IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza. Vista l'istanza con la quale la Procura, a seguito dell'arresto di Oviawe Joy, nato Ghana il 5 maggio 1975 sedicente, domiciliata in Mezzana via Traversari, chiede convalida dell'arresto intervenuto alle ore 10,15 del 31 gennaio 2003 in Calenzano, Considerato che a carico dell'indagata si procede per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286/1998 per essere stata Oviawe raggiunta da ordine di espulsione del questore di Firenze, notificatole in data 15 gennaio 2003 e per non aver ella ottemperato all'ordine di lasciare il territorio italiano nei cinque giorni, Considerato che con la stessa istanza la Procura chiede la convalida dell'arresto, considerato che non sono chieste misure cautelari, del resto non consentite stante il disposto dell'art. 391 comma 5 c.p.p., Considerato che la procura chiede altresi' sollevarsi questione di legittimita' costituzionale della norma contenuta nell'art. 14, comma 5-quinquies nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio in flagranza e la celebrazione di giudizio direttissimo evidentemente a piede libero sotto piu' profili: per contrasto con l'art. 24 della Costituzione non potendosi garantire un effettivo diritto di difesa al pervenuto, non rientrando questa ipotesi tra quelle per le quali e' possibile negare il nulla osta e dovendosi cosi' celebrare il processo per direttissima, mentre lo straniero gia' potrebbe essere stato espulso; per contrasto con l'art. 3 della Costituzione per disparita' di trattamento giacche' si prevede obbligo di arresto per reato contravvenzionale mentre la legge vieta l'arresto per delitti ritenuti piu' gravi come si deduce dalla maggior pena prevista; violato sarebbe l'art. 3 della Costituzione anche sotto il profilo della ragionevolezza perche' sarebbe del tutto incongruo prevedere un meccanismo repressivo dotato di sanzione penale la' dove l'obiettivo che il legislatore persegue ovvero l'espulsione sarebbe raggiungibile utilizzando il solo strumento amministrativo; violato ancora sarebbe l'art. 2 della Costituzione sotto il profilo della doverosa solidarieta' politica economica e sociale non solo a favore dei cittadini, ma di' tutti coloro che si trovino sul territorio italiano, la' dove invece e' obbligatoria la privazione della liberta' personale fino al giudizio di convalida, in fine sotto il profilo della lesione dell'art. 13, comma 3 Cost. argomentandosi che la normativa attribuirebbe alla polizia giudiziaria un potere di arresto autonomo e superiore rispetto a quello di cui dispone l'autorita' giudiziaria; Ritenuto che la difesa dal canto suo ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, terzo comma del d.lgs. n. 286/1998 nell'attuale formulazione osservandosi che l'immediata esecutivita' del decreto di espulsione anche in pendenza del termine per proporre ricorso lede il diritto di difesa dell'espulso che vede eseguita nei propri confronti una misura limitativa dei propri diritti di soggiorno prima di poter ricorrere al giudice, essendo tra l'altro il termine di cinque giorni entro il quale e' stata intimata l'espulsione incompatibile con qualsiasi possibilita' concreta di approntare difesa; Considerato che l'arresto di Oviawue Joy non puo' essere convalidato ritenendosi rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimita' prospettate dalle parti ed in particolare quella relativa al diritto di difesa (art. 24 Cost.) non essendo ancora decorso il termine per impugnare il provvedimento notificato solo il 15 gennaio, mentre la misura dell'espulsione rende di fatto impossibile la difesa specie per chi come la prevenuta e' completamente privo di mezzi; sotto il profilo della manifesta irragionevolezza di una disciplina che prevede arresto obbligatorio e giudizio direttissimo al fine di provvedere all'espulsione dello straniero quando l'art. 14 della stessa legge consente l'espulsione con accompagnamento alla frontiera indipendentemente dal giudizio penale; sotto il profilo della lesione della liberta' personale art. 13, secondo comma Cost.) non ricorrendo alcun caso di eccezionale necessita' ed urgenza che giustifichi l'attribuzione all'autorita' di pubblica sicurezza del potere di adottare provvedimenti provvisori che incidano sulla liberta' personale come palesemente e' l'arresto indipendentemente dalla possibilita' che il pubblico ministero o il giudice debbano poi provvedere alla remissione in liberta' non essendo consentite misure cautelari ritenuto che comunque debba provvedersi alla remissione in liberta' della prevenuta non essendo stata chiesta alcuna misura nei suoi confronti