IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile iscritto al n. 1546/2003 R.G.A.C. e promosso da Carrozza Francesco, residente in Gallipoli ed ivi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Renato Magni che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso, ricorrente; Contro Carabinieri di Gallipoli, nonche' contro Ministero dell'interno c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, resistenti; In fatto Con atto depositato in data 11 settembre 2003 Carrozza Francesco ricorreva a questo Giudice di pace avverso il verbale di contestazione n. 06337230 elevatogli dai Carabinieri di Gallipoli per presunta violazione dell'art. 171, primo comma, codice della strada «perche' maggiorenne alla guida del motociclo Honda 250 cc tg. AA/08840 non faceva uso del casco protettivo». Precisava che oltre alla sanzione pecuniaria di Euro 68,25 veniva disposto il fermo del motociclo tg. AA/08840 per gg. 30 nonche' veniva comminata la decurtazione dalla patente di guida del ricorrente di punti 5. Precisava ancora che, nella immediatezza della contestazione aveva giustificato ai verbalizzanti l'infrazione commessa poiche' con la massima urgenza si stava recando presso il locale Ospedale per ivi trasportarvi il minore Casole Gabriele, figlio della convivente, come comprovato dalla certificazione medica che allegava. Chiedeva, pertanto l'annullamento del verbale impugnato con espressa istanza di revoca del fermo amministrativo applicato al veicolo Honda tg. AA/08840. Chiedeva inoltre la rimessione degli atti alla Corte costituzionale ritenendo l'obbligo, previsto dal nuovo codice della strada (art. 204-bis) del versamento della cauzione, pari al 50% della sanzione, in caso del ricorso giurisdizionale, contrastante con quanto disposto dagli artt. 3 e 24 della Costituzione in quanto detto obbligo rappresenta senz'altro un'ingiustificato ostacolo per la tutela in sede giurisdizionale del diritti del ricorrente, il quale, anche in ragione della onerosita', della sanzione imposta, potrebbe essere, di fatto, indotto a desistere dall'impugnazione. In diritto Esaminati gli atti di causa, il giudicante rileva che il ricorso e' stato depositato in cancelleria in data 11 settembre 2003 senza il versamento in cancelleria di «una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore», cosi' come espressamente previsto ed imposto, a pena di inammissibilita' del ricorso, dall'art. 4 comma 1-septies della legge 1° agosto 2003 n. 214 che ha convertito in legge con modificazioni il decreto-legge 27 giugno 2003 n. 151 e che ha introdotto l'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada). Detta legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003 - Suppl. ord. n. 133, e' entrata in vigore il giorno successivo (13 agosto 2003) alla sua pubblicazione onde, nella fattispecie in esame, doveva osservarsi, benche' in contrasto con l'art. 4 regio decreto 10 marzo 1910 n. 149, tutt'ora in vigore, che vieta alle cancellerie di riceversi versamenti in denaro. Ma la suddetta norma introdotta dall'art. 4. - comma 1-septies doveva osservarsi in ossequio alla circolare del Ministero della giustizia, datata 13 agosto 2003 che ha disposto che, in luogo del deposito in cancelleria, si effettui il deposito della somma prevista dalla legge su un libretto di deposito giudiziario aperto presso l'Ente Poste. Orbene, questo giudice ritiene che la questione sia rilevante per il giudizio de quo che non potrebbe essere definito indipendentemente dalla sua risoluzione visto che se la ecc.ma Consulta ritenesse fondata l'eccezione sollevata dal ricorrente, il ricorso proposto da quest'ultimo non potrebbe che essere dichiarato ammissibile, con conseguente esame dello stesso anche nel merito, mentre, al contrario, se la ritenesse infondata, il ricorso dovrebbe dichiararsi inammissibile. Ritiene questo giudice che l'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 2003 n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 7 giugno 2003, n. 151 viola la Costituzione e pertanto, intende aderire alla richiesta del ricorrente e conseguentemente sollevare incidente di costituzionalita' nei termini che qui di seguito si indicano: A) Violazione dell'art. 3 della Costituzione. L'art. 204-bis nuovo codice della strada contrasta con l'art. 3 della Costituzione perche' e' evidente la disparita' di trattamento che ne consegue fra il cittadino che sia in grado di pagare, anticipandola, immediatamente la cauzione prevista dalla norma sanzionatoria ed il cittadino che non abbia mezzi sufficienti per anticipare Ia cauzione ne' possa procurarseli agevolmente ricorrendo al credito, fra l'altro perche', anche in caso di accoglimento del ricorso, non otterrebbe la restituzione della somma versata se non con ritardo. Al primo sarebbe dunque consentito proprio grazie alle sue condizioni economiche di chiedere giustizia e di ottenerla; al secondo, questa facolta' e' resa difficile e talvolta impossibile, non solo in fatto ma anche in diritto in forza di un presupposto processuale stabilito dalla legge e consistente nell'onere del versamento di una somma di denaro addirittura piu' che doppia rispetto all'importo irrogato dal verbalizzante e portato dal verbale che si intende impugnare. B) Violazione dell'art. 24 della Costituzione. Contrasta con l'art. 24 della Costituzione oltreche' per gli stessi motivi sub a) anche perche' imporre ai cittadini (ed in particolare ai non abbienti): che intendono impugnare un verbale, l'onere del versamento di una somma non indifferente costituisce una forte limitazione del diritto di difesa del cittadino, il quale e' cosi' disincentivato dal proporre ricorso ed in sostanza disincentivato dall'esercitare il proprio diritto di difesa. E' vero che le somme versate a titolo di cauzione, in caso di accoglimento del ricorso, verrebbero restituite, ma si tratta di una data alquanto dilazionata nel tempo, cui si dovranno aggiungere anche i tempi tecnici per il procedimento di restituzione da parte degli uffici amministrativi. C) Violazione dell'art. 113 della Costituzione. Contrasta con l'art. 113 della Costituzione perche' la tutela giurisdizionale contro atti della Pubblica Amministrazione non puo' essere esclusa o limitata. Ed e' incontrovertibile che la disposizione prescrittiva del versamento della cauzione e' tale da impedire addirittura la costituzione del rapporto processuale poiche' il giudice, preso atto del mancato versamento della cauzione, deve limitarsi a dichiarare l'inammissibilita' del ricorso. In definitiva e' stato reintrodotto con effetti peggiorativi «quel deposito» che era stato gia' dichiarato incostituzionale dalla ecc.ma Consulta con la nota sentenza n. 67 del 29 novembre 1960.