Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia;

    Contro  la  Regione  Piemonte,  in  persona  del presidente della
giunta regionale pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita'
costituzionale  della  legge  regionale  23  settembre  2003,  n. 23,
pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  n. 39  del 23
settembre   2003   e   recante  «Disposizioni  in  materia  di  tasse
automobilistiche».
    La  presentazione  del  presente  ricorso  e'  stata  decisa  dal
Consiglio  dei  ministri  nella  riunione  del  20  novembre 2003 (si
depositeranno   estratto   del   verbale  e  relazione  del  ministro
proponente).
    Con  il provvedimento legislativo in esame la regione Piemonte ha
inteso  disciplinare  la  tassa  automobilistica con riferimento alle
modalita'  di  pagamento,  alle  riduzioni  ed  esenzioni e a tutti i
molteplici aspetti connessi a tale tributo.
    Come   hanno   messo   in   evidenza  le  decisioni  della  Corte
costituzionale  n. 296/2003  e  n. 297/2003,  e da ultimo la sentenza
n. 311  del  2003, «legislatore statale, pur attribuendo alle regioni
ad  autonomia  ordinaria  il  gettito  della  tassa  unitamente ad un
limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito,
nonche'  l'attivita'  amministrativa  relativa alla riscossione ed al
recupero   della   tassa   stessa,   non  ha  tuttavia  fino  ad  ora
sostanzialmente   mutato   gli   altri   elementi  costitutivi  della
disciplina  del  tributo.  In questo quadro normativo quindi la tassa
automobilistica  non  puo' oggi definirsi come "tributo proprio della
regione"  ai  sensi dell'art. 119, secondo comma, della Costituzione,
dal momento che la tassa stessa e' stata "attribuita" alle regioni ma
non "istituita" dalle regioni.
    Si   deve   quindi   ribadire   che,  allo  stato  della  vigente
legislazione,  la  disciplina  delle  tasse  automobilistiche rientra
nell'ambito  della  competenza  esclusiva  dello  Stato in materia di
tributi erariali ...».
    Pertanto,   la   legge   regionale  impugnata,  che  modifica  la
legislazione   statale   in  relazione  a  quasi  tutti  gli  aspetti
sostanziali  e  procedurali  della  tassa  automobilistica, incide su
profili  che  attengono  alla  certezza  del rapporto tra cittadino e
amministrazione  finanziaria  e  viola  la competenza esclusiva dello
Stato, in contrasto con gli articoli 3, 117 e 119 della Costituzione.
    Esempio  tipico  di questa divergenza sistematica si coglie nella
disciplina  dei rimborsi recata rispettivamente dall'art. 1 comma 2 e
dall'art.   3,  in  relazione  alla  quale  da  un  lato  si  prevede
l'irripetibilita'  di  somme  corrisposte  extra legem e dall'altrosi
viola il principio statale dell'annualita' del periodo d'imposta.
    Analiticamente  la  legge  n. 23  della  regione  Piemonte  viene
impugnata per i seguenti ulteriori specifici motivi:
        a)  le  disposizioni contenute nell'art. 5 comma 2 lettere g)
ed  f)  della  legge regionale contrastano con l'art. 17 del d.P.R. 5
febbraio  1953,  n. 39  in  quanto  prevedono  esenzioni  dalla tassa
automobilistica per categorie non ricomprese nella normativa statale.
Lo stesso articolo non prevede, altresi', l'esenzione per autoveicoli
elettrici,  cosi' come invece previsto dall'art. 20 del citato d.P.R.
n. 39  del  1953.  La  disparita'  di trattamento tra cittadini della
Repubblica in eguali situazioni appare evidente;
        b)  l'art. 6 prevede il regime tariffario relativo alla tassa
automobilistica   dovuta   in   relazione  alla  massa  rimorchiabile
superiore  ai  limiti  tariffari  disposti dalla normativa statale di
riferimento  (tabella  2-bis  della  legge  23  dicembre  1999 n. 488
aggiunta  dall'art. 61  comma 5 della legge 21 novembre 2000 n. 342).
Anche qui si profila una specifica invasione delle competenze statali
stabilite  dall'art.  117  comma  secondo  della  Costituzione ed una
disparita' di trattamento tra cittadini.