L'assemblea  regionale  siciliana,  nella  seduta del 13 novembre
2003,  ha  approvato  il disegno di legge n. 702 dal titolo «Norma di
interpretazione  autentica  dell'articolo 13 della legge regionale 20
giugno  1997, n. 19» pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai
sensi  e  per  gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 17
novembre 2003.
    Il   provvedimento   legislativo,  in  quanto  intende  conferire
efficacia   retroattiva  ad  una  nuova  disciplina  delle  cause  di
ineleggibilita'   ed   incompatibilita'   alla   carica  di  deputato
regionale,  si  ritiene in contrasto con i principi costituzionali di
cui agli articoli 3, 97 e 51 della Costituzione per le ragioni che di
seguito si espongono.
    L'iniziativa   legislativa,   impropriamente  definita  norma  di
interpretazione  autentica,  comporta  il retroattivo adeguamento del
regime   delle  cause  di  ineleggibilita'  ed  incompatibilita'  dei
deputati   regionali   alla  normativa  statale  di  cui  alla  legge
n. 154/1981,  con la conseguente eliminazione di situazioni peculiari
previste dalla legge regionale n. 29/1951, da ritenere implicitamente
abrogate.
    L'intervento   del  legislatore  non  puo'  ricondursi  a  quello
dell'interpretazione  autentica,  atteso che sull'art. 13 della legge
regionale  n. 19/1997  si  e'  costituito  un  costante  orientamento
giurisprudenziale   (Cassazione   n. 9831/2002)  confermato  pure  da
codesta ecc.ma Corte.
    Nella  recente  sentenza n. 306 del 3 ottobre 2003 codesta ecc.ma
Corte ha infatti acclarato che con la disposizione dell'art. 13 della
legge   regionale  n. 19/1997  il  legislatore  siciliano  ha  inteso
disporre    che    le    condizioni   di   ineleggibilita'   previste
dall'ordinamento  regionale  restano ferme, ma sono tuttavia regolate
secondo la legge statale.
    «Cio' in particolare significa, ove vi sia una coincidenza tra le
fattispecie  della  legge  regionale  e  quella  della  legge statale
relativa a situazioni di incompatibilita', la trasformazione di cause
di ineleggibilita' previste dalla legge regionale n. 29/1951 in cause
di  incompatibilita',  ma  anche  la permanente vigenza delle residue
cause  di ineleggibilita' previste dalla legge regionale, come tra le
altre quella prevista dall'art. 8, secondo comma della stessa legge».
    Invero,  la  circostanza  che le norme oggetto di interpretazione
autentica  fossero  in  precedenza  pienamente intese, di per se' non
determina  l'illegittimita' costituzionale della legge interpretativa
per  violazione  del  principio  di  eguaglianza, alla condizione che
risulti  che  questa non sia stata emanata per intenti discriminatori
(sent. n. 77/64).
    Orbene,  la  tempestiva approvazione dell'iniziativa legislativa,
dopo  un  iter  parlamentare particolarmente ed inusitatamente celere
(meno  di  un  mese)  e  subito  dopo  il deposito della decisione di
codesta  Corte  n. 306 sulla questione di legittimita' costituzionale
sollevata    nel    corso   di   un   giudizio   elettorale,   appare
inequivocabilmente finalizzata ad incidere sul contenzioso pendente e
cosi'   a   limitare  indirettamente  il  diritto  costituzionalmente
garantito  dall'art. 51 all'accesso alla carica pubblica di una delle
parti in giudizio.
    Con la sentenza n. 155/1990, codesta Corte ha affermato che nello
stato  di  diritto ogni bene giuridico deve trovare tutela secondo le
regole   obiettive   poste  dalla  normativa  costituzionale,  ed  in
particolare  nel  rispetto  della disciplina delle fonti legislative,
che  deve  essere  rigorosamente osservata a garanzia dalla comunita'
per la stessa credibilita' dell'ordinamento giuridico.
    Non  e'  percio' consentito al legislatore distorcere la funzione
dell'interpretazione  autentica  (alla quale si deve fare ricorso con
attenta  moderazione,  in  ogni  caso)  con  il  connaturato  effetto
retroattivo,  attribuendo carattere interpretativo a disposizioni che
hanno invece natura innovativa.
    Orbene,  la  disposizione  teste' approvata, anziche' chiarire il
significato  dell'art. 13  della  legge regionale n. 19/1997 di guisa
che  il  contenuto  precettivo  di questo possa essere espresso dalla
coesistenza  delle due norme, mostra palesemente il proprio carattere
fortemente  innovativo  (basti  in  proposito considerare la menzione
delle   cause  di  incompatibilita'  e  la  conseguente  applicazione
dell'art. 4  della  legge  n. 154/1981)  proprio  nel raccordo con la
norma  che  si assume di interpretazione, venendo cosi' a configurare
un  evidente  superamento  dell'intrinseco  limite  di ragionevolezza
della qualificazione normativa.