ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 20 del decreto
legislativo  28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni sulla competenza
penale  del  giudice  di  pace,  a  norma  dell'art. 14  della  legge
24 novembre  1999,  n. 468), promosso, nell'ambito di un procedimento
penale, dal Giudice di pace di Ficarolo con ordinanza del 14 novembre
2002,  iscritta  al  n. 132  del registro ordinanze 2003 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 13, 1ª serie speciale,
dell'anno 2003.
    Udito  nella camera di consiglio del 24 settembre 2003 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che  il  Giudice di pace di Ficarolo - «rilevata la non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 20   del   decreto   legislativo   28 agosto  2000,  n. 274
(Disposizioni  sulla  competenza  penale del giudice di pace, a norma
dell'art. 14  della  legge  24 novembre 1999, n. 468), in riferimento
agli   artt. 3,   24,   secondo  comma,  e  97,  primo  comma,  della
Costituzione,  nella parte in cui non prevede che l'atto di citazione
a  giudizio  avanti  al  giudice  di  pace debba, a pena di nullita',
contenere   l'avviso   che   l'imputato,   qualora   ne  ricorrano  i
presupposti,  prima  della dichiarazione di apertura del dibattimento
(ex  art. 29,  comma 6,  del  d.lgs. n. 274 del 2000) puo' presentare
domanda di oblazione» - ha disposto la sospensione del procedimento e
la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
    Considerato  che  analoga  questione  e'  gia'  stata  dichiarata
manifestamente infondata con ordinanza n. 231 del 2003;
        che   peraltro   l'ordinanza   di  rimessione  difetta  della
descrizione  della  fattispecie  oggetto del giudizio a quo ed e' del
tutto  carente  di  motivazione  in  ordine alla rilevanza e alla non
manifesta  infondatezza della questione (v. ordinanze n. 231 e n. 133
del 2003, n. 461 del 2002);
        che   la  questione  va  pertanto  dichiarata  manifestamente
inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.