IL TRIBUNALE

    Ha emesso la seguente ordinanza.
    In data 23 aprile 2003 e' stata arrestata dalla questura di Prato
Lopes  Ilza  Diolinda  perche'  sorpresa  nel  territorio nazionale e
precisamente in Prato via Fiorentina malgrado in data 23 gennaio 2003
le fosse stato intimato di lasciare entro cinque giorni il territorio
dello  Stato  con  propri  mezzi avendo la stessa affermato di essere
priva  di documenti e di essere entrata in Italia in data imprecisata
dalla  frontiera  di Tarvisio ed ancora di non aver avviato procedura
di regolarizzazione.
    Considerato   che   l'arresto  previsto  nel  caso  in  esame  e'
obbligatorio ai sensi dell'art. 14, comma 5-quinquies d.l. n. 286/98,
mentre  e'  previsto  arresto  facoltativo  nell'ambito  dell'ipotesi
previlsta dall'art. 13, comma 13-ter malgrado esso riguardi l'ipotesi
di  trasgressione  di espulsione disposta dal giudice, cosicche' puo'
sotto tale profilo sussistere violazione dell'art. 3 Cost. per essere
trattata con maggior severita' situazione di minor allarme sociale;
    Considerato   altresi'   che   l'arresto   obbligatorio  previsto
dall'art. 14,  comma  5-quinquies  appare di dubbia costituzionalita'
anche  in  relazione  all'art. 13,  terzo  comma Cost. posto che esso
legittima  la  privazione  della  liberta'  personale  solo  in «casi
eccezionali  di  necessita'  ed urgenza», da configurare in relazione
all'esigenza   dell'acquisizione   delle   prove   o   in   relazione
all'instaurazione   del   giudizio  direttissimo.  Al  riguardo  deve
peraltro   osservarsi   che   nessuna   esigenza   probatoria  appare
giustificare  l'arresto  nei  casi di stranieri espulsi con ordine di
lasciare  il territorio nazionale nei cinque giorni e che del pari il
giudizio  direttissimo  nel caso di specie appare del tutto incongruo
rispetto  al  fine che si vuole raggiungere ovvero l'espulsione dello
straniero posto che la normativa consente l'immediato accompagnamento
dello  straniero  alla  frontiera  o, in caso di non possibilita', il
trattenimento dello stesso in centro di permanenza temporanea;
    La  questione  di  legittimita'  costituzionale sollevata sia dal
p.m.  che  dalla  difesa  appare  pertanto  sotto  i  detti  profili,
rilevante  e  non manifestamente fondata; il giudizio sulla convalida
deve   pertanto   essere  sospeso  e  gli  atti  rimessi  alla  Corte
costituzionale;
    La  sospensione  del  giudizio e la conseguente sospensione della
convalida  comporta  immediata  liberazione  dell'arrestata  nei  cui
confronti  non  possono  in  ogni caso adottarsi misure cautelari del
resto  non  richieste  dallo  stesso p.m.; per quanto concerne questa
a.g. non non sussistono esigenze processuali ostative all'espulsione,
sempre  che  sia  espressamente consentito il rientro della prevenuta
per la celebrazione del processo.