IL TRIBUNALE

    Ha emesso la seguente ordinanza.
    Vista  l'istanza  con la quale la Procura, a seguito dell'arresto
di  Oviawe Joy, nato Ghana il 5 maggio 1975 sedicente, domiciliata in
Mezzana  via  Traversari,  chiede  convalida dell'arresto intervenuto
alle ore 10,15 del 31 gennaio 2003 in Calenzano,
    Considerato che a carico dell'indagata si procede per il reato di
cui  all'art. 14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286/1998 per essere stata
Oviawe  raggiunta  da  ordine  di espulsione del questore di Firenze,
notificatole  in data 15 gennaio 2003 e per non aver ella ottemperato
all'ordine di lasciare il territorio italiano nei cinque giorni,
    Considerato  che  con  la  stessa  istanza  la  Procura chiede la
convalida  dell'arresto,  considerato  che  non  sono  chieste misure
cautelari,  del resto non consentite stante il disposto dell'art. 391
comma 5 c.p.p.,
    Considerato  che  la procura chiede altresi' sollevarsi questione
di  legittimita'  costituzionale  della norma contenuta nell'art. 14,
comma  5-quinquies  nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio
in flagranza e la celebrazione di giudizio direttissimo evidentemente
a piede libero sotto piu' profili:
        per  contrasto con l'art. 24 della Costituzione non potendosi
garantire un effettivo diritto di difesa al pervenuto, non rientrando
questa  ipotesi  tra quelle per le quali e' possibile negare il nulla
osta e dovendosi cosi' celebrare il processo per direttissima, mentre
lo straniero gia' potrebbe essere stato espulso;
        per  contrasto con l'art. 3 della Costituzione per disparita'
di  trattamento  giacche'  si  prevede  obbligo  di arresto per reato
contravvenzionale   mentre  la  legge  vieta  l'arresto  per  delitti
ritenuti piu' gravi come si deduce dalla maggior pena prevista;
        violato  sarebbe  l'art. 3  della Costituzione anche sotto il
profilo  della  ragionevolezza  perche'  sarebbe  del tutto incongruo
prevedere un meccanismo repressivo dotato di sanzione penale la' dove
l'obiettivo  che  il legislatore persegue ovvero l'espulsione sarebbe
raggiungibile utilizzando il solo strumento amministrativo;
        violato  ancora  sarebbe l'art. 2 della Costituzione sotto il
profilo  della doverosa solidarieta' politica economica e sociale non
solo  a  favore dei cittadini, ma di' tutti coloro che si trovino sul
territorio  italiano,  la'  dove invece e' obbligatoria la privazione
della liberta' personale fino al giudizio di convalida,
        in  fine sotto il profilo della lesione dell'art. 13, comma 3
Cost.  argomentandosi  che  la  normativa  attribuirebbe alla polizia
giudiziaria  un  potere  di  arresto  autonomo e superiore rispetto a
quello di cui dispone l'autorita' giudiziaria;
        Ritenuto  che  la difesa dal canto suo ha sollevato questione
di  legittimita'  costituzionale dell'art. 13, terzo comma del d.lgs.
n. 286/1998  nell'attuale  formulazione  osservandosi che l'immediata
esecutivita'  del decreto di espulsione anche in pendenza del termine
per  proporre ricorso lede il diritto di difesa dell'espulso che vede
eseguita  nei  propri  confronti  una  misura  limitativa  dei propri
diritti di soggiorno prima di poter ricorrere al giudice, essendo tra
l'altro  il termine di cinque giorni entro il quale e' stata intimata
l'espulsione  incompatibile  con  qualsiasi  possibilita' concreta di
approntare difesa;
    Considerato   che  l'arresto  di  Oviawue  Joy  non  puo'  essere
convalidato  ritenendosi  rilevanti e non manifestamente infondate le
questioni  di  legittimita' prospettate dalle parti ed in particolare
quella  relativa  al  diritto  di  difesa (art. 24 Cost.) non essendo
ancora  decorso  il termine per impugnare il provvedimento notificato
solo  il  15 gennaio, mentre la misura dell'espulsione rende di fatto
impossibile   la   difesa   specie  per  chi  come  la  prevenuta  e'
completamente  privo  di  mezzi;  sotto  il  profilo  della manifesta
irragionevolezza di una disciplina che prevede arresto obbligatorio e
giudizio  direttissimo  al  fine  di  provvedere all'espulsione dello
straniero  quando  l'art. 14 della stessa legge consente l'espulsione
con  accompagnamento  alla  frontiera  indipendentemente dal giudizio
penale;  sotto  il  profilo  della  lesione  della liberta' personale
art. 13,   secondo   comma   Cost.)  non  ricorrendo  alcun  caso  di
eccezionale  necessita'  ed  urgenza  che  giustifichi l'attribuzione
all'autorita'   di   pubblica   sicurezza   del  potere  di  adottare
provvedimenti  provvisori  che incidano sulla liberta' personale come
palesemente  e' l'arresto indipendentemente dalla possibilita' che il
pubblico   ministero   o  il  giudice  debbano  poi  provvedere  alla
remissione  in  liberta'  non  essendo  consentite  misure  cautelari
ritenuto  che  comunque debba provvedersi alla remissione in liberta'
della  prevenuta  non  essendo  stata  chiesta alcuna misura nei suoi
confronti