con i rappresentanti dei richiamati
ordini e collegi professionali.
    Cosi'  sintetizzato  il  contenuto  della  legge,  il  ricorrente
ritiene che essa contrasti con i menzionati parametri costituzionali.
    In  particolare,  le  norme impugnate altererebbero la disciplina
codicistica  in  tema  di  rapporti  contrattuali  e  diritti  reali,
incidendo,  altresi',  sulle  disposizioni statali in materia di beni
pubblici    e   causando,   inoltre,   disuguaglianze   e   turbative
all'andamento dell'attivita' amministrativa.
    Il  ricorrente, pur non negando che la raccolta di documentazione
su  ciascun  fabbricato  possa  rispondere  ad un interesse sia della
generalita'  che  dei  singoli proprietari, esclude che rientri nella
competenza  del  legislatore regionale imporre l'obbligo di stipulare
contratti,  prevederne  il  contenuto, introdurre doveri a carico del
notaio  e dell'ufficiale rogante, nonche' porre limitazioni al regime
di utilizzazione e circolazione dei beni.
    Le  disposizioni  impugnate - ad avviso dell'Avvocatura - neppure
potrebbero trovare un loro fondamento costituzionale nella competenza
regionale concorrente in materia di «governo del territorio», potendo
questa  essere  esercitata  solo entri limiti posti dalla legge dello
Stato,  cui  e'  affidato  il compito di contemperare le esigenze del
«governo  del  territorio»  con  quelle della autonomia privata e del
diritto di proprieta'.
    Conclude il ricorrente osservando che l'obiettivo della «pubblica
e  privata  incolumita»  e'  d'altro  canto perseguito, almeno in via
prioritaria,  dallo  Stato,  secondo  quanto  previsto dall'art. 117,
secondo comma, lettera h), della Costituzione.
    2. - Si   e'   costituita   in   giudizio  la  Regione  Campania,
concludendo per la infondatezza del ricorso.
    Ad  avviso  della resistente, le norme censurate non violerebbero
la competenza legislativa statale in materia di «ordinamento civile»,
avendo  la  stessa  Corte riconosciuto, ancor prima della riforma del
Titolo V della Costituzione, come anche in tale materia vi sia spazio
per  interventi  legislativi regionali, ove questi siano - come nella
specie - in stretta connessione con materie di competenza regionale e
rispondano al criterio di ragionevolezza.
    La  legge regionale impugnata, d'altro canto, non disciplinerebbe
il  contenuto  del rapporto tra proprietario del fabbricato e tecnico
incaricato,   ma   riguarderebbe   l'istituzione   del  registro  dei
fabbricati,  sicuramente inerente la materia urbanistico-edilizia, di
esclusiva competenza regionale.
    Peraltro,   se   anche   si  ritenesse  l'intervento  legislativo
censurato  riconducibile  alla  materia del «governo del territorio»,
oggetto  di potesta' legislativa concorrente, nondimeno esso dovrebbe
ritenersi  legittimo,  rientrando  nelle  competenze della regione in
siffatta  materia la previsione, in considerazione delle peculiarita'
geomorfologiche  del  proprio  territorio  e  della precarieta' della
situazione  edilizia  ivi  riscontrabile,  nel  rispetto dei principi
fondamentali  fissati  dalla  legge  statale,  di una disciplina piu'
rigorosa  di  quella  generale,  che  contempli  la  istituzione  del
registro  dei  fabbricati e le norme relative alla sua tenuta ed alle
informazioni che esso deve riportare.
    Tale  piu'  rigorosa  disciplina,  in  quanto  giustificata dalla
esigenza di tutelare la sicurezza pubblica e privata, non si porrebbe
in  contrasto  con  il  principio  di eguaglianza, il quale certo non
impedisce  che  situazioni  diverse  siano  diversamente regolate, in
ragione   della   specificita'   delle   condizioni  che  determinano
l'intervento legislativo.
