IL GIUDICE DI PACE

    Letto  il ricorso promosso da Guazzaloca Giacomo ex artt. 22 e 23
legge  24  novembre 1981, n. 689, ed iscritto al n. 1030/03 del Ruolo
Generale  Affari  Civili  Contenziosi di quest'Ufficio, esaminati gli
atti di causa;
    Rilevata  la  violazione di quanto disposto dall'art. 204-bis del
decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285 e succ. mod., cosi' come
da   ultimo   novellato  dalla  legge  1°  agosto  2003,  n. 214,  di
conversione  del  decreto  legge  27  giugno  2003,  n. 151,  recante
modifiche  ed  integrazioni  al  codice  della strada atteso l'omesso
versamento  presso  la  cancelleria  del giudice di pace di una somma
pari   alla  meta'  del  massimo  edittale  della  sanzione  inflitta
dall'organo accertatore;
    Considerato che:
        1)  detta  norma appare contrastare con quanto disposto dagli
artt. 3  e 24 della Costituzione della Repubblica italiana in quanto,
ad  avviso  di questo giudice, rappresenta indubbio ed ingiustificato
ostacolo  per  la  tutela  in  sede  giurisdizionale  dei diritti del
ricorrente  il quale, anche in ragione dell'onerosita' della cauzione
imposta,   potrebbe   essere,   di   fatto,   indotto   a   desistere
dall'impugnazione,   in  tal  modo  mortificando  e  sopprimendo  una
facolta' espressamente garantita dalla Carta costituzionale;
        2)    il    diaframma    costituito    dalla   subordinazione
dell'ammissibiita'  del ricorso al versamento della suddetta cauzione
appare,  altresi', realizzare una manifesta disparita' di trattamento
tra'   gli   utenti  favorendo  ingiustificatamente  coloro  i  quali
dispongono di maggiore agiatezza economica;
        3)  per  i  motivi  sopra  esposti  emerge  dubbio  circa  la
conformita' del precetto normativo al dettato costituzionale.
    Ritenuto  che,  pertanto,  la  questione  appare rilevante per la
definizione   del   giudizio   dovendosi  altrimenti  pervenire  alla
declaratoria   d'inammissibilita'  del  ricorso  presupposto  e  che,
quindi,   debba   preventivamente  essere  risolta  la  questione  di
legittimita' costituzionale della norma predetta;
    Visto l'art. 295 c.p.c.