ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 15 del decreto
legislativo  28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni sulla competenza
penale  del  giudice  di  pace,  a norma dell'articolo 14 della legge
24 novembre  1999,  n. 468), promosso, nell'ambito di un procedimento
penale,  dal  Giudice  di  pace  di  Reggio  Emilia con ordinanza del
6 novembre  2002,  iscritta  al  n. 108 del registro ordinanze 2003 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, 1ª serie
speciale, dell'anno 2003.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella camera di consiglio del 24 settembre 2003 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che  il  Giudice di pace di Reggio Emilia - dopo che il
difensore  dell'imputato  ha  eccepito, in riferimento agli artt. 3 e
111  della Costituzione, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15
del  decreto  legislativo  28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla
competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della
legge  24 novembre  1999,  n. 468),  «nella  parte in cui non prevede
espressamente  che  il  pubblico ministero debba procedere, all'esito
delle  indagini  preliminari,  alla notifica all'indagato dell'avviso
della  chiusura delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415-bis
[del codice di procedura penale]» - ha «dato atto della non manifesta
irrilevanza della questione» e ha ordinato la trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale, sospendendo il procedimento in corso;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata manifestamente
inammissibile, in quanto l'ordinanza di rimessione e' del tutto priva
di  motivazione  in  ordine  alla  rilevanza  e  alla  non  manifesta
infondatezza.
    Considerato   che   l'ordinanza   di   rimessione  difetta  della
descrizione  della  fattispecie  oggetto del giudizio a quo ed e' del
tutto  carente  di  motivazione  in  ordine alla rilevanza e alla non
manifesta  infondatezza della questione (v. ordinanze n. 231 e n. 133
del 2003, n. 461 del 2002);
        che non puo' valere a colmare tali lacune il mero rinvio alla
eccezione  sollevata  dalla  parte,  giacche' il giudice deve rendere
esplicite    le   ragioni   che   lo   portano   a   dubitare   della
costituzionalita'  della  norma  con una motivazione autosufficiente,
tale  da  permettere la verifica dell'avvenuto apprezzamento circa la
rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della  questione  (v.
ordinanze n. 492 e n. 243 del 2002);
        che   la  questione  va  pertanto  dichiarata  manifestamente
inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.