IL GIUDICE DI PACE Letto il ricorso promosso da Guazzaloca Giacomo ex artt. 22 e 23 legge 24 novembre 1981, n. 689, ed iscritto al n. 1030/03 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi di quest'Ufficio, esaminati gli atti di causa; Rilevata la violazione di quanto disposto dall'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e succ. mod., cosi' come da ultimo novellato dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, di conversione del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada atteso l'omesso versamento presso la cancelleria del giudice di pace di una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore; Considerato che: 1) detta norma appare contrastare con quanto disposto dagli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana in quanto, ad avviso di questo giudice, rappresenta indubbio ed ingiustificato ostacolo per la tutela in sede giurisdizionale dei diritti del ricorrente il quale, anche in ragione dell'onerosita' della cauzione imposta, potrebbe essere, di fatto, indotto a desistere dall'impugnazione, in tal modo mortificando e sopprimendo una facolta' espressamente garantita dalla Carta costituzionale; 2) il diaframma costituito dalla subordinazione dell'ammissibiita' del ricorso al versamento della suddetta cauzione appare, altresi', realizzare una manifesta disparita' di trattamento tra' gli utenti favorendo ingiustificatamente coloro i quali dispongono di maggiore agiatezza economica; 3) per i motivi sopra esposti emerge dubbio circa la conformita' del precetto normativo al dettato costituzionale. Ritenuto che, pertanto, la questione appare rilevante per la definizione del giudizio dovendosi altrimenti pervenire alla declaratoria d'inammissibilita' del ricorso presupposto e che, quindi, debba preventivamente essere risolta la questione di legittimita' costituzionale della norma predetta; Visto l'art. 295 c.p.c.