IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
al  n. 2869/2003  R.G.,  promossa  da:  Massei  Moreno,  residente in
Lunata,  Capannori  (Lucca),  via  Pesciatina n. 135, rappresentato e
difeso  come  da  mandato  in  atti,  dall'avv. M.  Letizia  Nasoni e
dall'avv. Francesca  Nasoni,  ed  elettivamente domiciliato presso il
loro  studio  in  via  Vivaldi  n. 6,  San Giovanni alla Vena (Pisa),
ricorrente.
    Contro Comune di Fauglia resistente.
    Oggetto:  opposizione  a sanzione amministrativa ex art. 22 legge
n. 689/1981 e successive modificazioni.
    1.  -  Con  ricorso  presentato  in  data 6 ottobre 2003, il sig.
Massei   Moreno,   con   il  patrocinio  dell'avv. Letizia  Nasoni  e
dell'avv. Francesca   Nasoni,  ha  proposto  opposizione  avverso  il
verbale   di  contestazione  n. 000153/V/03,  notificatogli  in  data
9 luglio  2003, emesso m data 15 maggio 2003 dalla polizia municipale
del  comune  di  Fauglia (Pisa), nel quale gli e' stata contestata la
violazione  dell'art. 142,  comma 9, codice della strada, avvenuta in
data  15 maggio  2003 «alle ore 10,14 in S.P. 31 Cucigliana-Lorenzana
al  km 12+400 con direzione di marcia Cucigliana-Lorenzana nel comune
di  Fauglia in provincia di Pisa», in quanto l'auto di proprieta' del
ricorrente  sig.  Massei  Moreno, Fiat Punto 1.9 JTD targata BV957RX,
circolava  ad  una  velocita'  di  134  Km/h, superando di 44 Km/h il
limite consentito di 90 Km/h.
    2.  -  L'art. 204-bis  del  codice della strada (d.lgs. 30 aprile
1992,  n. 285), articolo introdotto con legge 1° agosto 2003, n. 214,
che  ha convertito con modificazioni il decreto-legge 27 giugno 2003,
n. 151,  stabilisce,  al  terzo comma, che «all'atto del deposito del
ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice
di  pace, a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla
meta'  del  massimo  edittale  della  sanzione  inflitta  dall'organo
accertatore.  Detta  somma,  in  caso di accoglimento del ricorso, e'
restituita al ricorrente».
    3.  -  Nel  caso  di specie parte ricorrente non ha provveduto al
deposito    cauzionale,   previsto   a   pena   di   inammissibilita'
dall'art. 204-bis  del  codice della strada, motivando tale omissione
con  l'assunto  che,  essendo  l'infrazione oggetto del ricorso stata
accertata  in  data 15 maggio 2003, ed essendo il relativo verbale di
contestazione   stato   notificato   in  data  9 luglio  2003,  prima
dell'entrata  in vigore della legge 1° agosto 2003, n. 214, l'odierno
ricorrente  dovrebbe  ritenersi esentato dall'onere del versamento di
una cauzione contestualmente al deposito del ricorso.
    4.  -  Nella  legge  1° agosto 2003, n. 214, che ha introdotto il
deposito cauzionale quale con dizione di inammissibilita' del ricorso
immediato   al   giudice  di  pace,  nei  confronti  del  verbale  di
contestazione  di  violazione alle norme del codice della strada, non
e'  contenuta  alcuna  norma  transitoria specifica che disciplini in
modo  diverso  (escludendo il deposito cauzionale quale condizione di
ammissibilita)  i  ricorsi  introdotti successivamente all'entrata in
vigore  di  tale  legge,  ma  relativi  a infrazioni contestate in un
periodo antecedente all'entrata in vigore.
    5.  - Da cio' consegue che l'art. 204-bis del codice della strada
trova  applicazione  per tutti i ricorsi che vengano depositati a far
data dall'entrata in vigore della legge 1° agosto 2003, n. 214, anche
se concernenti violazioni contestate in precedenza.
    6.  - L'applicazione di tale principio al caso di specie dovrebbe
portare  questo  giudice,  preso  atto  del  mancato  deposito  della
cauzione  previsto  dell'art. 204-bis  del  codice  della  strada,  a
dichiarare l'inammissibilita' del ricorso proposto.