    Dovrebbe  infine  escludersi  -  ad  avviso  ancora della Regione
Campania   -   che  la  normativa  impugnata  rientri  nella  materia
dell'ordine  pubblico e della sicurezza, di cui all'art. 117, secondo
comma,  lettera h),  della  Costituzione,  dovendo  questa intendersi
riferita,    secondo    l'indirizzo    interpretativo   della   Corte
costituzionale,  al  solo settore relativo alle misure riguardanti la
prevenzione dei reati ed il mantenimento dell'ordine pubblico.
    3. - Con   unico   atto  depositato  il  20 febbraio  2003,  sono
intervenuti  nel  giudizio  l'Associazione  Proprietari Utenti (APU),
Federazione  di  Napoli, ed il Sindacato Unitario Nazionale Inquilini
ed  Assegnatari  (SUNIA),  svolgendo  argomentazioni  in  ordine alla
ammissibilita'   del   proprio   intervento   e  concludendo  per  la
declaratoria   di   infondatezza   della  questione  di  legittimita'
costituzionale.
    4. - Con   atto   depositato  il  22 aprile  2003  e',  altresi',
intervenuta  nel giudizio la Confedilizia, motivando l'ammissibilita'
del   proprio  intervento  e  concludendo  per  l'accoglimento  della
questione di legittimita' costituzionale.
    5. - Con   memoria   depositata  il  23  giugno 2003  la  Regione
Campania,  ulteriormente  illustrando  gli  argomenti gia' svolti, ha
insistito per il rigetto della questione.
    In  prossimita'  della  udienza pubblica anche l'Avvocatura dello
Stato  ha  depositato  memoria  illustrativa,  insistendo  nelle gia'
rassegnate conclusioni.

                       Considerato in diritto

    1. - Il  giudizio  promosso  in via principale dal Presidente del
Consiglio  dei  ministri  ha  ad oggetto la questione di legittimita'
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, secondo
comma,  97,  primo  comma, e 117, commi secondo, lettera l), e terzo,
della  Costituzione,  degli  artt. 2,  4, 5, commi 2 e 3, 7 e 8 della
legge  Regione  Campania  22 ottobre  2002,  n. 27  (Istituzione  del
registro  storico-tecnico-urbanistico  dei  fabbricati  ai fini della
tutela della pubblica e privata incolumita).
    In  particolare,  ritiene  il  ricorrente  che le norme impugnate
siano  lesive  della  competenza  esclusiva  statale  in  materia  di
«ordinamento  civile»,  siano  emanate  -  per  quanto  possa  essere
ricondotto  alla  materia  del  governo del territorio, di competenza
concorrente  -  in difetto dei principi generali, la cui formulazione
compete  allo  Stato, ed inoltre violino i principi costituzionali di
eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione.
    2. - Deve,  preliminarmente, essere dichiarata l'inammissibilita'
degli interventi spiegati dall'Associazione Proprietari Utenti (APU),
Federazione  di Napoli, dal Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed
Assegnatari (SUNIA) e dalla Confedilizia, considerato che, secondo la
costante  giurisprudenza  di  questa  Corte,  dalla  quale  non vi e'
ragione di discostarsi, nei processi costituzionali in via principale
non e' ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente
e dal titolare della potesta' legislativa il cui esercizio e' oggetto
di  contestazione  (ex  multis  sentenze  n. 49 del 2003 e n. 510 del
2002).
    3. - Sempre   in  via  preliminare,  deve  essere  dichiarata  la
inammissibilita'  del  ricorso nella parte relativa alla impugnazione
degli artt. 2 e 7 della legge Regione Campania n. 27 del 2002.
    La  delibera di impugnazione, adottata dal Consiglio dei ministri
nella  riunione dell'11 dicembre 2002, richiama, infatti, recependone
integralmente  il  contenuto, la proposta del Ministro per gli affari
regionali  nella  quale  le  censure di illegittimita' costituzionale
sono  inequivocamente  riferite  ai soli artt. 4, 5, commi 2 e 3, e 8
della legge.
