ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 4, primo
comma lett. a), 11, primo comma lettere c), e), f), 17, 20 e 21 della
legge  approvata  dalla  Assemblea  regionale  siciliana il 20 aprile
2001,   recante   «Integrazioni  e  modifiche  alla  legge  regionale
1 settembre  1997,  n. 33,  concernente  "Norme per la protezione, la
tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione
del  prelievo  venatorio.  Disposizioni  per  il  settore  agricolo e
forestale  e  in  materia di lavori socialmente utili"», promosso con
ricorso  del  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione  Siciliana,
notificato  il  27 aprile 2001, depositato in Cancelleria il 7 maggio
successivo ed iscritto al n. 24 del registro ricorsi 2001.
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 18 giugno 2003 il giudice
relatore Fernanda Contri.
    Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana,
con  ricorso  notificato  il  27 aprile 2001 e depositato il 7 maggio
2001,  ha  sollevato,  in  riferimento  agli  articoli 3  e  97 della
Costituzione, 14, 17 e 36 dello Statuto della Regione Sicilia, 1, 10,
14,  16,  21  e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la
protezione   della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo
venatorio),  30,  primo  comma,  della  legge 6 dicembre 1991, n. 394
(Legge quadro sulle aree protette), nonche' al decreto del Presidente
della  Repubblica  26 ottobre 1972,n. 642 (Disciplina dell'imposta di
bollo),  questione  di  legittimita' costituzionale degli articoli 4,
primo  comma  lett.  a), 11, primo comma lettere c), e), f), 17, 20 e
21  della  legge  approvata  dalla  Assemblea  regionale siciliana il
20 aprile           2001          (disegni          di          legge
nn. 1075-775-832-1038-1054-1055-1087-1097-1131),              recante
«Integrazioni  e  modifiche  alla  legge regionale 1° settembre 1997,
n. 33, concernente "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento
della   fauna  selvatica  e  per  la  regolamentazione  del  prelievo
venatorio.  Disposizioni  per  il  settore  agricolo e forestale e in
materia di lavori socialmente utili"»;
        che,   secondo   il   ricorrente,   le   norme  censurate  si
discosterebbero  dai  principi  generali  posti  dalla  legge statale
n. 157  del  1992  o  esulerebbero  dalla  competenza riconosciuta al
legislatore  regionale  o ancora costituirebbero palese violazione di
precetti costituzionali;
        che,  in  particolare,  secondo  il  Commissario dello Stato,
l'art. 4,    primo   comma,   lett.   a)   della   legge   censurata,
nell'attribuire  il  potere  di individuazione delle zone del demanio
forestale   in   cui   e'   consentito   l'esercizio  venatorio  alle
ripartizioni faunistico-venatorie senza che il relativo provvedimento
debba essere adottato d'intesa con l'Azienda delle foreste demaniali,
chiamata  ora  solo  ad esprimere un parere favorevole che si intende
peraltro acquisito per silenzio assenso trascorsi trenta giorni dalla
comunicazione,  contrasterebbe  con  l'art. 21, primo comma, lett. c)
della  legge  n. 157  del  1992,  che  vieta  la caccia nelle foreste
demaniali ad eccezione di quelle che, sentito il parere dell'Istituto
nazionale   per   la   fauna  selvatica,  non  presentino  condizioni
favorevoli alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica;
        che   la  riduzione  del  ruolo  dell'Azienda  delle  foreste
demaniali  nell'adozione del provvedimento, peraltro in assenza di un
espresso richiamo all'obbligatorio parere dell'INFS, non garantirebbe
il patrimonio faunistico la cui tutela costituisce un preciso obbligo
posto  dalla  legge  nazionale (art.1 della legge n. 157 del 1992) ed
affermato  nella  giurisprudenza  di questa Corte anche nei confronti
delle Regioni a statuto speciale (sentenza n. 35 del 1995);
        che  le  disposizioni  dell'art. 11,  primo comma, lett. c) e
lett.  e) della legge censurata, nel prevedere, rispettivamente, che,
qualora  una  provincia  abbia  una superficie destinata a protezione
della    fauna    selvatica   superiore   al   25%   del   territorio
agro-silvo-pastorale,   l'ambito   territoriale   di   caccia   possa
corrispondere  con  la  porzione  del  territorio in cui e' possibile
esercitare  l'attivita'  venatoria  e  che  le  isole Eolie, Pelagie,
Egadi,  Pantelleria e Ustica facciano parte degli Ambiti territoriali
di  caccia  (ATC)  della  provincia  di  appartenenza,  sarebbero,  a
giudizio   del   ricorrente,   in   contrasto  con  quanto  stabilito
nell'art. 14 della legge n. 157 del 1992, che prevede la ripartizione
del  territorio  agro-silvo-pastorale in ATC omogenei e delimitati da
confini  naturali,  al  fine  di  «pervenire  ad una piu' equilibrata
distribuzione   dei   cacciatori   sul  territorio»  e  di  conferire
«specifico  rilievo  anche  alla dimensione della comunita' locale in
chiave   di   gestione,  responsabilita'  e  controllo  del  corretto
svolgimento dell'attivita' venatoria» (Corte costituzionale, sentenza
n. 4 del 2000);
        che  in  contrasto  con  i  principi posti dall'art. 14 della
legge   n. 157  del  1992  sarebbe  altresi'  la  disposizione  della
lettera f)   del  medesimo  art. 1,  primo  comma,  laddove  consente
l'iscrizione,  anche  in  soprannumero, negli ATC, del cacciatore che
abbia  conseguito  la  licenza  nel  corso  della stagione venatoria,
facendo  prevalere,  in  violazione  anche  degli artt. 3 e 97 Cost.,
l'interesse   del   cacciatore   neofita  rispetto  alla  tutela  del
patrimonio faunistico;
        che  l'art. 17 della legge censurata sarebbe in contrasto con
l'art. 10  lett.  e)  e con l'art. 16, primo, secondo e quarto comma,
della  legge  n. 157 del 1992 e costituirebbe una palese interferenza
del  legislatore regionale in materia penale, in quanto consentirebbe
anche  nelle  aziende  agro-venatorie  le  gare  e gli allenamenti di
caccia   alternativi  e  l'addestramento  di  cani  con  l'impiego  e
l'abbattimento  di  specie  animali  prodotte  in allevamento durante
l'anno solare;
        che   del   pari   costituirebbe   interferenza  nel  sistema
sanzionatorio  penale  la  norma  contenuta  nell'art. 20 della legge
censurata  nella  parte in cui prevede che possano essere individuate
quali zone contigue alle aree naturali protette, anche porzioni delle
zone  D  dei parchi, rendendo cosi' praticabile e lecita la caccia in
tali  aree,  nonostante  il  divieto posto dall'art. 11, terzo comma,
lett.  a)  della legge n. 394 del 1991, in violazione degli artt. 30,
primo  comma, della suddetta legge e dell'art. 30, primo comma, lett.
d) della legge n. 157 del 1992;
        che  l'art. 21  della legge censurata configurerebbe, infine,
una  evidente  violazione  del regime delle competenze previsto dagli
artt. 14, 17 e 36 dello Statuto speciale, introducendo, relativamente
alle  istanze  per l'esercizio venatorio, una implicita modifica alla
disciplina dell'imposta di bollo contenuta nel decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
        che,  in  successiva  memoria,  il Commissario dello Stato ha
chiesto  che sia dichiarata cessata la materia del contendere essendo
intervenuta   la  promulgazione  della  legge  con  esclusione  delle
disposizioni sottoposte al sindacato di questa Corte.
    Considerato  che questa Corte ha ritenuto, nella recente sentenza
n. 314  del 2003, che il sistema di impugnativa delle leggi siciliane
previsto  dallo  Statuto  speciale  resta  tuttora  applicabile, come
riconosciuto  anche  dall'art. 9  della  legge  5 giugno 2003, n. 131
(Disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento  della Repubblica
alla   legge   costituzionale   18 ottobre  2001,  n. 3),  il  quale,
sostituendo  l'art. 31,  secondo  comma,  della  legge 11 marzo 1953,
n. 87,  fa  espressamente  salva  «la  particolare forma di controllo
delle leggi prevista dallo statuto speciale della regione siciliana»,
tutto  cio'  fino  all'eventuale adeguamento dello Statuto alle norme
del  nuovo Titolo V della II Parte della Costituzione, secondo quanto
prefigurato  dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3;
        che,  dopo  la  proposizione  del ricorso, la legge approvata
dall'Assemblea   regionale   siciliana  il  20 aprile  2001,  recante
«Integrazioni  e  modifiche  alla  legge  regionale 1 settembre 1997,
n. 33, concernente "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento
della   fauna  selvatica  e  per  la  regolamentazione  del  prelievo
venatorio.  Disposizioni  per  il  settore  agricolo e forestale e in
materia  di  lavori  socialmente  utili"»,  e'  stata  promulgata con
omissione  delle  parti  censurate,  sicche'  risulta definitivamente
preclusa   la   possibilita'   che   sia   conferita  efficacia  alle
disposizioni ivi contenute;
        che  pertanto,  in  conformita' alla giurisprudenza di questa
Corte  (ordinanze  n. 195  del  2001  e  n. 382 e 381 del 2000), deve
dichiararsi cessata la materia del contendere.