    7.   -  Sussistono  tuttavia  giustificati  motivi  per  ritenere
l'art. 204-bis,   comma   terzo,  del  codice  della  strada  (d.lgs.
30 aprile 1992, n. 285), introdotto con legge 1° agosto 2003, n. 214,
che  ha convertito con modificazioni il decreto-legge 27 giugno 2003,
n. 151,  viziato da illegittimita' costituzionale sotto i profili che
verranno appresso specificati.
    8.  - L'art. 23, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), prevede
che   la   questione  di  legittimita'  costituzionale  possa  essere
sollevata anche d'ufficio dall'autorita' giurisdizionale davanti alla
quale pende il giudizio.
    9. - La rilevanza della questione di legittimita' nel processo in
corso  risulta da quanto gia' descritto ai precedenti paragrafi 2 - 3
-  4  -  5  -  6,  in quanto non essendo stato depositata la cauzione
prevista  dall'art. 204-bis  del  codice  della  strada,  il  ricorso
dovrebbe essere dichiarato inammissibile.
    10.  -  Un  primo  profilo di costituzionalita' che si rimette al
vaglio  della Corte concerne la violazione del diritto di azione e di
difesa,  ai sensi degli artt. 3 e 24 Costituzione. Dalla combinazione
tra  queste  due  norme  si deduce che il principio, secondo il quale
tutti  possono  agire  in giudizio per la tutela dei propri diritti e
interessi  legittimi  e la difesa diritto inviolabile in ogni stato e
grado  del  procedimento,  deve  trovare attuazione uguale per tutti,
indipendentemente  da  ogni  differenza  di  condizioni  personali  e
sociali.   Orbene,   considerato   nel   suo   complesso  il  sistema
sanzionatorio  previsto  dal  codice  della  strada,  puo' facilmente
rilevarsi  come,  a  fianco  di  fattispecie di illecito per le quali
viene   prevista  una  sanzione  pecuniaria  relativamente  contenuta
nell'importo,  vi  sia tutta una serie di fattispecie di illecito per
le quali sono previste sanzioni pecuniarie di rilevante entita'.
    Pertanto  l'art. 204-bis del codice della strada nel prevedere il
deposito  di  una cauzione pari alla meta' del massimo della sanzione
edittale    quale    condizione   di   ammissibilita'   del   ricorso
giurisdizionale  immediato,  pone  a carico del cittadino che intende
promuovere il ricorso giurisdizionale immediato avverso il verbale di
accertamento  l'obbligo  di un preventivo esborso, che in taluni casi
puo'  arrivare  anche  ad  alcune  migliaia  di  euro  (cfr.  ad  es.
art. 216).  Si  aggiunga che tale esborso non potrebbe essere evitato
neppure  attraverso  il  pagamento immediato della sanzione in misura
ridotta,  nei casi in cui e' consentito (secondo il vecchio principio
del  «solve  et  repete»),  in  quanto in caso di pagamento immediato
della   sanzione   in  misura  ridotta  non  puo'  essere  presentata
opposizione,  ne'  in sede giurisdizionale ne' in sede amministrativa
(cfr.  artt. 203,  comma 1,  e  204-bis,  comma 1,  del  codice della
strada).
    Da cio' deriva una evidente limitazione al diritto di agire per i
cittadini  meno  abbienti, con conseguente violazione degli artt. 3 e
24  della  Costituzione,  per i quali tutti possono agire in giudizio
per  la  tutela dei propri diritti ed interessi legittimi e la difesa
e'  diritto  inviolabile in ogni stato e grado del procedimento; tale
principio  deve  trovare  applicazione per tutti indipendentemente da
ogni differenza di condizioni personali e sociali; ne' puo' sopperire
a  tale  limitazione  la  circostanza  che  in alternativa al ricorso
giurisdizionale  sia  previsto  il ricorso amministrativo al prefetto
per   il  quale  non  e'  previsto  l'obbligo  del  deposito  di  una
cauzione;innanzitutto  il  diritto  di  agire  dinanzi  all'autorita'
giurisdizionale  non puo' essere condizionato, cosi' come finisce per
essere  a  seguito  dell'introduzione dell'art. 204-bis, comma 3, del
codice  della  strada,  ed  inoltre  il  ricorso  amministrativo,  e'
caratterizzato  da un automatismo, previsto dalla legge, per il quale
in  caso  di  rigetto  del  ricorso la sanzione venga automaticamente
comminata  nel  doppio del minimo edittale, mentre davanti al giudice
vige  il principio del libero convincimento anche per quanto concerne
la  quantificazione  della  sanzione  con  cio'  offrendo una maggior
tutela al cittadino.
