IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
al  ruolo  generale  in  data  1°  ottobre  2003  n. 1685 promossa da
Agostini  Carlo,  nato  a  Fiesso  D'Artico  il  25  settembre  1965,
rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Roberto  Bolognesi con domicilio
eletto presso il suo studio in Venezia Mestre, via San Pio X n. 26;
    Contro: Prefettura di Venezia.

                              F a t t o

    In  data  28  settembre  2003  alle ore 2.17 il ricorrente veniva
fermato  nella  strada  SR 11 al chilometro 419+800 localita' Venezia
Mestre   da  una  pattuglia  della  Polizia  stradale  la  quale  gli
contestava  la violazione dell'articolo 142 comma 9 del NCDS per aver
circolato  alla  velocita' di 108 Km/h contro i 50 Km/h consentiti in
quel  tratto  di  strada,  velocita' che era stata accertata mediante
apparecchiatura    «Autovelox   104/C2»;   gli   agenti   accertatori
provvedevano  quindi a redigere il verbale di contestazione n. 769726
Q,  comminando  la  sanzione  pecuniaria  di  Euro  343,35 nonche' le
sanzioni  accessorie  del  ritiro  della  patente e la decurtazone di
dieci punti dalla patente.
    Il  ricorrente dichiarava, come risulta dal suddetto verbale, che
la sua velocita' di marcia era di 90 Km/h.
    In  data  1°  ottobre  2003  il  ricorrente proponeva opposizione
avverso  il  verbale  di  contestazione  n. 769726  Q  della  Polizia
stradale   di   Venezia  eccependo  preliminarmente  l'illegittimita'
costituzionale   dell'articolo   204-bis  comma  3  NCDS  cosi'  come
introdotto  dall'articolo  4  della  legge 214 del 1° agosto 2003 la'
dove  prevede  che  il  ricorrente  deve versare alla cancelleria del
giudice  di  pace,  a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma
pari   alla  meta'  del  massimo  edittale  della  sanzione  inflitta
dall'organo  accertatore, la giuridica inesistenza e/o illegittimita'
della  segnaletica stradale presente, la violazione dell'art. 4 legge
168/2002,    l'insussistenza    delle   garanzie   di   affidabilita'
dell'autovelox e l'insussistenza della violazione.
    Concludeva  pertanto  la  difesa  del ricorrente chiedendo che il
giudice   di  fatto  sollevasse  l'eccezione  di  incostituzionalita'
dell'art. 204-bis  comma 3 NCDS come introdotto dall'art. 4 legge 214
del  1°  agosto  2003  in  relazione  agli  artt. 3,  24  e 113 della
Costituzione,  che  fosse  concessa  la sospensione del provvedimento
impugnato,  l'annullamento  del  provvedimento  opposto,  ed  in  via
subordinata l'applicazione della sanzione nel minimo edittale o nella
misura comunque ritenuta congrua.
    Questo  giudice  pertanto,  su  istanza  di  parte, ritenendo che
l'art. 204-bis  del  decreto  legislativo  n. 285 del 30 aprile 1992,
introdotto dal decreto legge n. 151 del 27 giugno 2003 convertito con
modificazioni nella legge n. 214 del 1° agosto 2003, non sia conforme
alla Costituzione, solleva incidente di costituzionalita' nei termini
che seguono

