ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 32-bis del
decreto  legislativo  28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento  e  transitorie  del  codice di procedura penale), come
riprodotto  dall'art. 117  del  decreto  legislativo  30 maggio 2002,
n. 113  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative in materia di
spese  di  giustizia),  promosso con ordinanza del 16 luglio 2002 dal
Tribunale di Monza sull'istanza proposta da Minotti Roberta, iscritta
al  n. 64  del  registro  ordinanze  2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 9, 1ª serie speciale, dell'anno 2003.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella camera di consiglio del 24 settembre 2003 il giudice
relatore Paolo Maddalena.
    Ritenuto  che,  con ordinanza del 16 luglio 2002, il Tribunale di
Monza - a seguito di istanza presentata da un difensore d'ufficio per
la  liquidazione  dei compensi per il patrocinio di due imputati gia'
dichiarati  irreperibili  -  ha  sollevato  questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 32-bis  del  decreto  legislativo 28 luglio
1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice  di  procedura  penale),  introdotto  dall'art. 18 della legge
6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni in materia di difesa d'ufficio), in
relazione all'art. 81, quarto comma, della Costituzione;
        che,   secondo  il  remittente,  la  disposizione  impugnata,
estendendo  il beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche nei
confronti  dei  soggetti  irreperibili,  comporta  «nuove  e maggiori
spese»  rispetto  a quelle preventivabili nei confronti dei soggetti,
non  irreperibili, aventi diritto al beneficio del patrocinio a spese
dello Stato, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione
del  patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), senza che, a
fronte  di  detti oneri, la legge n. 60 del 2001 indichi i «mezzi per
farvi  fronte»,  come  prescritto  dall'art. 81,  quarto comma, della
Costituzione;
        che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello Stato, ha chiesto il rigetto
della  questione,  ritenendo che l'art. 32 (recte: art. 32-bis) delle
disposizioni  di  attuazione  del  codice  di  procedura penale trovi
copertura  finanziaria  nell'ambito della disciplina del patrocinio a
spese dello Stato per i non abbienti.
    Considerato  che  l'art. 299  del  decreto  legislativo 30 maggio
2002,  n. 113  (Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di  spese  di giustizia) - entrato in vigore, ai sensi del successivo
art. 302,  il  1° luglio  2002,  e  dunque in data anteriore rispetto
all'ordinanza   di   remissione   (16 luglio   2002)  -  ha  abrogato
l'art. 32-bis  delle  norme  di  attuazione  del  codice di procedura
penale  impugnato dal remittente e che l'art. 117 del medesimo d.lgs.
n. 113  del  2002  ne  ha  contestualmente  riprodotto  il  contenuto
precettivo;
        che, in via preliminare, va considerato che il giudice a quo,
nel  sollevare  l'anzidetta questione di legittimita' costituzionale,
ha omesso di prendere in esame l'effetto dell'intervenuta abrogazione
della disposizione censurata e della contestuale riformulazione della
stessa ad opera dell'art. 117 del citato d.lgs. n. 113 del 2002;
        che,   tuttavia,   il   contenuto   precettivo  dell'abrogato
art. 32-bis  delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
penale  permane  nell'ordinamento,  in  quanto  riprodotto  da  altra
disposizione successiva (art. 117 del citato d.lgs. n. 113 del 2002),
alla quale deve riferirsi la pronunzia;
        che,  nel  merito,  questa  Corte  e' gia' stata investita di
questione analoga, riguardante l'art. 116 del d.lgs. n. 113 del 2002,
(Liquidazione  dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio) e
l'ha  dichiarata  non  fondata,  in riferimento al medesimo parametro
evocato, con la sentenza n. 266 del 2003;
        che  in  continuita'  logica  con  quest'ultima sentenza deve
ritenersi  che  la  disposizione  censurata,  di cui all'art. 117 del
d.lgs.  n. 113  del  2002,  non  configura  un nuovo o maggiore onere
destinato  a rimanere in via definitiva a carico dello Stato, poiche'
anche  nel  caso in esame, come in quello relativo al citato art. 116
del medesimo d.lgs. n. 113 del 2002, si prevede una anticipazione, da
parte  dello  Stato,  della  somma liquidata dal giudice al difensore
d'ufficio,  somma  che  lo  Stato  stesso  e' tenuto a recuperare nei
confronti  dell'assistito  irreperibile  una  volta che questi si sia
reso successivamente reperibile;
        che, pertanto, la questione e' manifestamente infondata.
    Visti  gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.