IL GIUDICE DI PACE

    Nella  causa  n. 7036/03  R.G.  promossa  da Profita Bianca Maria
patrocinata  dall'avv. Vito Luigi Cofano presso il cui studio in Bari
via Principe Amedeo, 25, elettivamente domicilia, contro il comune di
Bari   avente  ad  oggetto  opposizione  a  verbale  di  accertamento
violazione;
    Visto   il   ricorso   depositato   in  data  30  settembre  2003
dall'istante   avverso   i1   verbale   di   accertamento  violazione
n. 327208/2003/A emesso dalla Polizia municipale di Bari e notificato
in data 4 settembre 2003.
    Vista  la  documentazione,  da  cui  risulta che il detto atto e'
stato  emesso  a carico del responsabile in solido proprietario di un
ciclomotore  per  l'impossibilita' di fermarne il conducente nei modi
regolamentari,  per  la  riscossione delle somme a titolo di sanzione
amministrativa  ed  accessori riguardo alla violazione all'art. 146/l
c.d.s. per fatto verificatosi in Bari in data 27 maggio 2003;
    Rilevato che in fatto l'opponente assume di non essere detentrice
della targa di ciclomotore 9JNVD, invece consegnata ad ignoti che per
ottenerla  avrebbero  sfruttato i suoi dati personali, ricavati dalla
sua  patente  di guida smarrita in data 20 luglio 2001, come da unita
documentazione  di  denuncia  e  successiva  denuncia  querela contro
ignoti;
    Visto l'art. 204-bis del d.lgs. n. 285/1992 cosi' come introdotto
dalla legge n. 214/2003 e rilevato che il ricorso e' stato depositato
senza il versamento della «somma pari alla meta' del massimo edittale
della  sanzione  inflitta  dall'organo  accertatore», con conseguente
declaratoria  di  inammissibilita'  del  ricorso,  provvedimento che,
all'esito  del  preliminare accertamento della condizione processuale
imposta,  questo  giudice  dovrebbe  adottare  d'ufficio,  cosi' come
previsto dal terzo comma dell'art. 204-bis d.lgs. n. 285/1992;
    Considerato   che   detta   disposizione  legislativa  appare  in
contrasto  con  gli articoli 3, 24, 111 e 113 Costituzione, in quanto
sembra  voler reintrodurre nel nostro ordinamento la regola del solve
et  repete,  gia'  dichiarata incostituzionale in numerose precedenti
pronunzie   della  Corte  costituzionale  a  partire  dalla  sentenza
n. 21/1961;
    Ritenuta la questione non manifestamente infondata e rilevante ai
fini   del   giudizio   in   corso   che   non   puo'  essere  deciso
indipendentemente  dalla  risoluzione  pregiudiziale  del  quesito di
costituzionalita'  della  norma in esame, perche' da una riconosciuta
conformita'  deriverebbe  la  declaratoria  di  inammissibilita'  del
presente  ricorso,  con impossibilita' di esame del merito, mentre in
caso contrario dovrebbe procedersi alla normale cognizione;
    Considerato  in  diritto  positivo  che detto art. 204-bis c.d.s.
prevede  al  comma  terzo ed al comma quinto, pena l'inammissibilita'
del  ricorso,  il  versamento  di  una  somma,  pari alla meta' della
sanzione  edittale  massima,  che potra' si' essere poi restituita al
ricorrente  in  caso  di  accoglimento del ricorso, ma che in caso di
rigetto  dovra',  con  assegnazione in sentenza, essere sottoposta al
prelievo totale o parziale dell'amministrazione sanzionante;
    Rilevato   che   detta   disposizione  legislativa  imponente  il
versamento,  in  alcuni casi anche di rilevante importo, potrebbe non
assicurare uguaglianza di trattamento tra colui in grado di assolvere
la  cauzione  preventiva  e colui, che pur potendo astrattamente aver
ragione   nei   confronti   della   amministrazione,  necessariamente
soccomberebbe  per  non  poterla  corrispondere  e  cio' in possibile
violazione dell'art. 3, comma primo della Costituzione;
    Rilevato  che  similmente potrebbe ipotizzarsi una violazione del
diritto  di  difesa  garantito dall'art. 24 della Costituzione il cui
esercizio sarebbe condizionato dalla maggiore o minore disponibilita'
economica  del singolo, tanto piu' ravvisabile nella procedura de quo
per   la   possibilita'   consentita   al   cittadino  di  difendersi
personalmente avanti al giudice di pace, con esonero da ogni spesa di
patrocinio;
    Considerato  che  detta  disposizione  legislativa  imponente  un
previo  pagamento  cauzionale a carico del ricorrente, da sottoporre,
in  caso di soccombenza con sentenza, a prelievo parziale o totale in
favore dell'amministrazione sanzionante, possa precostituire un onere
per  il  ricorrente  con corrispondente privilegio dell'avversario in
causa,  non  coerente  con  il requisito costituzionalmente garantito
delle  condizioni  di parita' delle parti in contraddittorio previsto
dall'art. 111, secondo comma della Costituzione;
    Rilevato   infine   che  detta  disposizione  legislativa  sembra
costituire, in violazione del diritto costituzionalmente garantito di
agire  in giudizio senza limitazioni, un vero e proprio onere imposto
al  ricorrente per la contestazione della legittimita' della sanzione
amministrativa  in  sede giudiziaria, nonche' sembra rappresentare un
ingiustificato  ostacolo  per  la  tutela in sede giurisdizionale dei
diritti,  subordinando al versamento di una somma l'esperibilita' del
ricorso all'A.G.O. contro gli atti della pubblica amministrazione con
possibile  violazione  dell'art.  113,  primo  e secondo comma, della
Costituzione.