IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dalla sig.ra Martina Poppi, rappresentata e difesa dalla dott.ssa Raffaella Tysserand presso la quale e' elettivamente domiciliata in Grotte di Castro (Viterbo), via Cordelli Scossa n. 15, contro il Comune di Bolsena R.G. 1311/03. Ritenuto in fatto ed in diritto Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 22, legge n. 698/1981, la sig.ra Martina Poppi, rappresentata e difesa dalla dott.ssa Raffaella Tysserand contro il Comune di Bolsena R.G. 1311/03 chiedeva l'annullamento del verbale di contestazione n. 1566/2003 - 1566/V irrogata dalla p.m. di detto comune per violazione all'art. 142, comma 8, c.d.s., commessa dalla ricorrente il 14 maggio 2003. Tale ricorso era presentato a questo ufficio il 13 agosto 2003, giorno di entrata in vigore della legge 1° agosto 2003, n. 214, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, e la sig.ra Poppi, benche' invitata per iscritto con comunicazione pervenuta il 3 settembre 2003, non ottemperava all'obbligo di versamento della somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta obbligo previsto, a pena d'inammissibilita', dal n. 3 dell'art. 204-bis della legge 1° agosto 2003, n. 214, di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151. La norma di cui sopra appare in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto, subordinando l'ammissibilita' del ricorso ex art. 22 legge n. 689/1981 al versamento di un importo in denaro contante (pari addirittura alla meta' del massimo edittale) concede la possibilita' di difendersi avanti l'Autorita' giurisdizionale soltanto alle persone abbienti. L'applicazione della suddetta disposizione di legge comporta in altri termini un'ingiustificata disparita' di trattamento fra cittadini a fronte di situazioni analoghe ed una compressione, altrettanto ingiustificata, del diritto di difesa costituzionalmente garantito. Va pertanto sollevata d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale della norma in esame, apparendo essa non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere.