IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al ruolo generale in data 1° ottobre 2003 n. 1685 promossa da Agostini Carlo, nato a Fiesso D'Artico il 25 settembre 1965, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Bolognesi con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia Mestre, via San Pio X n. 26; Contro: Prefettura di Venezia. F a t t o In data 28 settembre 2003 alle ore 2.17 il ricorrente veniva fermato nella strada SR 11 al chilometro 419+800 localita' Venezia Mestre da una pattuglia della Polizia stradale la quale gli contestava la violazione dell'articolo 142 comma 9 del NCDS per aver circolato alla velocita' di 108 Km/h contro i 50 Km/h consentiti in quel tratto di strada, velocita' che era stata accertata mediante apparecchiatura «Autovelox 104/C2»; gli agenti accertatori provvedevano quindi a redigere il verbale di contestazione n. 769726 Q, comminando la sanzione pecuniaria di Euro 343,35 nonche' le sanzioni accessorie del ritiro della patente e la decurtazone di dieci punti dalla patente. Il ricorrente dichiarava, come risulta dal suddetto verbale, che la sua velocita' di marcia era di 90 Km/h. In data 1° ottobre 2003 il ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. 769726 Q della Polizia stradale di Venezia eccependo preliminarmente l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 204-bis comma 3 NCDS cosi' come introdotto dall'articolo 4 della legge 214 del 1° agosto 2003 la' dove prevede che il ricorrente deve versare alla cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore, la giuridica inesistenza e/o illegittimita' della segnaletica stradale presente, la violazione dell'art. 4 legge 168/2002, l'insussistenza delle garanzie di affidabilita' dell'autovelox e l'insussistenza della violazione. Concludeva pertanto la difesa del ricorrente chiedendo che il giudice di fatto sollevasse l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 204-bis comma 3 NCDS come introdotto dall'art. 4 legge 214 del 1° agosto 2003 in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, che fosse concessa la sospensione del provvedimento impugnato, l'annullamento del provvedimento opposto, ed in via subordinata l'applicazione della sanzione nel minimo edittale o nella misura comunque ritenuta congrua. Questo giudice pertanto, su istanza di parte, ritenendo che l'art. 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, introdotto dal decreto legge n. 151 del 27 giugno 2003 convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 1° agosto 2003, non sia conforme alla Costituzione, solleva incidente di costituzionalita' nei termini che seguono D i r i t t o Esaminati gli atti questo giudice rileva che il ricorso e' stato depositato in cancelleria senza la prova dell'avvenuto versamento presso l'ufficio postale di competenza della somma corrispondente alla meta' del massimo edittale dalla sanzione prevista per l'infrazione in oggetto. L'obbligo del versamento e del deposito e' previsto a pena di inammissibilita' del ricorso dall'art. 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, introdotto dal decreto legge n. 151 del 27 giugno 2003 convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 1° agosto 2003, con la precisazione che nonostante il dettato della norma disponga che il versamento debba essere effettuato presso la cancelleria al momento della presentazione del ricorso, l'articolo 4 del R.G. 10 marzo 1910 n. 149 prevede espressamente che le cancellerie non possano in alcun modo ricevere versamenti in denaro, pertanto questo dovra' essere effettuato presso l'ufficio postale territorialmente competente. Rilevanza della questione di illegittimita' costituzionale sollevata dal ricorrente. Nel caso in esame appare evidente il collegamento giuridico tra la norma ritenuta incostituzionale e la res iudicanda, infatti, se si ritenesse che l'articolo 204-bis introdotto con la normativa sopra citata sia da ritenersi costituzionalmente legittimo, il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile, al contrario, se si ritenesse che la norma de qua sia costituzionalmente illegittima, l'opposizione dovra' essere esaminata nel merito. Sulla non manifesta infondatezza Violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione A parere di questo giudice la normativa de qua viola il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione in quanto impone il pagamento provvisorio di una somma di denaro quale condizione preclusiva per la proposizione del ricorso, ponendo ex lege un'evidente differenza di trattamento tra i cittadini, in particolare tra coloro che hanno la capacita' patrimoniale per poter assolvere all'adempimento imposto e coloro che non hanno mezzi sufficienti per effettuare il pagamento; i cittadini meno abbienti si vedranno reso difficile se non impossibile l'esercizio di un intangibile diritto costituzionale proprio a causa della contestata disposizione legislativa. Inoltre si evidenzia che la proponibilita' del ricorso avanti il Prefetto, rimedio esperibile in alternativa a quello avanti all'Autorita' giudiziaria, non e' subordinata al versamento di alcuna cauzione, e cio' pone una sostanziale quanto ingiustificata differenza tra i due mezzi di opposizione, rendendo ancora piu' evidente che il ricorso avanti il giudice di pace diventerebbe uno strumento di tutela fruibile solo dai soggetti piu' facoltosi, in quanto nella scelta del ricorrente in merito dell'autorita' avanti alla quale tutelare i propri diritti, verrebbe in rilievo una discriminazione sul piano economico dei cittadini, limitando di fatto la liberta' e l'uguaglianza degli stessi. Pertanto il disposto della norma de qua appare in evidente contrasto anche con il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione che sancisce che e' compito della Repubblica rimuovere, non gia' creare, ostacoli di ordine economico e sociale che, limitano di fatto la liberta' e l'uguaglianza dei cittadini. Si eccepisce inoltre l'illegittimita' costituzionale della norma in oggetto in quanto viola il diritto di difesa sancito dagli articoli 24 e 113 della Costituzione in quanto appare evidente che la cauzione prevista dall'articolo 204-bis non e' in alcun modo razionalmente collegata alla pretesa dedotta in giudizio ne' assolve certo allo scopo di assicurare al procedimento uno svolgimento conforme alla sua funzione, essa pare piuttosto introdotta al fine di restringere il campo dei possibili ricorrenti avverso provvedimenti amministrativi, cercando di rendere piu' difficoltoso il ricorso all'autorita' giudiziaria effettuando un'iniqua selezione in base al censo.