IL TRIBUNALE

    Nel  presente  processo  penale  Puglisi Gianluca e' imputato del
reato  previsto  e  punito  dall'art. 171-octies legge 22 aprile 1941
n. 633, siccome introdotto dall'art. 17 legge 18 agosto 2000, n. 248,
per  avere  utilizzato  per uso privato parti di apparati idonei alla
decodificazione  di  trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato
effettuate  in via satellite, in forma sia analogica sia digitale: in
particolare,  in  sede di perquisizione domiciliare veniva trovato in
possesso  di  scheda  clonata  per la ricezione del segnale emesso da
emittente autorizzata (Stream), con l'omesso pagamento del canone per
la fruizione di tale servizio.
    La  difesa  ha  chiesto  la  pronuncia di sentenza di assoluzione
dell'imputato  perche'  il  fatto  non  e'  previsto dalla legge come
reato,  ai  sensi  dell'art. 129 c.p.p., atteso che dopo l'emanazione
della  legge  18 agosto  2000  n. 248,  in attuazione della direttiva
98/84/CE  del 20 novembre 1998, e' intervenuto il decreto legislativo
15 novembre  2000,  n. 373 che ha depenalizzato una serie di condotte
(la  fabbricazione,  l'importazione, la distribuzione, la vendita, il
noleggio  ovvero  il  possesso  a  fini  commerciali  di  dispositivi
illeciti;  l'installazione,  la manutenzione o la sostituzione a fini
commerciali  di dispositivi illeciti; la diffusione con ogni mezzo di
comunicazioni  commerciali per promuovere la distribuzione e l'uso di
dispositivi    illeciti)    sovrapponibili    a    quelle    previste
dall'art. 171-octies legge 22 aprile 1941, n. 633.
    Ha  osservato  che  sul  punto sono intervenute numerose sentenze
della Corte di cassazione, tutte nel senso che si sia trattata di una
vera e propria depenalizzazione, e, da ultimo, le Sezioni unite della
Corte  di  cassazione  che  hanno  stabilito  che, relativamente alle
condotte  sovrapponibili  e sostanzialmente assimilabili previste nei
due  testi normativi (l'art. 171-octies legge 22 aprile 1941, n. 633,
siccome  introdotto  dall'art. 17,  legge 18 agosto 2000 n. 248, e il
d.lgs.   15 novembre   2000   n. 373),   stante  la  coincidenza  sia
dell'elemento  materiale  sia  dell'elemento  psicologico e dovendosi
ritenere    sostanzialmente    assimilata   l'espressione   «a   fini
fraudolenti»   all'espressione  «a  fini  commerciali»,  in  base  al
principio  di  specialita' di cui all'art. 9 legge n. 689 del 1981 si
deve  applicare  la  sola  sanzione  amministrativa; mentre rimangono
fuori  dall'applicazione  del principio di specialita' e quindi dalla
depenalizzazione  le  condotte di modifica e di utilizzazione per uso
pubblico  e  privato  di  apparati  o  parti  di  apparati  atti alla
decodificazione  di  trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato
effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica
sia digitale.
    Ha  concluso  nel  senso  che,  trattandosi  di  un  fenomeno  di
successione  di  leggi  nel  tempo,  la  legge  successiva (il d.lgs.
15 novembre   2000  n. 373  )  ha  determinato  l'abrogazione  tacita
dell'art. 171-octies  legge  22 aprile  1941  n. 633,  escludendo  la
rilevanza  delle  condotte  di  modifica  e  di utilizzazione per uso
pubblico  e  privato  di  apparati  o  parti  di  apparati  atti alla
decodificazione  di  trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato
effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica
sia digitale.
    In via subordinata, ove si ritenga invece applicabile il criterio
di  specialita',  la  difesa  ha  sollevato questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 171-octies,  legge  22 aprile  1941 n. 633,
siccome  introdotto  dall'art. 17  legge 18 agosto 2000 n. 248, nella
parte  in cui prevede tra le condotte punibili con la sanzione penale
la  condotta  di utilizzazione per uso privato di apparati o parti di
apparati  atti  alla  decodificazione  di trasmissioni audiovisive ad
accesso  condizionato  effettuate via etere, via satellite, via cavo,
in  forma  sia  analogica  sia digitale, dall'entrata in vigore della
legge  18 agosto  2000  n. 248 fino all'entrata in vigore della legge
7 febbraio  2003  n. 22 che ha reintrodotto la sanzione penale per le
condotte  depenalizzate  dal  d.lgs.  15 novembre  2000  n. 373,  per
contrasto   con   l'art. 3  della  Costituzione  per  l'irragionevole
disparita'   di   trattamento   rispetto  alle  piu'  gravi  condotte
depenalizzate dal d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373.

                            O s s e r v a

    Con l'art. 17, legge 18 agosto 2000 n. 248 e' stato, tra l'altro,
inserito    nel    testo    della   legge   22 aprile   1941   n. 633
l'art. 171-octies  che,  qualora  il fatto non costituisca piu' grave
reato,  punisce  «con  la  reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa  da euro 2.582,28 ad euro 25.822,84 chiunque a fini fraudolenti
produce,  pone  in  vendita,  importa,  promuove, installa, modifica,
utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti
alla   decodificazione   di   trasmissioni   audiovisive  ad  accesso
condizionato  effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma
sia  analogica  sia  digitale.  Si  intendono ad accesso condizionato
tutti  i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere
in  forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi
chiusi  di  utenti  selezionati dal soggetto che effettua l'emissione
del  segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la
fruizione di tale servizio».
