Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia; Contro la Regione Piemonte, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 39 del 23 settembre 2003 e recante «Disposizioni in materia di tasse automobilistiche». La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 20 novembre 2003 (si depositeranno estratto del verbale e relazione del ministro proponente). Con il provvedimento legislativo in esame la regione Piemonte ha inteso disciplinare la tassa automobilistica con riferimento alle modalita' di pagamento, alle riduzioni ed esenzioni e a tutti i molteplici aspetti connessi a tale tributo. Come hanno messo in evidenza le decisioni della Corte costituzionale n. 296/2003 e n. 297/2003, e da ultimo la sentenza n. 311 del 2003, «legislatore statale, pur attribuendo alle regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa unitamente ad un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito, nonche' l'attivita' amministrativa relativa alla riscossione ed al recupero della tassa stessa, non ha tuttavia fino ad ora sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi della disciplina del tributo. In questo quadro normativo quindi la tassa automobilistica non puo' oggi definirsi come "tributo proprio della regione" ai sensi dell'art. 119, secondo comma, della Costituzione, dal momento che la tassa stessa e' stata "attribuita" alle regioni ma non "istituita" dalle regioni. Si deve quindi ribadire che, allo stato della vigente legislazione, la disciplina delle tasse automobilistiche rientra nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali ...». Pertanto, la legge regionale impugnata, che modifica la legislazione statale in relazione a quasi tutti gli aspetti sostanziali e procedurali della tassa automobilistica, incide su profili che attengono alla certezza del rapporto tra cittadino e amministrazione finanziaria e viola la competenza esclusiva dello Stato, in contrasto con gli articoli 3, 117 e 119 della Costituzione. Esempio tipico di questa divergenza sistematica si coglie nella disciplina dei rimborsi recata rispettivamente dall'art. 1 comma 2 e dall'art. 3, in relazione alla quale da un lato si prevede l'irripetibilita' di somme corrisposte extra legem e dall'altrosi viola il principio statale dell'annualita' del periodo d'imposta. Analiticamente la legge n. 23 della regione Piemonte viene impugnata per i seguenti ulteriori specifici motivi: a) le disposizioni contenute nell'art. 5 comma 2 lettere g) ed f) della legge regionale contrastano con l'art. 17 del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 in quanto prevedono esenzioni dalla tassa automobilistica per categorie non ricomprese nella normativa statale. Lo stesso articolo non prevede, altresi', l'esenzione per autoveicoli elettrici, cosi' come invece previsto dall'art. 20 del citato d.P.R. n. 39 del 1953. La disparita' di trattamento tra cittadini della Repubblica in eguali situazioni appare evidente; b) l'art. 6 prevede il regime tariffario relativo alla tassa automobilistica dovuta in relazione alla massa rimorchiabile superiore ai limiti tariffari disposti dalla normativa statale di riferimento (tabella 2-bis della legge 23 dicembre 1999 n. 488 aggiunta dall'art. 61 comma 5 della legge 21 novembre 2000 n. 342). Anche qui si profila una specifica invasione delle competenze statali stabilite dall'art. 117 comma secondo della Costituzione ed una disparita' di trattamento tra cittadini.