IL GIUDICE DI PACE

    Letto  il  ricorso  presentato dal sig. Fortini Mario, nato il 25
gennaio  1954  a Teolo (Padova), con il quale ha proposto opposizione
al   verbale  di  contestazione  n. 422298T,  elevato  della  polizia
stradale  di  Mestre, alle ore 23,30 del 3 agosto 2003, che comminava
la sanzione di Euro 270,90;
    Visto  che il ricorrente ha provveduto, come disposto dalla nuova
normativa, al deposito giudiziario della somma di Euro 541,80;
    Rilevato  che  l'art.  204-bis,  comma  3  del c.d.s., cosi' come
introdotto dall'art. 4 della legge 1° agosto 2003, n. 214 ha previsto
il versamento di una somma pari al doppio della sanzione contestata o
comminata  a  titolo  di  cauzione  e deposito giudiziario, a pena di
inammissibilita' del ricorso.
    Considerato  che  tale  obbligo  produce  un  ovvio strumento per
ridurre  drasticamente il numero dei procedimenti di impugnazione per
la materia trattata;
        che,  comunque,  pur potendosi ritenere che il deposito della
somma  costituisca un valido accorgimento per evitare la proposizione
di ricorsi immotivati, pare palese che si produce grave disparita' di
trattamento  tra  i  cittadini,  considerato  che non consente ai non
abbienti,  di  poter  validamente proporre le proprie ragioni in sede
giudiziaria;
        che, infatti, appare evidente la violazione dell'art. 3 della
Costituzione  della  Repubblica  italiana, che sancisce, oltre che la
pari  dignita'  sociale,  anche  la  parita' dei cittadini davanti la
legge,  senza  alcuna  distinzione,  neanche  di  condizioni sociali,
mentre  tale  parita' viene enormemente turbata dall'onere imposto al
ricorrente non benestante;
        che  la  norma  suddetta  ritenuta incostituzionale, produce,
altresi',  la  violazione  dell'art.  24  della medesima Costituzione
della  Repubblica  italiana, considerato che, in queste condizioni, i
cittadini  meno  facoltosi,  si  vedono  indirettamente privare della
possibilita'  di  tutelare  i  propri diritti in via giudiziaria, con
grave nocumento al principio che la difesa e' diritto inviolabile;
        che  le  recenti disposizioni normative in merito al gratuito
patrocinio,  non  consentirebbero neanche ai meno abbienti, la tutela
dei  propri  diritti,  perche' si vedrebbero, in ogni caso esposti al
versamento  del  deposito  giudiziario,  certamente  di  non  modesta
previsione;