IL GIUDICE DI PACE Nella causa n. 7036/03 R.G. promossa da Profita Bianca Maria patrocinata dall'avv. Vito Luigi Cofano presso il cui studio in Bari via Principe Amedeo, 25, elettivamente domicilia, contro il comune di Bari avente ad oggetto opposizione a verbale di accertamento violazione; Visto il ricorso depositato in data 30 settembre 2003 dall'istante avverso i1 verbale di accertamento violazione n. 327208/2003/A emesso dalla Polizia municipale di Bari e notificato in data 4 settembre 2003. Vista la documentazione, da cui risulta che il detto atto e' stato emesso a carico del responsabile in solido proprietario di un ciclomotore per l'impossibilita' di fermarne il conducente nei modi regolamentari, per la riscossione delle somme a titolo di sanzione amministrativa ed accessori riguardo alla violazione all'art. 146/l c.d.s. per fatto verificatosi in Bari in data 27 maggio 2003; Rilevato che in fatto l'opponente assume di non essere detentrice della targa di ciclomotore 9JNVD, invece consegnata ad ignoti che per ottenerla avrebbero sfruttato i suoi dati personali, ricavati dalla sua patente di guida smarrita in data 20 luglio 2001, come da unita documentazione di denuncia e successiva denuncia querela contro ignoti; Visto l'art. 204-bis del d.lgs. n. 285/1992 cosi' come introdotto dalla legge n. 214/2003 e rilevato che il ricorso e' stato depositato senza il versamento della «somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore», con conseguente declaratoria di inammissibilita' del ricorso, provvedimento che, all'esito del preliminare accertamento della condizione processuale imposta, questo giudice dovrebbe adottare d'ufficio, cosi' come previsto dal terzo comma dell'art. 204-bis d.lgs. n. 285/1992; Considerato che detta disposizione legislativa appare in contrasto con gli articoli 3, 24, 111 e 113 Costituzione, in quanto sembra voler reintrodurre nel nostro ordinamento la regola del solve et repete, gia' dichiarata incostituzionale in numerose precedenti pronunzie della Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 21/1961; Ritenuta la questione non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio in corso che non puo' essere deciso indipendentemente dalla risoluzione pregiudiziale del quesito di costituzionalita' della norma in esame, perche' da una riconosciuta conformita' deriverebbe la declaratoria di inammissibilita' del presente ricorso, con impossibilita' di esame del merito, mentre in caso contrario dovrebbe procedersi alla normale cognizione; Considerato in diritto positivo che detto art. 204-bis c.d.s. prevede al comma terzo ed al comma quinto, pena l'inammissibilita' del ricorso, il versamento di una somma, pari alla meta' della sanzione edittale massima, che potra' si' essere poi restituita al ricorrente in caso di accoglimento del ricorso, ma che in caso di rigetto dovra', con assegnazione in sentenza, essere sottoposta al prelievo totale o parziale dell'amministrazione sanzionante; Rilevato che detta disposizione legislativa imponente il versamento, in alcuni casi anche di rilevante importo, potrebbe non assicurare uguaglianza di trattamento tra colui in grado di assolvere la cauzione preventiva e colui, che pur potendo astrattamente aver ragione nei confronti della amministrazione, necessariamente soccomberebbe per non poterla corrispondere e cio' in possibile violazione dell'art. 3, comma primo della Costituzione; Rilevato che similmente potrebbe ipotizzarsi una violazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione il cui esercizio sarebbe condizionato dalla maggiore o minore disponibilita' economica del singolo, tanto piu' ravvisabile nella procedura de quo per la possibilita' consentita al cittadino di difendersi personalmente avanti al giudice di pace, con esonero da ogni spesa di patrocinio; Considerato che detta disposizione legislativa imponente un previo pagamento cauzionale a carico del ricorrente, da sottoporre, in caso di soccombenza con sentenza, a prelievo parziale o totale in favore dell'amministrazione sanzionante, possa precostituire un onere per il ricorrente con corrispondente privilegio dell'avversario in causa, non coerente con il requisito costituzionalmente garantito delle condizioni di parita' delle parti in contraddittorio previsto dall'art. 111, secondo comma della Costituzione; Rilevato infine che detta disposizione legislativa sembra costituire, in violazione del diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio senza limitazioni, un vero e proprio onere imposto al ricorrente per la contestazione della legittimita' della sanzione amministrativa in sede giudiziaria, nonche' sembra rappresentare un ingiustificato ostacolo per la tutela in sede giurisdizionale dei diritti, subordinando al versamento di una somma l'esperibilita' del ricorso all'A.G.O. contro gli atti della pubblica amministrazione con possibile violazione dell'art. 113, primo e secondo comma, della Costituzione.