LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza: sull'appello n. 706/2002, depositato il 27 marzo 2002 avverso la sentenza n. 195/01/2001 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Padova, contro Agenzia entrate - Ufficio Padova 1, proposto dal ricorrente: Chiari Sergio, via A. Riello, 4 - 35122 Padova, difeso da: Andrioli Lucio, via Manzoni, 138 - 35100 Padova. Atti impugnati: silenzio rifiuto istanza rimb. S.S.N. + IRPEF 1997; sull'appello n. 707/2002, depositato il 27 marzo 2002 avverso la sentenza n. 195/01/2001 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Padova, contro Agenzia entrate - ufficio Padova 1, proposto dal ricorrente: Chiari Sergio, via A. Riello, 4 - 35122 Padova, difeso da: Andrioli Lucio, via Manzoni, 138 - 35100 Padova. Atti impugnati: silenzio rifiuto istanza rimb. IRPEF 1998. F a t t o Va premesso che il sig. Sergio Chiari residente in Padova e' proprietario di alcuni immobili storici situati nel comune di Ferrara, concessi in locazione e sui quali ha calcolato le imposte in sede di dichiarazione dei redditi considerando come reddito tassabile, non gia' quello determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale e' collocato il fabbricato, bensi' il canone di locazione. Il Chiari ha presentato istanza di rimborso per i tributi IRPEF per gli anni d'imposta 1995 - 1996 - 1997 - 1998 pagati su tali immobili; e si e' costituito in giudizio in data 3 gennaio 2000 presso la Commissione tributaria provinciale di Padova, avverso il silenzio diniego della suddetta istanza, onde ottenere dall'Amministrazione finaziaria il rimborso dei tributi IRPEF e addizionale regionale IRPEF per gli anni maggiorati dagli interessi di legge. In data 23 novembre 2001 con sentenza n. 195, notificata il 5 gennaio 2002 la Commissione tributaria provinciale di Padova respingeva il ricorso. Il Chiari ha proposto l'appello a questa Commissione regionale di Venezia contro la sentenza che ribadiva l'applicazione dell'art. 34, comma 4-bis, e art. 129, comma 2 del d.P.R. n. 917/1986 per la determinazione del reddito tassabile in ordine ai fabbricati di interesse storico-artistico, di cui alla legge n. 1089/1939. Secondo l'appellante nessun dubbio puo' sussistere sul diritto del contribuente alla restituzione degli importi sopra descritti, maggiorati di interessi, alla luce della normativa interessata cosi' come interpreta anche dalla suprema Corte di cassazione (sentenze n. 2442 del 18 marzo 1999 e n. 8038 del 13 giugno 2000) laddove e' stato statuito che, anche nel caso di locazione dei fabbricati vincolati, la tassazione deve avvenire non gia' sulla base del reddito percepito, ma sulla base della rendita catastale, la quale, per tale tipo di fabbricati, si forma mediante l'utilizzo della tariffa di estimo minore tra quelle assegnate dal comune nel quale e' ubicato l'immobile oggetto di vincolo. Recita infatti l'art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991 n. 413 «... in ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e' determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale e' collocato il fabbricato. «Tale articolo non puo' che essere inteso come norma recante l'esaustiva disciplina per la fissazione dell'imponibile rispetto agli edifici di interesse storico o artistico, da effettuarsi sempre con riferimento alla piu' bassa delle tariffe d'estimo della zona o prescindere dalla locazione del bene a canone superiore. L'amministrazione ha controdedotto, negando le argomentazioni del ricorrente e richiamando la circolare ministeriale n. 154 del 20 maggio 1999 del dipartimento delle entrate e la risoluzione n. 2000/42935 del 25 febbraio 2000 della direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze. D i r i t t o La Commissione regionale osserva che la questione sottoposta al collegio riporta profili di legittimita' costituzionale della norma (art. 11, secondo comma, legge 1° giugno 1939 n. 413) da affidare al caso concreto. Va infatti rilevato che, con riferimento alla non manifesta infondatezza, (in relazione all'art. 3 Costituzione), diversa e' la situazione del proprietario dell'immobile non locato, vincolato, per il quale si attaglia il dato normativo (il legislatore non ha voluto gravare i proprietari non locatori), rispetto a quella del proprietario dell'immobile locato, dal momento che i redditi derivati al proprietario locatore possono essere anche molto consistenti: pertanto non si vede per quale ragione si deroghi alla legge di diritto tributario comune che distingue fra immobili locati e non locati. Va altresi' precisato che la norma non e' interpretabile diversamente, essendo la locuzione «in ogni caso» categorica ed inequivocabile. Con riferimento alla rilevanza va infine specificato che, ove si ritenesse incostituzionale la norma, l'esito del ricorso sarebbe sfavorevole al contribuente e, in caso contrario, sarebbe favorevole.