    A   mitigare  tale  limitazione  del  diritto  di  agire  non  e'
sufficiente  neppure la previsione della possibilita' di ricorrere in
sede giurisdizionale avverso l'ordinanza ingiunzione del prefetto, in
questo   caso  senza  necessita'  del  deposito  della  cauzione;  il
cittadino   si  troverebbe  comunque  «costretto»  a  promuovere  due
ricorsi,  un  primo  ricorso  amministrativo ed un successivo ricorso
giurisdizionale;   tale   situazione  finisce  per  gravare  in  modo
particolarmente  sensibile  sulle  classi  meno  abbienti,  anche  in
considerazione  del  fatto, che al di la' della possibilita' di stare
in giudizio personalmente, le questioni giuridiche che spesso sorgono
nell'ambito  di  tali  procedimenti  sono di una complessita' tale da
rendere  quasi  inevitabile per il cittadino che non abbia conoscenze
giuridiche specifiche rivolgersi all'opera di un professionista.
    Da  ultimo  deve  essere  rilevato  come gia' in passato la Corte
costituzionale  sia  intervenuta  a  dichiarare l'illegittimita', per
violazione  degli  artt. 3  e  24  della  Costituzione,  di norme che
imponevano  il  deposito  di  una  cauzione,  pena  l'estinzione  del
processo  (cfr.  art. 98  del  codice di procedura civile, dichiarato
costituzionalmente  illegittimo  con  sentenza  del 29 novembre 1960,
n. 67).
    11.  -  Una  seconda  ipotesi  di incostituzionalita' concerne la
violazione  del  principio  di  uguaglianza,  sotto  il profilo della
ragionevolezza,   ex   art. 3   della   Costituzione   in   relazione
all'art. 24.
    La  Corte  costituzionale  ha  da  tempo  riconosciuto la propria
competenza  a sindacare la «ragionevolezza» di disposizioni normative
che  ledono il principio di uguaglianza, anche quando la legge, senza
un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso ai cittadini che
si  trovano in situazione uguale (cfr. ad es. Corte cost. 29 dicembre
1972,  n. 200),  posto  che un trattamento differenziato puo' trovare
legittima  applicazione  solo  ove vi sia l'indefettibile presenza di
ragionevoli  motivi  oggettivamente  rilevabili  a giustificazione di
tale trattamento differenziato.
    Nel  caso  di  specie  l'art. 204-bis,  comma 3, del codice della
strada  appare avere introdotto un trattamento differenziato circa la
possibilita'  di  proporre  ricorso  immediato  davanti al giudice di
pace,  nei  confronti del verbale di contestazione di violazione alle
norme   del  codice  della  strada,  rispetto  al  precedente  quadro
normativo.