    Successivamente,  in  adempimento  della  delega  ricevuta con la
legge  21 dicembre 1999 n. 526, a sua volta attuativa della direttiva
98/84/CE  del  20 novembre  1998  in  tema  di  tutela dei servizi ad
accesso  condizionato  e  dei  servizi  di  accesso  condizionato, il
Governo ha emanato il d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373 che, all'art. 1,
da le definizioni di «servizio protetto» (primo comma, lettera a): un
servizio   ad   accesso   condizionato   o  un  servizio  di  accesso
condizionato),  di  «servizio  ad accesso condizionato» (primo comma,
lettera  b):  uno  dei  seguenti  servizi  se  forniti  a pagamento e
mediante   un  sistema  di  accesso  condizionato):  1)  trasmissioni
televisive,  cioe'  le  trasmissioni  via cavo o via radio, anche via
satellite,   di   programmi  televisivi  destinati  al  pubblico;  2)
trasmissioni  sonore,  cioe'  le  trasmissioni  via cavo o via radio,
anche  via  satellite,  di programmi sonori destinati al pubblico; 3)
servizi  della  societa' dell'informazione, ovvero qualsiasi servizio
fornito  a distanza per via elettronica ed a riehiesta individuale di
un  destinatario  di  servizi), di «servizio di accesso condizionato»
(primo  comma,  lettera  c):  il  servizio di fornitura di un accesso
condizionato  ai  servizi  di  cui  alla  lettera  b),  di  « accesso
condizionato» (primo comma, lettera d): ogni misura e sistema tecnico
in  base  ai  quali  l'accesso  in  forma  intelligibile  al servizio
protetto  sia  subordinato a preventiva ed individuale autorizzazione
da  parte  del fornitore del servizio), di «dispositivo per l'accesso
condizionato»  (comma  primo  lettera e): apparecchiatura o programma
per   elaboratori   elettronici  concepiti  o  adattati  al  fine  di
consentire l'accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto),
di  «servizio connesso» (primo comma, lettera f): l'installazione, la
manutenzione   o   la   sostituzione   di   dispositivi   di  accesso
condizionato,  nonche'  la  prestazione  di  servizi di comunicazione
commerciale  relativi  a detti dispositivi o a servizi protetti) e di
«dispositivo  illecito»  (primo  comma, lettera g): apparecchiatura o
programma per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di
rendere   possibile  l'accesso  ad  un  servizio  protetto  in  forma
intelligibile  senza  l'autorizzazione  del  fornitore del servizio);
all'art. 4  precisa  quali sono le attivita' illecite, vietando, alla
lettera  a),  la  fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la
vendita,  il  noleggio  ovvero  il  possesso  a  fini  commerciali di
dispositivi   illeciti   e,  alla  lettera  b),  l'installazione,  la
manutenzione  o  la  sostituzione  a  fini commerciali di dispositivi
illeciti  e,  alla  lettera  c),  la  diffusione  con  ogni  mezzo di
comunicazioni  commerciali per promuovere la distribuzione e l'uso di
dispositivi    illeciti;   all'art. 6   punisce   con   la   sanzione
amministrativa   pecuniaria   chiunque  ponga  in  essere  una  delle
attivita' illecite vietate dall'art. 4.
    Successivamente  la  legge  7 febbraio  2003  n. 22  ha  disposto
l'aggiunta,  al  comma  1 dell'art. 6 d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373,
del  seguente  periodo «Si applicano altresi' le sanzioni penali e le
altre  misure  accessorie  previste  per le attivita' illecite di cui
agli  articoli 171-bis e 171-octies della legge 22 aprile 1941 n. 633
e successive modificazioni».
    Premessa  tale necessaria panoramica della complessa normativa in
esame,  osserva  il  giudice che sulla questione oggetto del processo
sono  intervenute  diverse  pronunzie  della Suprema Corte, tutte nel
senso  della  intervenuta  depenalizzazione  della fattispecie di cui
all'art. 171-octies  legge  22 aprile  1941  n. 633 (Cass. pen., sez.
III,  9 novembre  2001,  Capra;  Cass. pen., sez. III, 17 maggio 2002
n. 26149,  Guida  F  ed  altro;  Cass. pen., sez. II, 11 giugno 2002,
Bisignani;  Cass.  pen., sez. V, 29 maggio 2002 n. 24847, Mammoliti),
fino  alla  recentissima  sentenza delle sezioni unite della Corte di
cassazione  (Cass.  pen.,  s.u.,  18 dicembre 2002 - 20 febbraio 2003
n. 33,  Scuncia)  che  hanno  effettuato  un'articolata analisi delle
previsioni punitive poste a confronto.
    Le  sezioni  unite  della  Corte  di cassazione hanno, anzitutto,
rilevato  che la definizione di «servizio ad accesso condizionato» di
cui all'art. 171-octies legge 22 aprile 1941 n. 633 diverge da quella
data  dall'art. 1  d.lgs.  15 novembre 2000 n. 373 in quanto la prima
prescinde  dalla imposizione di un canone (ovvero dal pagamento di uu
corrispettivo)  per  la  fruizione del servizio, mentre la seconda si
riferisce espressamente ai soli servizi forniti a pagamento.
