IL TRIBUNALE

    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  su richiesta di convalida di
arresto.
    Il  giudice vista la richiesta di convalida dell'arresto, operato
nei  confronti  di  Berisha Sonila in atti generalizzato, interrogato
l'imputato, rilevato che e' stato rispettato il termine di 48 ore per
la  sua  presentazione  davanti  a  questo giudice e che l'arresto e'
stato  effettuato  dai  carabinieri  di  Firenze  Oltrarno  ai  sensi
dell'art.  14  comma  5-quinques  in  relazione al reato previsto dal
comma 5-ter dello stesso articolo;
    Rilevato  la questione di legittimita' costituzionale della norma
de qua;
    Ritenuto  che  la  questione e' rilevante ai fini della decisione
sulla   convalida   dell'arresto,  in  quanto  attinente  anche  alla
costituzionalita'   della  previsione  dell'arresto  obbligatorio  in
flagranza per la fattispecie di cui tratta;
    Rilevato  che  la  stessa  non  e'  manifestamente  infondata, in
quanto, come gia' sostenuto dal Tribunale di Firenze, seconda sezione
penale,  la novella del testo unico sull'immigrazione (art. 14, comma
5-quinquies)  prevede  l'arresto obbligatorio per un reato, quello di
cui al comma 5-ter, punito nel massimo con un anno di arresto, quindi
con  un  massimo  edittale lontano da quello generale previsto per le
contravvenzioni,  il  che  e' significativo di una valutazione di non
eccessiva  gravita' da parte del legislatore. Nel codice di procedura
penale,   invece,   l'arresto   in   flagranza  -  misura  fortemente
restrittiva  della  liberta'  personale  - in generale e salvi i casi
tassativamente  previsti  al  secondo  comma  dell'art. 381,  non  e'
consentito  per  i delitti puniti con la pena della reclusione pari o
inferiore nel massimo a tre anni. Ancor piu' ristretti sono i casi di
arresto  Obbligatorio  previsti  dall'art. 380  c.p.p.,  con  i quali
occorre  istituire  il  raffronto in questo caso, data che la novella
prevede  tale  categoria  di  arresto.  Il  sistema  penale, in altri
termini,  prescrive  l'obbligatorieta' della misura restrittiva della
liberta'  personale solo per reali, obiettive situazioni di singolare
gravita'  ma  in  questo  caso,  derogando  in  maniera evidente alla
disciplina   generale   introduce   l'arresto  obbligatorio  per  una
contravvenzione neppure particolarmente grave.
    Ne  puo'  obiettarsi  che  il  principio di ragionevolezza, prima
implicitamente   richiamato   che   trova   la  sua  fonte  normativa
costituzionale  nell'art. 3 della carta fondamentale, non puo' venire
in rilievo in quanto si tratta di normativa dettata solo in relazione
agli stranieri, dal momento che lo stesso art. 3 limita il suo ambito
di  applicazione  ai cittadini. Infatti, e' del tutto pacifico che la
norma richiamata deve coordinarsi con gli artt. 2 della Costituzione,
che  garantisce  i  diritti  inviolabili  dell'uomo indipendentemente
dalla nazionalita', e con l'art. 10 della Costituzione secondo comma,
che  prevede  che la condizione giuridica dello straniero e' regolata
dalla legge in conformita' delle norme dei trattati intemazionali. Ne
consegue  che, ove la disciplina giuridica applicabile allo straniero
attenga  a  diritti  inviolabili,  o  comunque  a  materie oggetto di
trattati  internazionali,  il  diverso  trattamento debba garantire i
diritti  inviolabili  dell'uomo  e  essere  rispettoso  dei  principi
dettati  dai  trattati. Ora ampie garanzie in materia di arresto sono
oggetto  degli  artt. 5 e 6 della convenzione per la salvaguardia dei
diritti   dell'uomo   e   delle   liberta'  fondamentali,  ratificata
dall'Italia  con  la  legge  4  agosto  1955  n. 848,  per cui appare
inammissibile  la discriminazione dello straniero in relazione a tale
materia.
    Altro  profilo  di  incostituzionalita'  e' dato dalla violazione
dell'art. 13 della Costituzione, in quanto lo straniero viene privato
della  liberta'  per  una  contravvenzione non grave, come si e' gia'
detto,  ad opera dell'autorita' di polizia senza un vaglio preventivo
del  giudice; tuttavia questo in sede di convalida non puo' applicare
alcuna   misura   cautelare,   ma   solo   concedere  il  nulla  osta
all'espulsione, provvedimento questo che ha una natura amministrativa
e  attiene  alla  valutazione  delle esigenze processuali particolari
indicate  nella  norma.  La  limitazione della liberta' personale nel
nostro  ordinamento  costituzionale puo' avvenire solo quando ci sono
esigenze  gravi  in  ordine  alla  prevenzione  dei reati o alla loro
repressione.  Nella  previsione  dell'art. 14,  comma  5-quinquies la
privazione   della   liberta'   personale   avviene   per  consentire
l'esecuzione  coatta  di  un  provvedimento  di espulsione che non e'
stato eseguito il piu' delle volte neanche per colpa dello straniero,
che  non  ha  mezzi  materiali  o  i documenti per tornare al proprio
paese.
    La  rilevanza  delle  questioni  sollevate in sede di giudizio di
convalida,  impedisce  che  l'arresto  possa essere convalidato e che
possa   procedersi   con   il   rito   direttissimo,   che   consegue
necessariamente.  Pertanto  occorre  restituire  gli atti al p.m. per
l'esercizio dell'azione penale nelle forme del rito ordinario.
    Quanto al rilascio del nulla-osta, in ordine al quale nel caso di
arresto  in  flagranza  e'  competente il giudice della convalida, si
ritiene che la sua concessione all'autorita' amministrativa prescinda
dalla convalida dell'arresto e dalla sussistenza del reato, in quanto
attiene   alla   valutazione   dell'esigenze   processuali   relative
all'accertamento  della  responsabilita' di eventuali concorrenti nel
reato  o  imputati  di  procedimenti  connessi  e all'interesse della
persona  offesa,  che per il reato in esame non vengono in rilievo ed
e'  solo  funzionale alla esecuzione del provvedimento amministrativo
di  espulsione,  che  rinviene  i  propri presupposti di legge di cui
all'art. 13  secondo comma del decreto legislativo e non nell'arresto
per non aver ottemperato all'ordine del questore.
    Quanto  alla  liberta'  personale  occorre  ribadire  che  non e'
consentita  alcuna  misura  cautelare in materia contravvenzionale, e
quindi occorre disporre la scarcerazione del prevenuto.