ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 8, comma 1,
della    legge    Provincia    di   Bolzano 15 aprile   1991,   n. 10
(Espropriazione   di  pubblica  utilita'  per  tutte  le  materie  di
competenza  regionale),  come  modificato  dall'art. 18  della  legge
Provincia  di  Bolzano 30 gennaio  1997, n. 1, sollevata in relazione
agli artt. 3, 5 e 42 della Costituzione, nonche' con riferimento agli
artt. 4  e 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (Legge
cost.  26 febbraio 1948, n. 5) promosso con ordinanza del 27 dicembre
2002  dalla  Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra
I.P.E.S.  della Provincia autonoma di Bolzano ed il Comune di Bolzano
ed  altri, iscritta al n. 87 del registro ordinanze 2003 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 11, 1ยช serie speciale,
dell'anno 2003.
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  14 ottobre  2003  il  giudice
relatore dott. Alfio Finocchiaro;
    Udito  l'avvocato  Sergio  Panunzio  per la Provincia autonoma di
Bolzano.
    Ritenuto  che  la  Corte  di  cassazione,  investita  del ricorso
proposto   dall'Istituto   per  l'edilizia  sociale  della  Provincia
autonoma  di  Bolzano  contro  la  sentenza della Corte di appello di
Bolzano  di determinazione dell'indennita' per l'espropriazione di un
terreno  di  sua  proprieta'  da  parte  del  comune  di  Bolzano, ha
sollevato   questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 8,
comma 1,  della  legge  Provincia  di  Bolzano 15 aprile  1991, n. 10
(Espropriazione   di  pubblica  utilita'  per  tutte  le  materie  di
competenza  regionale),  come  modificato  dall'art. 18  della  legge
Provincia  di  Bolzano 30 gennaio  1997,  n. 1,  in  riferimento agli
artt. 3,  5  e  42  della  Costituzione, nonche' con riferimento agli
artt. 4  e 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (Legge
cost. 26 febbraio 1948, n. 5);
        che,  secondo  la  Corte rimettente, la norma provinciale non
richiede,  ai  fini del riconoscimento del carattere edificatorio dei
suoli,  la  ricorrenza  delle  possibilita'  legali  di edificazione,
previste  dagli  strumenti  urbanistici,  ma considera sufficienti le
possibilita'  effettive di edificazione ricavabili da un complesso di
qualita'  e  caratteristiche  obiettive,  desumibili  da una serie di
elementi  certi  ed  inequivoci  indicati  dalla  stessa disposizione
legislativa,attestanti  comunque  la  sua  concreta  attitudine  alla
edificabilita' e, percio', recependo, in definitiva, il criterio c.d.
della  edificabilita'  di  fatto, che sarebbe sufficiente a garantire
l'applicazione  del  privilegiato  criterio di indennizzo commisurato
alla  meta'  della  somma  tra  il  prezzo  di  mercato in una libera
contrattazione  di  compravendita  ed  il  prezzo  agricolo, restando
applicabile  il criterio agricolo tabellare soltanto per le aree site
al di fuori dei centri abitati o prive di potenzialita' edificatorie;
        che  la  norma  censurata  si  pone, per il giudice a quo, in
contrasto  con  l'art. 5-bis,  introdotto  dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359,  di  conversione  del  decreto  legge  11 luglio 1992, n. 333
(Misure   urgenti   per   il  risanamento  della  finanza  pubblica),
qualificabile  con  norma  fondamentale di riforma economico-sociale,
che  costituisce un limite all'esercizio delle competenze legislative
della Regione Trentino-Alto Adige ed esige generalizzata applicazione
in  tutto  il  territorio  dello  Stato  nella  parte in cui, ai fini
dell'applicazione  del sistema di indennizzo delle aree fabbricabili,
esige  il  requisito  c.d.  della  edificabilita'  legale,  ovvero la
necessita' che il carattere edificatorio sia previsto dallo strumento
urbanistico,   costituendo   l'edificabilita'   di   fatto   criterio
suppletivo o integrativo in presenza del detto requisito;
        che  nel  giudizio  si e' costituita la Provincia autonoma di
Bolzano,   chiedendo   dichiararsi   l'infondatezza  della  questione
sollevata;
    Considerato   che   il   giudice   rimettente  non  da'  adeguata
motivazione  sulla  rilevanza  della  questione  nel  giudizio a quo,
tenuto   conto   che,  nella  specie,  si  trattava  di  indennizzare
l'esproprio  di un'area destinata dallo strumento urbanistico a verde
pubblico,  e  tuttavia  in  parte idonea a recepire nel sottosuolo la
costruzione di garages privati, e che dunque non e' chiara la ragione
per  cui  egli  non  ritenga  comunque  la  ricorrenza  del requisito
dell'edificabilita' legale, che secondo l'interpretazione da cui egli
stesso  muove  sarebbe  di  per  se' sufficiente all'applicazione del
sistema  indennitario  delle  aree  fabbricabili, senza fare autonomo
ricorso  a  quella  vocazione  edificatoria  del  terreno  desunta da
elementi  obiettivi,  da  cui  il rimettente fa derivare il dubbio di
legittimita' costituzionale della legge provinciale;
        che  il  difetto  di  motivazione  sulla  rilevanza  induce a
dichiarare   la  questione  manifestamente  inammissibile  (ordinanze
n. 495 del 2000; n. 83 del 2001; n. 287 del 2002).