    Hanno  osservato,  in secondo luogo, che l'art. 171-octies, legge
22 aprile  1941  n. 633  concerne  esclusivamente la protezione delle
trasmissioni  audiovisive  ad  accesso  condizionato, mentre l'art. 1
d.lgs.  15 novembre  2000  n. 373  riguarda  i  «servizi  ad  accesso
condizionato»  o «protetti» in generale, dei quali le trasmissioni di
programmi  televisivi  destinati  al  pubblico costituiscono solo una
specie  (vedi primo comma lettera b), donde l'evidente maggior ambito
applicativo   della   piu'  recente  normativa,  munita  di  sanzione
amministrativa, rispetto a quella anteriore penalmente sanzionata.
    Hanno   rilevato,   poi,  che,  comparando  le  condotte  tipiche
contemplate  dalle due normative, tra esse vi e' sovrapponibilita' ed
omologabilita' o, comunque, sostanziale assimilabilita' tra le coppie
di termini riportate nel seguente prospetto:
Art. 171-octies legge 22 aprile   |Art. 4 d.lgs. 15 novembre 2000
1941 n. 633                       |n. 373
---------------------------------------------------------------------
"produce"                         |"fabbricazione"
---------------------------------------------------------------------
"pone in vendita"                 |"vendita"
---------------------------------------------------------------------
"importa"                         |"importazione"
---------------------------------------------------------------------
                                  |"diffusione di comunicazione
"promuove"                        |commerciali per promuovere..."
---------------------------------------------------------------------
"installa"                        |"installazione"
mentre   non   trovano   puntuale   equivalente   nell'art. 4  d.lgs.
15 novembre  2000  n. 373  le condotte tipizzate nell'art. 171-octies
legge 22 aprile 1941 n. 633 con i termini «modifica» ed «utilizza per
uso  pubblico  e  privato»  ed  inversamente compaiono nella prima le
condotte di «distribuzione», «noleggio», «possesso», «manutenzione» e
«sostituzione»  ricomprese  nella  seconda, salva la riconducibilita'
della  distribuzione  alla «messa in vendita» e la presupposizione od
implicazione  di  una  situazione  di  «possesso» nella maggior parte
delle condotte tipiche di cui alla prima disposizione.
    Hanno  ritenuto,  poi, che deve ravvisarsi, nonostante la diversa
terminologia  impiegata, sostanziale identita' rappresentativa quanto
all'oggetto  su  cui  devono  cadere  le  condotte tipiche, descritto
nell'art. 171-octies  legge  22 aprile  1941  n. 633 come «apparati o
parti   di   apparati   atti  alla  decodificazione  di  trasmissioni
audiovisive   ad   accesso   condizionato...»  e  nell'art. 4  d.lgs.
15 novembre  2000  n. 373,  attraverso  il  rinvio  all'art. 1, primo
comma,  lettera g), come «apparecchiatura o programma per elaboratori
elettronici  concepiti  o  adattati  al  fine  di  rendere  possibile
l'accesso ad un servizio protetto...».
    Hanno   ritenuto,   infine,  quanto  all'elemento  psicologico  -
premesso che per «fini fraudolenti» devono intendersi quelli volti ad
artificiosamente  eludere  i  sistemi  di  codificazione  dei segnali
audiovisivi,  destinati  ad  essere «visibili esclusivamente a gruppi
chiusi  di  utenti  selezionati dal soggetto che effettua l'emissione
del  segnale»,  e che per «fini commerciali» devono invece intendersi
quelli  volti alla distribuzione al pubblico, dietro corrispettivo ed
a  fine  di lucro (implicito nel fine commerciale), della particolare
merce  costituita  dai dispositivi considerati illeciti dalla legge -
che  il  fine  di  commercializzazione di dispositivi intrinsecamente
illeciti in quanto «concepiti o adattati al fine di rendere possibile
l'accesso  ad  un servizio protetto» sottende ed ingloba in se' anche
il  fine  fraudolento;  e  cio'  perche'  il fine fraudolento che non
compare  nel  precetto dell'art. 4 d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373 e',
tuttavia,  espressamente  enunciato  nell'art. 1, primo comma lettera
g),  d.lgs.  15 novembre  2000  n. 373,  cui il primo rinvia, laddove
individua  i  dispositivi  illeciti nelle apparecchiature o programmi
per  elaboratori elettronici «concepiti o adattati al fine di rendere
possibile  l'accesso  ad  un servizio protetto in forma intelligibile
senza   l'autorizzazione   del   fornitore   del  servizio»;  con  la
conseguenza  che nell'articolata struttura della fattispecie prevista
dall'art. 4  d.lgs.  15 novembre  2000 n. 373 deve ritenersi prevista
una  duplice forma congiunta di dolo specifico, ai «fini commerciali»
essendo  affiancato  il fine fraudolento espresso dalla locuzione «al
fine di rendere possibile l'accesso ad un servizio protetto».
    Hanno   concluso   che   limitatamente   alle   condotte  tipiche
sovrapponibili  o sostanzialmente assimilabili elencate nei due testi
normativi,  coincidendo  l'oggetto  materiale delle stesse ed essendo
l'elemento  psicologico  previsto dalla fattispecie di cui all'art. 4
d.lgs.  15 novembre  2000 n. 373 comprensivo di quello previsto dalla
fattispecie  di cui all'art. 171-octies, legge 22 aprile 1941 n. 633,
la prima fattispecie, presidiata da semplice sanzione amministrativa,
deve ritenersi speciale rispetto alla seconda, penalmente sanzionata,
contemplando  quali  elementi  specializzanti  il  fine  di commercio
nonche'   la   fornitura   a   pagamento   del  servizio  ad  accesso
condizionato,  e  deve pertanto applicarsi in via esclusiva ex art. 9
legge 24 novembre 1981 n. 689.
    Ulteriore  conclusione  tratta  dalle sezioni unite e' quella, in
certa misura paradossale ma imposta dall'analisi delle norme, secondo
cui  l'ambito  di  applicabiita' dell'art. 171-octies legge 22 aprile
1941  n. 633 deve ritenersi ormai circoscritto alle ipotesi residuali
di  condotte  tipiche  non  sovrapponibili  od  assimilabii  a quelle
previste  dall'art. 4  d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373 od alle ipotesi
di  condotte  tipiche  che,  pur materialmente coincidenti, non siano
volte  anche  a  scopi commerciali od abbiano per oggetto dispositivi
atti  alla  decodificazione  di  trasmissioni  audiovisive ad accesso
condizionato   diffuse   senza  l'imposizione  di  un  corrispettivo,
riguardando  le  norme amministrativamente sanzionate soltanto l'area
dei servizi ad accesso condizionato forniti a pagamento.
    Quanto  alla  definizione della natura del rapporto intercorrente
tra  le  norme  poste  a confronto, le sezioni unite della cassazione
hanno escluso che il d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373 abbia, nei limiti
precisati,  operato  una  «depenalizzazione»  in  senso proprio della
previsione  incriminatrice di cui all'art. 171-octies legge 22 aprile
1941 n. 633, ritenendo che tale fenomeno si verifichi soltanto quando
il  legislatore  si  limiti  a  sostituire ad una sanzione penale una
sanzione  amministrativa,  modificando  la  natura  dell'illecito  ma
lasciando   immutati  gli  elementi  costitutivi  della  preesistente
fattispecie  astratta.  Hanno,  del pari, escluso che la norma penale
incriminatrice di cui all'art. 171-octies legge 22 aprile 1941 n. 633
sia  stata  implicitamente  abrogata,  ex  art. 15 delle disposizioni
sulla  legge  in  generale,  dal  successivo  decreto legislativo per
incompatibilita'  tra  le  nuove  disposizioni  e la precedente o per
avere  la  nuova  fonte  normativa disciplinato l'intera materia gia'
regolata  dalla  norma  penale  anteriore, non essendovi in principio
alcuna    fisiologica   incompatibilita'   (ma   piuttosto   parziale
coincidenza)  tra  i  due  ordini  di norme, dettate per la tutela di
diversi  beni  giuridici ed aventi differente natura giuridica, e non
avendo  la  piu'  recente  normativa preso in considerazione l'intero
ambito  delle  fattispecie  previste  dalla  disposizione  penalmente
sanzionata  ma  solo  una  parte.  Hanno,  infine,  escluso  che  sia
invocabile  la  disciplina  di  cui  all'art. 2,  secondo comma, c.p.
laddove  il  d.lgs.  15  novembre  2000  n. 373  sia  gia'  in vigore
all'epoca della commissione dei fatti e quindi la fonte normativa che
prevede  meri  illeciti amministrativi non sia posteriore rispetto ai
fatti  medesimi.  Hanno  concluso  che  l'unico rapporto propriamente
individuabile   tra   i  due  ordini  di  norme  e'  quello  regolato
dall'art. 9   legge   24 novembre  1981  n. 689  che,  estendendo  il
principio  di  specialita'  di  cui all'art. 15 c.p. anche al caso di
concorso  tra  disposizione  penale  e disposizione sanzionata in via
amministrativa   relative   ad  un  medesimo  fatto,  ha  sancito  la
prevalenza   della   disposizione   speciale   e   la  sua  esclusiva
applicabilita'   (laddove,   in   difetto  della  previsione  di  cui
all'art. 9  cit.,  nulla  si sarebbe opposto, in via di principio, ad
una  applicazione congiunta delle disposizioni punitive concorrenti).
Le  sezioni  unite  hanno  poi ritenuto che la nuova legge 7 febbraio
2003   n. 22   comprova   la  precedente  «depenalizzazione»  (almeno
parziale)   delle   fattispecie   penali  di  cui  all'art. 4  d.lgs.
15 novembre 2000 n. 373 anche perche' prevede, in deroga al principio
di  specialita'  di  cui  all'art. 9  legge  24 novembre 1981 n. 689,
l'applicazione congiunta delle sanzioni penali originarie e di quelle
amministrative  introdotte dal d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373; con la
conseguenza  che  non  sarebbe  possibile  qualificare come meramente
interpretativo il nuovo intervento del legislatore.
