LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

    Ha emesso la seguente ordinanza:
        sull'appello n. 706/2002, depositato il 27 marzo 2002 avverso
la   sentenza  n. 195/01/2001  emessa  dalla  Commissione  tributaria
provinciale  di  Padova,  contro  Agenzia entrate - Ufficio Padova 1,
proposto  dal  ricorrente:  Chiari  Sergio,  via A. Riello, 4 - 35122
Padova, difeso da: Andrioli Lucio, via Manzoni, 138 - 35100 Padova.
    Atti  impugnati:  silenzio  rifiuto  istanza rimb. S.S.N. + IRPEF
1997;
        sull'appello n. 707/2002, depositato il 27 marzo 2002 avverso
la   sentenza  n. 195/01/2001  emessa  dalla  Commissione  tributaria
provinciale  di  Padova,  contro  Agenzia entrate - ufficio Padova 1,
proposto  dal  ricorrente:  Chiari  Sergio,  via A. Riello, 4 - 35122
Padova,  difeso  da: Andrioli Lucio, via Manzoni, 138 - 35100 Padova.
Atti impugnati: silenzio rifiuto istanza rimb. IRPEF 1998.

                              F a t t o

    Va  premesso  che  il  sig.  Sergio Chiari residente in Padova e'
proprietario  di  alcuni  immobili  storici  situati  nel  comune  di
Ferrara, concessi in locazione e sui quali ha calcolato le imposte in
sede   di   dichiarazione   dei  redditi  considerando  come  reddito
tassabile,  non gia' quello determinato mediante l'applicazione della
minore  tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona
censuaria nella quale e' collocato il fabbricato, bensi' il canone di
locazione.
    Il  Chiari  ha presentato istanza di rimborso per i tributi IRPEF
per  gli  anni  d'imposta  1995  -  1996 - 1997 - 1998 pagati su tali
immobili;  e  si  e'  costituito  in  giudizio in data 3 gennaio 2000
presso  la  Commissione  tributaria provinciale di Padova, avverso il
silenzio    diniego    della    suddetta   istanza,   onde   ottenere
dall'Amministrazione  finaziaria  il  rimborso  dei  tributi  IRPEF e
addizionale  regionale  IRPEF per gli anni maggiorati dagli interessi
di legge.
    In  data  23  novembre  2001 con sentenza n. 195, notificata il 5
gennaio   2002   la  Commissione  tributaria  provinciale  di  Padova
respingeva il ricorso.
    Il Chiari ha proposto l'appello a questa Commissione regionale di
Venezia  contro la sentenza che ribadiva l'applicazione dell'art. 34,
comma  4-bis,  e  art.  129,  comma  2  del d.P.R. n. 917/1986 per la
determinazione  del  reddito  tassabile  in  ordine  ai fabbricati di
interesse  storico-artistico, di cui alla legge n. 1089/1939. Secondo
l'appellante   nessun   dubbio   puo'   sussistere  sul  diritto  del
contribuente   alla   restituzione  degli  importi  sopra  descritti,
maggiorati  di interessi, alla luce della normativa interessata cosi'
come  interpreta  anche  dalla  suprema Corte di cassazione (sentenze
n. 2442  del  18  marzo 1999 e n. 8038 del 13 giugno 2000) laddove e'
stato  statuito  che,  anche  nel  caso  di  locazione dei fabbricati
vincolati,  la  tassazione  deve  avvenire  non  gia'  sulla base del
reddito  percepito,  ma sulla base della rendita catastale, la quale,
per  tale  tipo  di  fabbricati,  si  forma mediante l'utilizzo della
tariffa di estimo minore tra quelle assegnate dal comune nel quale e'
ubicato l'immobile oggetto di vincolo.
    Recita  infatti  l'art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991
n. 413  «...  in ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di
interesse  storico  o artistico, ai sensi della legge 1° giugno 1939,
n. 1089,   e   successive   modificazioni,  e'  determinato  mediante
l'applicazione  della  minore tra le tariffe d'estimo previste per le
abitazioni   della   zona  censuaria  nella  quale  e'  collocato  il
fabbricato.  «Tale  articolo  non  puo'  che essere inteso come norma
recante  l'esaustiva  disciplina  per  la  fissazione dell'imponibile
rispetto   agli   edifici   di  interesse  storico  o  artistico,  da
effettuarsi  sempre  con  riferimento  alla  piu' bassa delle tariffe
d'estimo  della  zona o prescindere dalla locazione del bene a canone
superiore.
    L'amministrazione ha controdedotto, negando le argomentazioni del
ricorrente  e  richiamando  la  circolare  ministeriale n. 154 del 20
maggio   1999   del  dipartimento  delle  entrate  e  la  risoluzione
n. 2000/42935  del  25 febbraio 2000 della direzione centrale per gli
affari  giuridici  e  per  il contenzioso tributario del Dipartimento
delle entrate del Ministero delle finanze.

                            D i r i t t o

    La  Commissione  regionale osserva che la questione sottoposta al
collegio  riporta  profili di legittimita' costituzionale della norma
(art. 11,  secondo comma, legge 1° giugno 1939 n. 413) da affidare al
caso  concreto.  Va  infatti  rilevato  che, con riferimento alla non
manifesta   infondatezza,  (in  relazione  all'art. 3  Costituzione),
diversa  e'  la situazione del proprietario dell'immobile non locato,
vincolato, per il quale si attaglia il dato normativo (il legislatore
non  ha voluto gravare i proprietari non locatori), rispetto a quella
del  proprietario  dell'immobile  locato,  dal  momento che i redditi
derivati   al   proprietario  locatore  possono  essere  anche  molto
consistenti:  pertanto  non si vede per quale ragione si deroghi alla
legge  di diritto tributario comune che distingue fra immobili locati
e   non   locati.   Va   altresi'  precisato  che  la  norma  non  e'
interpretabile  diversamente,  essendo  la  locuzione  «in ogni caso»
categorica ed inequivocabile.
    Con  riferimento alla rilevanza va infine specificato che, ove si
ritenesse  incostituzionale  la  norma,  l'esito  del ricorso sarebbe
sfavorevole al contribuente e, in caso contrario, sarebbe favorevole.