Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui  uffici  per  legge  e'  domiciliato  in Roma, via dei Portoghesi
n. 12;

    Contro: regione Lombardia, in persona del presidente della giunta
regionale p.t., domiciliata per la carica in Milano;
    Per  la  declaratoria  della  illegittimita' costituzionale degli
artt. 2  e  4  della  legge Regione Lombardia del 4 agosto 2003 n. 12
(pubblicata nel BUR n. 32 dell'8 agosto 2003), recante norme relative
a certificazioni in materia di igiene e sanita' pubblica.
    Con  il  presente  atto il Presidente del Consiglio dei ministri,
vista  la  deliberazione  del medesimo Consiglio in data 29 settembre
2003,  di  approvazione  della  determinazione  di impugnare la legge
della  Regione  Lombardia  in  epigrafe  indicata,  ricorre  ai sensi
dell'art. 127   primo   comma,   Cost.   a   codesta   ecc.ma   Corte
costituzionale,   chiedendo   che   la  citata  legge  regionale  sia
dichiarata    costituzionalmente    illegittima    (con   particolare
riferimento   agli   articoli   2  e  4);  e  cio'  per  le  seguenti
considerazioni.
    La  legge  regionale  in  questione  disciplina  le  modalita' di
certificazione in materia di sanita' ed igiene pubblica, prevedendo:
        all'art. 2,  che non vengano richiesti e rilasciati dalle ASL
della Lombardia alcuni certificati sanitari,
        all'art, 3, la prevenzione assicurata dalle ASL in materia di
medicina scolastica,
        all'art. 4,   la   formazione   del  personale  alimentarista
finalizzata  alla prevenzione e al controllo delle malattie trasmesse
da  alimenti (posta in essere dai datori di lavoro e verificata dalle
ASL)  in  sostituzione  del  libretto di idoneita' sanitaria, che non
puo'  essere  richiesto  ne'  rilasciato  dalle ASL e non costituisce
titolo obbligatorio per il personale stesso.
    Si  ritiene  che la legge in esame sia illegittima per i seguenti
motivi:
        a)  l'art. 2,  escludendo  dalle  competenze  delle ASL della
Lombardia  il  rilascio  di  alcuni  certificati  sanitari,  viola un
principio   fondamentale  della  materia,  in  contrasto  con  quanto
disposto  dall'art. 117,  terzo  comma,  in  quanto  tali prestazioni
(sebbene  non  ricomprese  nei  livelli  essenziali  di assistenza ed
erogate  con oneri a carico dell'interessato) costituiscono, ai sensi
dell'art. 14  della  legge  n. 833  del  1978,  comma  3, lettera q),
conseguenza    diretta   dell'attivita'   di   controllo   attribuita
istituzionalmente  alle  ASL  e,  in  quanto tali, non possono essere
escluse dall'ambito delle competenze attribuite alle stesse;
        b)  l'art. 4,  comma  4,  nel  prevedere  che  il libretto di
idoneita'  sanitaria  di  cui all'art. 14 della legge n. 283 del 1962
non  possa  essere richiesto o rilasciato dai servizi delle ASL della
Lombardia  e  non  costituisca  titolo  obbligatorio per il personale
alimentarista,  eccede  dalla  competenza  regionale.  Infatti, detto
art. 14, che prevede l'obbligo per gli operatori alimentari di essere
muniti di tale libretto e di sottoporsi a visite mediche periodiche e
ad  eventuali  speciali misure profilattiche, e stabilisce inoltre il
divieto  di assumere o mantenere in servizio personale non munito del
libretto  di  idoneita'  sanitaria,  prevedendo  per i contravventori
sanzioni  amministrative, costituisce, secondo quanto affermato dalla
Corte  di cassazione: «norma imperativa attinente all'ordine pubblico
e   posta  a  tutela  del  diritto  alla  salute,  costituzionalmente
garantito   alla  generalita'  dei  cittadini»  (sent.  n. 3302/1985,
confermata   dalle   n. 11468/1996   e   n. 9447/1997).  Pertanto  la
disposizione  regionale  censurata,  contravvenendo a quanto disposto
dall'art. 14,  che  ha  lo  scopo di evitare che operatori non sani o
portatori  di  malattie  vengano  a  contatto con prodotti alimentari
esponendo  l'utenza  al  pericolo  di  eventuali  contagi,  viola  un
principio   fondamentale  della  materia,  in  contrasto  con  quanto
disposto  dall'art. 117,  terzo comma, ed invade inoltre attribuzioni
in  materia di «ordine pubblico e sicurezza» riservate al legislatore
statale dall'art. 117, secondo comma, lett. h).