                               Ritiene
    Tanto  premesso,  ad  avviso  di questo giudice, non sussistono i
presupposti  per  la  immediata  pronuncia di sentenza di assoluzione
dell'imputato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., perche' il fatto non e'
previsto  dalla  legge  come  reato,  atteso  che  in base al diritto
vivente,  espresso  dalle sezioni unite della Corte di cassazione, il
fatto  ascritto  all'imputato  (utilizzazione  per uso privato di una
scheda  clonata  per  la  ricezione  del  segnale  emesso  dal canale
televisivo   satellitare   Stream)   continua  ad  essere  penalmente
sanzionato ai sensi dell'art. 171-octies legge 22 aprile 1941 n. 633.
    Questo  giudice  non  ignora  che la Corte costituzionale ha piu'
volte  affermato che il principio di supremazia costituzionale impone
all'interprete di optare, tra piu' soluzioni astrattamente possibili,
per   quella  che  renda  la  disposizione  di  legge  conforme  alla
Costituzione  (vedi,  ex  pluribus,  Corte  cost. sentenza n. 113 del
2000).
    E  tuttavia  ritiene che, dopo il recentissimo orientamento delle
sezioni  unite della Corte di cassazione, non resta che prendere atto
che   il   diritto   vivente   e'   nel  senso  della  applicabilita'
dell'art. 171-octies  legge 22 aprile 1941 n. 633, siccome introdotto
dall'art. 17   legge   18 agosto   2000   n. 248,  alla  condotta  di
utilizzazione per uso privato (cosi' come alle condotte di modifica e
di  utilizzazione  per uso pubblico ma senza fine commerciale e senza
pagamento  di  un corrispettivo) di apparati o parti di apparati atti
alla   decodificazione   di   trasmissioni   audiovisive  ad  accesso
condizionato  effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma
sia  analogica  sia  digitale,  anche relativamente ai fatti commessi
dall'entrata  in  vigore  della  legge  18 agosto  2000  n. 248  fino
all'entrata in vigore della legge 7 febbraio 2003 n. 22.
    La  richiesta  di  immediata  declaratoria  della non punibilita'
dell'imputato  ai sensi dell'art. 129 c.p.p., formulata dalla difesa,
deve pertanto essere rigettata.
    E'  invece  rilevante e non manifestamente infondata la questione
di  legittimita'  costituzionale dell'art. 171-octies legge 22 aprile
1941  n. 633,  siccome  introdotto  dall'art. 17 legge 18 agosto 2000
n. 248,  nella  parte  in cui prevede tra le condotte punibili con la
sanzione  penale  la  condotta  di  utilizzazione  per uso privato di
apparati   o   parti   di   apparati  atti  alla  decodificazione  di
trasmissioni  audiovisive  ad  accesso  condizionato  effettuate  via
etere,  via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale,
limitatamente  ai  fatti  commessi dall'entrata in vigore della legge
18 agosto   2000  n. 248  fino  all'entrata  in  vigore  della  legge
7 febbraio  2003  n. 22 che ha reintrodotto la sanzione penale per le
condotte  depenalizzate  dal  d.lgs.  15  novembre  2000  n. 373, per
violazione   dell'art. 3   della   Costituzione  per  l'irragionevole
disparita'   di   trattamento   rispetto  alle  piu'  gravi  condotte
depenalizzate dagli articoli 4 e 6 d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373.
    La  rilevanza  della questione nel giudizio a quo e' evidente: in
base  al diritto vivente, espresso dalle sezioni unite della Corte di
cassazione,  il  fatto  ascritto  all'imputato (utilizzazione per uso
privato di una scheda clonata per la ricezione del segnale emesso dal
canale  televisivo  satellitare Stream) continua ad essere penalmente
sanzionato ai sensi dell'art. 171-octies legge 22 aprile 1941 n. 633,
mentre   una   eventuale   pronuncia   di  accoglimento  della  Corte
costituzionale  obbligherebbe  il  giudice ad emettere immediatamente
sentenza  di  assoluzione  dell'imputato  perche'  il  fatto  non  e'
previsto  dalla  legge  come reato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; ne
consegue   che   il   giudizio   a   quo  non  puo'  essere  definito
indipendentemente  dalla  risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale. La questione di legittimita' costituzionale sollevata
dalla difesa non e', poi, manifestamente infondata.
    In  base al diritto vivente, siccome espresso dalle sezioni unite
della  cassazione,  relativamente  ai  fatti commessi dall'entrata in
vigore  della  legge 18 agosto 2000 n. 248 fino all'entrata in vigore
della  legge  7 febbraio  2003 n. 22 (che ha reintrodotto la sanzione
penale  per  le  condotte  depenalizzate  dal d.lgs. 15 novembre 2000
n. 373  ),  il  nostro  ordinamento continua a punire con la sanzione
penale  comportamenti  confinati  nella  sfera  privata  del soggetto
agente  o comunque non sorretti da fini di arricchimento patrimoniale
e  concernenti  servizi erogati senza corrispettivo economico, mentre
sanziona  come  illecito  amministrativo condotte di evidente maggior
disvalore  giuridico  e  sociale perche' lesive anche degli interessi
patrimoniali   degli   erogatori  dei  servizi  protetti  ed  attuate
essenzialmente  a  scopo  di  lucro  (in  termini,  Cass. pen., S.U.,
18 dicembre 2002 - 20 febbraio 2003 n. 33, Scuncia).
