ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Giudice di pace di Ficarolo con ordinanza del 14 novembre 2002, iscritta al n. 132 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2003. Udito nella camera di consiglio del 24 settembre 2003 il giudice relatore Guido Neppi Modona. Ritenuto che il Giudice di pace di Ficarolo - «rilevata la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'atto di citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba, a pena di nullita', contenere l'avviso che l'imputato, qualora ne ricorrano i presupposti, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (ex art. 29, comma 6, del d.lgs. n. 274 del 2000) puo' presentare domanda di oblazione» - ha disposto la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Considerato che analoga questione e' gia' stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 231 del 2003; che peraltro l'ordinanza di rimessione difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo ed e' del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione (v. ordinanze n. 231 e n. 133 del 2003, n. 461 del 2002); che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.