    La   delibera   stessa   e'   pertanto   inidonea  -  secondo  la
giurisprudenza di questa Corte - a fondare il ricorso governativo con
riferimento alle norme, in essa non menzionate, di cui agli artt. 2 e
7 della legge.
    4. - Nel  merito,  la  questione  di  legittimita' costituzionale
degli artt. 4, 5, commi 2 e 3, e 8 della legge - ai quali, come si e'
detto, deve essere limitato l'esame di questa Corte - e' fondata.
    L'art. 1 della legge Regione Campania n. 27 del 2002, istituisce,
a  fini  di  salvaguardia  della  pubblica e privata incolumita', «il
registro  storico-tecnico-urbanistico  di  ogni fabbricato pubblico e
privato, ubicato sul territorio regionale, nel quale e' dichiarato lo
stato  di  conservazione  e  di  manutenzione del fabbricato stesso e
delle  aree  e manufatti di pertinenza». Il successivo art. 2 dispone
che  «per  la tenuta e l'aggiornamento periodico del registro, di cui
all'art. 1»  ciascun  condominio  o unico proprietario debba nominare
«un  tecnico - denominato tecnico incaricato - ingegnere, architetto,
geologo,  geometra,  perito  edile,  nel  rispetto  delle  competenze
proprie di categoria».
    Il successivo art. 3 riguarda le modalita' di tenuta del registro
e  l'obbligo  di  comunicazione  al  comune  della relativa scheda di
sintesi  entro  il  31 dicembre  di  ogni anno, mentre l'art. 4 della
legge  - oggetto di censura - elenca in maniera dettagliata i compiti
del  tecnico  incaricato  previsto dall'art. 2, disponendo che questi
innanzitutto  rediga  «una  relazione  sulle  condizioni statiche del
fabbricato, sulle condizioni geologico-tecniche del sottosuolo, sulla
sua  storicita'  dalla realizzazione all'attualita', contenente tutte
le   informazioni   di   cui  all'art. 3,  comma 1»  e  cioe'  quelle
riguardanti  «la  sicurezza,  la situazione progettuale, urbanistica,
edilizia,   catastale,  strutturale,  impiantistica,  di  smaltimento
acque,   geologica  del  sottosuolo,  autorizzativa,  l'esistenza  di
vincoli,  con  le  modificazioni  e  gli  adeguamenti intervenuti nel
tempo».
    Dispone  ancora  lo stesso art. 4 che il tecnico incaricato debba
successivamente  controllare  ed annotare sul registro del fabbricato
«l'esecuzione   di  ogni  lavoro  di  ristrutturazione,  manutenzione
straordinaria,    mutamento   di   destinazione   d'uso   sull'intero
fabbricato,  o su parte di esso, con funzione di mera sorveglianza» e
che  inoltre  debba comunicare, entro quarantotto ore dall'inizio, al
condominio ed al comune «ogni intervento che compromette la sicurezza
geo-statica  del  fabbricato»  ed  «alla competente Soprintendenza ai
beni  architettonici,  per  il  paesaggio, per il patrimonio storico,
artistico  e demo etno antropologico, l'esecuzione di ogni intervento
che  interessa  l'aspetto  esteriore  del  fabbricato  e delle aree e
manufatti di pertinenza sottoposti a vincolo».
    Ora,  se  nessun dubbio puo' sussistere riguardo alla doverosita'
della tutela della pubblica e privata incolumita', che rappresenta lo
scopo   dichiarato   della   legge,  ed  al  conseguente  obbligo  di
collaborazione che per la realizzazione di tale finalita' puo' essere
imposto  ai  proprietari degli edifici, non e', neppure, contestabile
che  la  previsione  di  siffatto  obbligo  e  dei  conseguenti oneri
economici  deve essere compatibile con il principio di ragionevolezza
e  proporzionalita' e che le relative modalita' di attuazione debbono
essere adeguate allo scopo perseguito dal legislatore.