    In  particolare, la semplice utilizzazione per uso privato di una
scheda  illecitamente  riprodotta per la ricezione del segnale emesso
da  un  canale  televisivo  satellitare (nella specie, della societa'
Stream),  anche se commessa nel periodo che va dall'entrata in vigore
della  legge  18 agosto  2000 n. 248 fino all'entrata in vigore della
legge  7 febbraio  2003  n. 22,  viene punita con la sanzione penale;
mentre  invece  fatti ben piu' gravi quali la produzione, la vendita,
l'importazione,   la   promozione   e   l'installazione   di   schede
illecitamente  riprodotte  per  la ricezione del segnale emesso da un
canale   televisivo  satellitare,  nel  medesimo  periodo,  non  sono
previsti dalla legge come reato e vengono puniti solo con la sanzione
amministrativa pecuniaria.
    Appare,  quindi, fondato il dubbio di legittimita' costituzionale
dell'art. 171-octies  legge 22 aprile 1941 n. 633, nella parte in cui
prevede  tra  le condotte punibili con la sanzione penale la condotta
di utilizzazione per uso privato di apparati o parti di apparati atti
alla   decodificazione   di   trasmissioni   audiovisive  ad  accesso
condizionato  effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma
sia   analogica   sia   digitale,  limitatamente  ai  fatti  commessi
dall'entrata  in  vigore  della  legge  18 agosto  2000  n. 248  fino
all'entrata   m   vigore  della  legge  7 febbraio  2003  n. 22,  per
violazione  del  principio  di  eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.
che,  secondo  quanto  affermato  e  ribadito  piu' volte dalla Corte
costituzionale,   deve   intendersi  nel  senso  che  «a  parita'  di
situazioni   deve   corrispondere   parita'  di  trattamento,  mentre
trattamenti  differenziati sono riservati a situazioni obiettivamente
diverse»  (vedi,  ex  pluribus,  Corte cost. sentenza n. 45 del 1967;
Corte  cost. sentenza n. 125 del 1975; Corte cost. sentenza n. 22 del
1966; Corte cost. sentenza n. 81 del 1963).
    Questo giudice non ignora che, secondo la costante giurisprudenza
costituzionale,  spetta  insindacabilmente  al  legislatore giudicare
sulla  parita' o la diversita' delle situazioni (Corte cost. sentenza
n. 81  del  1963;  Corte  cost.  sentenza n. 22 del 1966; Corte cost.
sentenza  n. 45 del 1967; Corte cost. sentenza n. 119 del 1975; Corte
cost. sentenza n. 125 del 1975; Corte cost. sentenza n. 116 del 1987)
e che, in materia di configurazione di fattispecie criminose, rientra
nella  discrezionalita' del legislatore stabilire quali comportamenti
debbano essere puniti, determinare quali debbano essere la qualita' e
la misura della pena ed apprezzare parita' e disparita' di situazioni
(Corte  cost.  sentenza n. 25 del 26 gennaio 1994 - 10 febbraio 1994;
Corte  cost.  sentenza n. 7 del 1987; Corte cost. sentenza n. 119 del
1975).
    Ma   la  Corte  costituzionale  ha  sempre  anche  precisato  che
l'esercizio  di  tale  discrezionalita'  puo' essere censurato quando
esso  non  rispetti  il  criterio  della  ragionevolezza  e gli altri
principi  costituzionali e dia luogo ad una disparita' di trattamento
palesemente  irrazionale  ed ingiustificata (vedi, ex pluribus, Corte
cost.  sentenza  n. 81 del 1963; Corte cost. sentenza n. 22 del 1966;
Corte  cost. sentenza n. 45 del 1967; Corte cost. sentenza n. 119 del
1975; Corte cost. sentenza n. 125 del 1975; Corte cost. sentenza n. 7
del  1987; Corte cost. sentenza n. 116 del 1987; Corte cost. sentenza
n. 25 del 1994).
    E  nel  caso di specie il trattamento sanzionatorio stabilito dal
legislatore  per  la condotta di utilizzazione per uso privato (cosi'
come  per le condotte di modifica e di utilizzazione per uso pubblico
ma  senza  fini commerciali e senza pagamento di un corrispettivo) di
apparati   o   parti   di   apparati  atti  alla  decodificazione  di
trasmissioni  audiovisive  ad  accesso  condizionato  effettuate  via
etere,  via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale,
limitatamente  ai  fatti  commessi dall'entrata in vigore della legge
18 agosto   2000  n. 248  fino  all'entrata  in  vigore  della  legge
7 febbraio 2003 n. 22, e' addirittura piu' severo di quello stabilito
per  le  condotte  sicuramente piu' gravi depenalizzate dal d.lgs. 15
novembre 2000 n. 373: viene punita con la sanzione penale la condotta
di  utilizzazione per uso privato (cosi' come le condotte di modifica
e di utilizzazione per uso pubblico ma senza fine commerciale e senza
pagamento  di un corrispettivo), mentre le piu' gravi condotte di chi
produce,  pone in vendita, importa, promuove e installa i dispositivi
illeciti  di cui all'art. 1, primo comma lett. g), d.lgs. 15 novembre
2000  n. 373,  se commesse nel medesimo periodo, sono punite soltanto
con la sanzione amministrativa pecuniaria.
