L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 13 novembre 2003, ha approvato il disegno di legge n. 702 dal titolo «Norma di interpretazione autentica dell'articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19» pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 17 novembre 2003. Il provvedimento legislativo, in quanto intende conferire efficacia retroattiva ad una nuova disciplina delle cause di ineleggibilita' ed incompatibilita' alla carica di deputato regionale, si ritiene in contrasto con i principi costituzionali di cui agli articoli 3, 97 e 51 della Costituzione per le ragioni che di seguito si espongono. L'iniziativa legislativa, impropriamente definita norma di interpretazione autentica, comporta il retroattivo adeguamento del regime delle cause di ineleggibilita' ed incompatibilita' dei deputati regionali alla normativa statale di cui alla legge n. 154/1981, con la conseguente eliminazione di situazioni peculiari previste dalla legge regionale n. 29/1951, da ritenere implicitamente abrogate. L'intervento del legislatore non puo' ricondursi a quello dell'interpretazione autentica, atteso che sull'art. 13 della legge regionale n. 19/1997 si e' costituito un costante orientamento giurisprudenziale (Cassazione n. 9831/2002) confermato pure da codesta ecc.ma Corte. Nella recente sentenza n. 306 del 3 ottobre 2003 codesta ecc.ma Corte ha infatti acclarato che con la disposizione dell'art. 13 della legge regionale n. 19/1997 il legislatore siciliano ha inteso disporre che le condizioni di ineleggibilita' previste dall'ordinamento regionale restano ferme, ma sono tuttavia regolate secondo la legge statale. «Cio' in particolare significa, ove vi sia una coincidenza tra le fattispecie della legge regionale e quella della legge statale relativa a situazioni di incompatibilita', la trasformazione di cause di ineleggibilita' previste dalla legge regionale n. 29/1951 in cause di incompatibilita', ma anche la permanente vigenza delle residue cause di ineleggibilita' previste dalla legge regionale, come tra le altre quella prevista dall'art. 8, secondo comma della stessa legge». Invero, la circostanza che le norme oggetto di interpretazione autentica fossero in precedenza pienamente intese, di per se' non determina l'illegittimita' costituzionale della legge interpretativa per violazione del principio di eguaglianza, alla condizione che risulti che questa non sia stata emanata per intenti discriminatori (sent. n. 77/64). Orbene, la tempestiva approvazione dell'iniziativa legislativa, dopo un iter parlamentare particolarmente ed inusitatamente celere (meno di un mese) e subito dopo il deposito della decisione di codesta Corte n. 306 sulla questione di legittimita' costituzionale sollevata nel corso di un giudizio elettorale, appare inequivocabilmente finalizzata ad incidere sul contenzioso pendente e cosi' a limitare indirettamente il diritto costituzionalmente garantito dall'art. 51 all'accesso alla carica pubblica di una delle parti in giudizio. Con la sentenza n. 155/1990, codesta Corte ha affermato che nello stato di diritto ogni bene giuridico deve trovare tutela secondo le regole obiettive poste dalla normativa costituzionale, ed in particolare nel rispetto della disciplina delle fonti legislative, che deve essere rigorosamente osservata a garanzia dalla comunita' per la stessa credibilita' dell'ordinamento giuridico. Non e' percio' consentito al legislatore distorcere la funzione dell'interpretazione autentica (alla quale si deve fare ricorso con attenta moderazione, in ogni caso) con il connaturato effetto retroattivo, attribuendo carattere interpretativo a disposizioni che hanno invece natura innovativa. Orbene, la disposizione teste' approvata, anziche' chiarire il significato dell'art. 13 della legge regionale n. 19/1997 di guisa che il contenuto precettivo di questo possa essere espresso dalla coesistenza delle due norme, mostra palesemente il proprio carattere fortemente innovativo (basti in proposito considerare la menzione delle cause di incompatibilita' e la conseguente applicazione dell'art. 4 della legge n. 154/1981) proprio nel raccordo con la norma che si assume di interpretazione, venendo cosi' a configurare un evidente superamento dell'intrinseco limite di ragionevolezza della qualificazione normativa.