                            D i r i t t o

    Esaminati  gli atti questo giudice rileva che il ricorso e' stato
depositato  in  cancelleria  senza  la prova dell'avvenuto versamento
presso  l'ufficio  postale  di  competenza della somma corrispondente
alla   meta'   del  massimo  edittale  dalla  sanzione  prevista  per
l'infrazione in oggetto.
    L'obbligo  del  versamento  e  del deposito e' previsto a pena di
inammissibilita'    del   ricorso   dall'art. 204-bis   del   decreto
legislativo  n. 285  del 30 aprile 1992, introdotto dal decreto legge
n. 151  del  27  giugno 2003 convertito con modificazioni nella legge
n. 214  del  1°  agosto  2003,  con la precisazione che nonostante il
dettato   della   norma  disponga  che  il  versamento  debba  essere
effettuato  presso  la cancelleria al momento della presentazione del
ricorso,   l'articolo  4  del  R.G.  10  marzo  1910  n. 149  prevede
espressamente  che  le cancellerie non possano in alcun modo ricevere
versamenti in denaro, pertanto questo dovra' essere effettuato presso
l'ufficio postale territorialmente competente.
    Rilevanza   della   questione  di  illegittimita'  costituzionale
sollevata dal ricorrente.
    Nel  caso  in esame appare evidente il collegamento giuridico tra
la norma ritenuta incostituzionale e la res iudicanda, infatti, se si
ritenesse  che  l'articolo  204-bis introdotto con la normativa sopra
citata  sia  da  ritenersi  costituzionalmente  legittimo, il ricorso
dovrebbe   essere  dichiarato  inammissibile,  al  contrario,  se  si
ritenesse  che  la  norma  de qua sia costituzionalmente illegittima,
l'opposizione dovra' essere esaminata nel merito.
                  Sulla non manifesta infondatezza
    Violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione
    A parere di questo giudice la normativa de qua viola il principio
di  uguaglianza  sancito dall'articolo 3 della Costituzione in quanto
impone  il  pagamento  provvisorio  di  una  somma  di  denaro  quale
condizione  preclusiva  per  la  proposizione del ricorso, ponendo ex
lege  un'evidente  differenza  di  trattamento  tra  i  cittadini, in
particolare  tra coloro che hanno la capacita' patrimoniale per poter
assolvere  all'adempimento  imposto  e  coloro  che  non  hanno mezzi
sufficienti per effettuare il pagamento;
    i  cittadini  meno  abbienti  si  vedranno  reso difficile se non
impossibile  l'esercizio  di  un  intangibile  diritto costituzionale
proprio a causa della contestata disposizione legislativa.
    Inoltre  si evidenzia che la proponibilita' del ricorso avanti il
Prefetto,   rimedio   esperibile   in  alternativa  a  quello  avanti
all'Autorita' giudiziaria, non e' subordinata al versamento di alcuna
cauzione,   e   cio'   pone  una  sostanziale  quanto  ingiustificata
differenza  tra  i  due  mezzi  di  opposizione, rendendo ancora piu'
evidente  che  il  ricorso avanti il giudice di pace diventerebbe uno
strumento  di  tutela  fruibile  solo dai soggetti piu' facoltosi, in
quanto  nella  scelta  del ricorrente in merito dell'autorita' avanti
alla  quale  tutelare  i  propri  diritti,  verrebbe  in  rilievo una
discriminazione sul piano economico dei cittadini, limitando di fatto
la liberta' e l'uguaglianza degli stessi.
    Pertanto  il  disposto  della  norma  de  qua  appare in evidente
contrasto   anche   con   il  secondo  comma  dell'articolo  3  della
Costituzione  che sancisce che e' compito della Repubblica rimuovere,
non gia' creare, ostacoli di ordine economico e sociale che, limitano
di  fatto  la  liberta'  e  l'uguaglianza dei cittadini. Si eccepisce
inoltre  l'illegittimita'  costituzionale  della  norma in oggetto in
quanto  viola  il  diritto  di difesa sancito dagli articoli 24 e 113
della Costituzione in quanto appare evidente che la cauzione prevista
dall'articolo  204-bis  non  e' in alcun modo razionalmente collegata
alla  pretesa  dedotta  in  giudizio  ne' assolve certo allo scopo di
assicurare   al   procedimento  uno  svolgimento  conforme  alla  sua
funzione,  essa  pare  piuttosto introdotta al fine di restringere il
campo  dei possibili ricorrenti avverso provvedimenti amministrativi,
cercando  di  rendere  piu'  difficoltoso  il  ricorso  all'autorita'
giudiziaria effettuando un'iniqua selezione in base al censo.