    Appare,   quindi,   palesemente   violata   quella  direttiva  di
razionalita'  enucleabile dall'art. 3 Cost. che impone al legislatore
di  stabilire  un  medesimo  trattamento sanzionatorio per situazioni
uguali   e   un  trattamento  sanzionatorio  diverso  per  situazioni
obiettivamente diseguali.
    Per  completezza ritiene questo giudicante di sollevare d'ufficio
la  questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 4 d.lgs. 15
novembre 2000 n. 373, nella parte in cui non prevede tra le attivita'
illecite   vietate   anche  la  utilizzazione  per  uso  privato  dei
dispositivi illeciti di cui all'art. 1, primo comma, lettera g), e la
questione   di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 6  d.lgs.  15
novembre  2000 n. 373, nella parte in cui non punisce con la sanzione
amministrativa  pecuniania anche la utilizzazione per uso privato dei
dispositivi  illeciti di cui all'art. 1, primo comma, lettera g), per
violazione   dell'art. 3   della   Costituzione  per  l'irragionevole
disparita'  di  trattamento rispetto alle piu' gravi condotte vietate
(e quindi depenalizzate) dall'art. 4 d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373.
    Anche  in questo caso la rilevanza della questione nel giudizio a
quo  e'  evidente: in base al diritto vivente, espresso dalle sezioni
unite  della  Corte  di  cassazione,  il  fatto ascritto all'imputato
(utilizzazione per uso privato di una scheda clonata per la ricezione
del segnale emesso dal canale televisivo satellitare Stream) continua
ad  essere  penalmente sanzionato ai sensi dell'art. 171-octies legge
22 aprile 1941 n. 633, mentre una eventuale pronuncia di accoglimento
della  Corte costituzionale, ricomprendendo tra le attivita' illecite
sanzionate amministrativamente anche la utilizzazione per uso privato
dei  dispositivi illeciti di cui all'art 1, primo comma, lettera g) e
quindi   escludendo   l'applicabilita'   dell'art. 171-octies   legge
22 aprile  1941  n. 633  per  il  principio  di  specialita'  di  cui
all'art. 9 legge 24 novembre 1981 n. 689, obbligherebbe il giudice ad
emettere   immediatamente   sentenza  di  assoluzione  dell'iinputato
perche'  il  fatto  non  e' previsto dalla legge come reato, ai sensi
dell'art. 129  c.p.p.;  ne  consegue  che  il giudizio a quo non puo'
essere  definito  indipendentemente dalla risoluzione della questione
di legittimita' costituzionale.
    La  questione  di legittimita' costituzionale, che questo giudice
ritiene   di   sollevare   d'ufficio,  non  e',  poi,  manifestamente
infondata.
    In  base al diritto vivente, siccome espresso dalle sezioni unite
della  Cassazione,  relativamente  ai  fatti commessi dall'entrata in
vigore  della  legge 18 agosto 2000 n. 248 fino all'entrata in vigore
della  legge  7 febbraio  2003 n. 22 (che ha reintrodotto la sanzione
penale  per  le  condotte  depenalizzate  dal d.lgs. 15 novembre 2000
n. 373  ),  il  nostro  ordinamento continua a punire con la sanzione
penale  comportamenti  confinati  nella  sfera  privata  del soggetto
agente  o comunque non sorretti da fini di arricchimento patrimoniale
e  concernenti  servizi erogati senza corrispettivo economico, mentre
sanziona  come  illecito  amministrativo condotte di evidente maggior
disvalore  giuridico  e  sociale perche' lesive anche degli interessi
patrimoniali   degli   erogatori  dei  servizi  protetti  ed  attuate
essenzialmente  a  scopo  di  lucro  (in  termini,  Cass. pen., s.u.,
18 dicembre 2002 - 20 febbraio 2003 n. 33, Scuncia).
    In  particolare, la semplice utilizzazione per uso privato di una
scheda  illecitamente  riprodotta per la ricezione del segnale emesso
da  un  canale  televisivo  satellitare (nella specie, della societa'
Stream),  se commessa nel periodo che va dall'entrata in vigore della
legge  18 agosto  2000  n. 248 fino all'entrata in vigore della legge
7 febbraio  2003  n. 22, viene punita con la sanzione penale ai sensi
dell'art. 171-octies legge 22 aprile 1941 n. 633; mentre invece fatti
ben  piu'  gravi  quali la produzione, la vendita, l'importazione, la
promozione  e  l'installazione di schede illecitamente riprodotte per
la  ricezione del segnale emesso da un canale televisivo satellitare,
nel  medesimo  periodo,  non  sono  previsti dalla legge come reato e
vengono  puniti  solo  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria ai
sensi  dell'art. 6  d.lgs.  15  novembe 2000 n. 373, che si applica a
dette  fattispecie  per il principio di specialita' di cui all'art. 9
legge 24 novembre 1981 n. 689.