    Se  infatti  e'  vero  che e' con l'art. 204-bis del codice della
strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), articolo introdotto con legge
1° agosto  2003,  n. 214,  che  ha  convertito  con  modificazioni il
decreto-legge   27 giugno   2003,  n. 151,  che  viene  espressamente
previsto  dal  legislatore il ricorso diretto in via giurisdizionale,
deve  peraltro  essere  rilevato  come  la  possibilita'  di proporre
ricorso immediato davanti all'autorita' giurisdizionale nei confronti
del  verbale  di  contestazione  di  violazione alle norme del codice
della  strada fosse in realta' gia' presente nell'ordinamento, e cio'
proprio  a  seguito  dell'intervento  della  Corte costituzionale. La
Corte  costituzionale  con  le  sentenze del 23 giugno 1994, n. 255 e
15 luglio 1994, n. 311, seguite dall'ordinanza 12 luglio 1995, n. 315
e  dalla  sentenza 21 settembre 1995, n. 437, con una interpretazione
definita  dalla  stessa  Corte  «adeguatrice», aveva ritenuto che, il
mancato preventivo esperimento del ricorso al prefetto non precludeva
la tutela giudiziaria ne' determinava alcuna decadenza, affermando in
pratica  l'impugnabilita'  in  sede  giurisdizionale  del  verbale di
accertamento.    A    sua    volta    la   Cassazione,   sulla   base
dell'interpretazione  della  Corte costituzionale, aveva ribadito che
la  tutela giurisdizionale deve essere riconosciuta indipendentemente
dal  previo  esperimento  del  ricorso  amministrativo e che, dovendo
essere assicurata all'interessato la medesima tutela della quale egli
avrebbe  potuto  avvalersi  se  avesse proposto tempestivo ricorso al
prefetto, con la conseguente emanazione dell'ordinanza ingiunzione di
pagamento  della somma liquidata a titolo di sanzione amministrativa,
il  procedimento  di  opposizione richiamato dall'art. 205 del codice
della  strada  si  applicava  anche  nei  casi in cui il titolo della
pretesa creditoria dell'amministrazione sia rappresentato dal verbale
di accertamento.
    La  Corte  costituzionale,  nell'affermare  la possibilita' della
tutela  giurisdizionale  avverso  il  verbale di accertamento, ebbe a
rilevare  come  spettasse  «al  giudice  dinanzi al quale l'azione e'
proposta  di verificare, alla stregua del diritto vigente, il quomodo
e  il  quando  della  sua  esperibilita'  affinche' la tutela risulti
assicurata  nella  sua pienezza» (Corte cost. n. 315 del 1995). Quale
fosse  il  rito  da  seguire  per l'opposizione avverso il verbale di
accertamento e' stato quindi ricostruito attraverso le pronunce della
suprema  Corte,  che  ha stabilito come il rito fosse quello previsto
dagli artt. 22 e ss. legge n. 689/1981.
    L'art. 204-bis  del  codice  della  strada  ha  pertanto  sancito
espressamente  a  livello  legislativo  un  «diritto  di azione» gia'
presente  nell'ordinamento, tra l'altro eliminando anche alcuni dubbi
che  permanevano  a  livello  giurisprudenziale  (ad  es. termine per
l'opposizione);  e tuttavia, introducendo il deposito di una cauzione
quale  condizione  di  ammissibilita'  del  ricorso  giurisdizionale,
appare  introdurre  un'ingiustificata  ed irragionevole disparita' di
trattamento   rispetto  alla  situazione  precedente,  in  quanto  la
prevista  cauzione  a pena di inammissibilita' finisce per costituire
una  «compressione»,  una diminuzione, di un «diritto di azione» gia'
esistente nell'ordinamento.
    Il  profilo  della  ragionevolezza appare rilevante infatti anche
nelle  ipotesi  di  leggi  che,  piu'  che  rivolgersi  a particolari
categorie  di  cittadini,  si  rivolgano alla totalita' dei cittadini
stessi,  tuttavia  comprimendo  un  diritto,  che precedentemente era
stato  esercitato  pienamente. Tale compressione non risulta in alcun
modo giustificata qualora l'introduzione della cauzione fosse dettata
da   una   esigenza   di   decongestionare   gli  uffici  giudiziari,
introducendo  un  istituito  che finisca per costituire una remora ai
ricorsi immediati, tale ratio verrebbe a confliggere in modo evidente
con il principio di cui all'art. 24 della Costituzione; qualora fosse
invece  dettata  dall'esigenza  di  garantire la riscossione da parte
dell'autorita' che ha emanato la sanzione amministrativa, il deposito
di tale somma, sia pure a titolo cauzionale presso la cancelleria del
giudice,  finirebbe  di  fatto  con  il  riproporre,  sotto una forma
mascherata,   il  vecchio  principio  del  «solve  et  repete»,  gia'
ripetutamente dichiarato incostituzionale.