    5. - Passando all'esame delle norme impugnate e', in primo luogo,
evidente  che  i  compiti  attribuiti  dal  citato  art. 4 al tecnico
incaricato   sono  tali  da  richiedere,  per  la  loro  ampiezza  ed
eterogeneita',  la  nomina  non gia' di «un tecnico incaricato» (come
disposto  dall'art. 2  della  legge),  bensi'  di  una  pluralita' di
professionisti    abilitati,   secondo   i   rispettivi   ordinamenti
professionali, ad effettuare le indagini e a fornire i dati richiesti
dagli artt. 3 e 4 della legge.
    Con  la  conseguenza  che, anche a prescindere dall'entita' degli
oneri  economici  imposti  indistintamente  a tutti i proprietari dei
fabbricati  e,  quindi,  anche  a  quelli  di piu' modeste condizioni
economiche,  la  disciplina  legislativa  finisce  per risultare, nel
raccordo   dell'art. 2   con   l'art. 4   della   legge,  intimamente
contraddittoria e, quindi, irragionevole.
    Sempre   sotto   quest'ultimo  aspetto,  non  puo'  omettersi  di
considerare  che una parte considerevole delle informazioni richieste
al  tecnico  sono gia' in possesso delle amministrazioni comunali nel
cui  territorio  ciascun  fabbricato  e'  ubicato  (si  pensi ai dati
relativi   alla   «situazione   progettuale,  urbanistica,  edilizia,
catastale,  strutturale»  di  immobili  costruiti o ristrutturati nel
rispetto   delle  norme  urbanistiche  pro  tempore  vigenti,  previo
rilascio  dei necessari provvedimenti autorizzatori o concessori), ed
alcune  di  esse  (quelle,  ad  esempio,  riguardanti la esistenza di
vincoli   o   relative   alla   «storicita'   del   fabbricato  dalla
realizzazione  all'attualita»)  non  possono  ritenersi  strettamente
connesse  allo  scopo  perseguito  dal  legislatore  e  sono  tali da
risultare  (specie  per  gli edifici di epoca risalente) di difficile
acquisizione.
    A  proposito  degli  obblighi  di  controllo  e  di comunicazione
previsti  dall'art. 4  risultano, poi, manifeste sia la genericita' e
l'indeterminatezza  del  controllo  e  della  mera  sorveglianza, sia
l'estraneita'  della  prevista  comunicazione alla Soprintendenza, in
quanto   relativa  soltanto  all'aspetto  esteriore  del  fabbricato,
rispetto  allo  scopo  di tutela della pubblica e privata incolumita'
che il legislatore intende perseguire.
    Alla   stregua   delle  considerazioni  che  precedono  la  norma
impugnata  risulta percio' lesiva dell'art. 3 Cost., sotto il profilo
del  generale  canone  di  ragionevolezza,  e  dell'art. 97 Cost., in
relazione  al principio di efficienza e buon andamento della pubblica
amministrazione.
    L'accoglimento  della  censura relativa all'art. 4 - che di fatto
rende  privi  di  contenuto gli obblighi di tenuta e di aggiornamento
periodico  del  registro  previsto dall'art. 1 della legge - non puo'
non  riflettersi,  rendendole  irragionevoli,  anche  sulle  sanzioni
previste  dall'art. 5,  commi 2  e  3, per la violazione dei suddetti
obblighi.
    E  ad  identica  conclusione deve pervenirsi riguardo all'art. 8,
che  demanda  ad  un regolamento attuativo la normativa di dettaglio,
oltretutto  prevedendo  -  con  disposizione di dubbia ragionevolezza
intrinseca  -  che  sia  la regione, pur priva di qualsiasi potere di
rappresentanza  dei  proprietari  di  fabbricati, a concordare «con i
rappresentanti  degli  ordini  e dei collegi professionali tecnici di
cui  al comma 1» le tariffe da applicare ai proprietari stessi per le
prestazioni finalizzate alla redazione del registro.