    Appare,  quindi, fondato il dubbio di legittimita' costituzionale
dell'art. 4  d.lgs.  15  novembre 2000 n. 373, nella parte in cui non
prevede  tra le attivita' illecite vietate anche la utilizzazione per
uso privato dei dispositivi illeciti di cui all'art. 1, primo comma ,
lettera g), e dell'art. 6 d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373, nella parte
in cui non punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria anche la
utilizzazione  per  uso  privato  dei  dispositivi  illeciti  di  cui
all'art. 1,  primo comma, lettera g), limitatamente ai fatti commessi
dall'entrata  in  vigore  della  legge  18 agosto  2000  n. 248  fino
all'entrata   in  vigore  della  legge  7 febbraio  2003  n. 22,  per
violazione  del  principio  di  eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.
che,  secondo  quanto  affermato  e  ribadito  piu' volte dalla Corte
costituziona1e,   deve   intendersi  nel  senso  che  «a  parita'  di
situazioni   deve   corrispondere   parita'  di  trattamento,  mentre
trattamenti  differenziati sono riservati a situazioni obiettivamente
diverse»  (vedi,  ex  pluribus,  Corte cost. sentenza n. 45 del 1967;
Corte  cost. sentenza n. 125 del 1975; Corte cost. sentenza n. 22 del
1966; Corte cost. sentenza n. 81 del 1963).
    Questo giudice non ignora che, secondo la costante giurisprudenza
costituzionale,  spetta  insindacabilmente  al  legislatore giudicare
sulla  parita' o la diversita' delle situazioni (Corte cost. sentenza
n. 81  del  1963;  Corte  cost.  sentenza n. 22 del 1966; Corte cost.
sentenza  n. 45 del 1967; Corte cost. sentenza n. 119 del 1975; Corte
cost. sentenza n. 125 del 1975; Corte cost. sentenza n. 116 del 1987)
e che, in materia di configurazione di fattispecie criminose, rientra
nella  discrezionalita' del legislatore stabilire quali comportamenti
debbano  esere puniti, determinare quali debbano essere la qualita' e
la misura della pena ed apprezzare parita' e disparita' di situazioni
(Corte  cost.  sentenza n. 25 del 26 gennaio 1994 - 10 febbraio 1994;
Corte  cost.  sentenza n. 7 del 1987; Corte cost. sentenza n. 119 del
1975).
    Ma   la  Corte  costituzionale  ha  sempre  anche  precisato  che
l'esercizio  di  tale  discrezionalita'  puo' essere censurato quando
esso  non  rispetti  il  criterio  della  ragionevolezza  e gli altri
principi  costituzionali e dia luogo ad una disparita' di trattamento
palesemente  irrazionale  ed ingiustificata (vedi, ex pluribus, Corte
cost.  sentenza  n. 81 del 1963; Corte cost. sentenza n. 22 del 1966;
Corte  cost. sentenza n. 45 del 1967; Corte cost. sentenza n. 119 del
1975; Corte cost. sentenza n. 125 del 1975; Corte cost. sentenza n. 7
del  1987; Corte cost. sentenza n. 116 del 1987; Corte cost. sentenza
n. 25 del 1994).
    E  nel  caso di specie il trattamento sanzionatorio stabilito dal
legislatore  per  la condotta di utilizzazione per uso privato (cosi'
come  per le condotte di modifica e di utilizzazione per uso pubblico
ma  senza fini commerciali e senza pagamento di un corrispettivo) dei
dispositivi  illeciti  di  cui  all'art. 1,  primo comma, lettera g),
d.lgs.  15  novembre  2000  n. 373,  limitatamente  ai fatti commessi
dall'entrata  in  vigore  della  legge  18 agosto  2000  n. 248  fino
all'entrata  in  vigore  della  legge  7 febbraio 2003 n. 22, ad onta
della   formale   esclusione   dal   novero  delle  condotte  vietate
dall'art. 4  d.lgs.  15 novembre 2000 n. 373 risulta addirittura piu'
severo  di  quello  stabilito  per le condotte sicuramente piu' gravi
vietate (e quindi depenalizzate) dagli artt. 4 e 6 d.lgs. 15 novembre
2000   n. 373:   viene  punita  con  la  sanzione  penale,  ai  sensi
dell'art. 171-octies  legge  22 aprile  1941  n. 633,  ha condotta di
utilizzazione  per  uso privato (cosi' come le condotte di modifica e
di  utilizzazione  per uso pubblico ma senza fine commerciale e senza
pagamento  di  un  corrispettivo)  dei  dispositivi  illeciti  di cui
all'art. 1,  primo comma, lettera g), d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373,
mentre  le  piu'  gravi  condotte  di  chi  produce, pone in vendita,
importa,   promuove   e   installa  i  dispositivi  illeciti  di  cui
all'art. 1, primo comma, lett. g), d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373, se
commesse  nel  medesimo periodo, sono punite soltanto con la sanzione
amministrativa  pecuniaria  ai  sensi  dell'art. 6 d.lgs. 15 novembre
2000  n. 373,  che si applica a dette fattispecie per il principio di
specialita' di cui all'art. 9 legge 24 novembre 1981 n. 689.
    Appare,   quindi,   palesemente   violata   quella  direttiva  di
razionalita'  enucleabile dall'art. 3 Cost. che impone al legislatore
di  stabilire  un  medesimo  trattamento sanzionatorio per situazioni
uguali   e   un trattamento   sanzionatorio  diverso  per  situazioni
obiettivamente diseguali.