ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 8,
della  legge  27 marzo  1992,  n. 257 (Norme relative alla cessazione
dell'impiego dell'amianto), come sostituito dall'art. 1, comma 1, del
decreto-legge  5  giugno 1993,  n. 169  (Disposizioni  urgenti  per i
lavoratori  del settore dell'amianto), convertito, con modificazioni,
dalla  legge  4 agosto  1993,  n. 271,  promosso  con  ordinanza  del
4 luglio  2002  dal  Tribunale  di  Napoli  nel  procedimento  civile
vertente  tra  l'INPS  e De Sio Domenico ed altri, iscritta al n. 485
del  registro  ordinanze  2002  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2002.
    Visti   l'atto  di  costituzione  dell'INPS,  nonche'  l'atto  di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 12 novembre 2003 il giudice
relatore Francesco Amirante.
    Ritenuto  che,  nel  corso  di  un  giudizio nel quale quattro ex
dipendenti   della   azienda  Sofer  di  Pozzuoli  -  rispettivamente
titolari,  con  decorrenza antecedente alla data di entrata in vigore
della  legge  27 marzo  1992,  n. 257 (Norme relative alla cessazione
dell'impiego  dell'amianto),  uno  di  pensione  di vecchiaia, uno di
pensione  di  anzianita'  e  due di assegno di invalidita' e tutti in
possesso  dell'attestazione di esposizione ultradecennale all'amianto
rilasciata dall'INAIL - hanno chiesto il riconoscimento del beneficio
della  rivalutazione  contributiva di cui all'art. 13, comma 8, della
citata  legge  n. 257 del 1992, il Tribunale di Napoli, con ordinanza
del 4 luglio 2002, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38
della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
dell'art. 13,  comma 8,  della menzionata legge n. 257 del 1992 - nel
testo   sostituito   dall'art. 1,   comma 1,   del   decreto-legge  5
giugno 1993,  n. 169  (Disposizioni  urgenti  per  i  lavoratori  del
settore  dell'amianto),  convertito,  con  modificazioni, dalla legge
4 agosto 1993, n. 271 - nella parte in cui, secondo la giurisprudenza
della  Corte  di  cassazione,  esclude che l'erogazione del beneficio
della  rivalutazione  contributiva  ivi prevista spetti ai lavoratori
esposti  all'amianto  per oltre un decennio che fossero gia' titolari
di  pensione  di vecchiaia o di anzianita' al momento dell'entrata in
vigore della citata legge n. 257 del 1992;
        che  il  Tribunale remittente premette in fatto che, nel caso
di  specie,  in base al suddetto orientamento, il beneficio di cui si
discute  potrebbe  essere  riconosciuto  soltanto  ai  due ricorrenti
titolari  di  assegno  di  invalidita' mentre agli altri due dovrebbe
essere negato;
        che, quanto al merito della questione, il giudice a quo muove
dalla premessa secondo cui - come, a suo avviso, puo' desumersi anche
dalla  sentenza di questa Corte n. 5 del 2000 e dall'iter legislativo
relativo   alla   modifica   apportata  alla  disposizione  impugnata
dall'art. 1,  comma 1,  del  citato  d.l.  n. 169 del 1993 - la ratio
principale  della disposizione stessa sarebbe quella di attribuire un
beneficio ai lavoratori che, loro malgrado, sono stati esposti per un
lungo  periodo  all'azione  di  un  materiale rivelatosi notevolmente
pericoloso per la salute;
        che,    secondo    la   suddetta   prospettazione,   rispetto
all'indicato   fine   sarebbe   secondario   quello  di  favorire  il
raggiungimento  del diritto alla pensione ai lavoratori coinvolti nel
processo   di   dismissione   delle   lavorazioni  comportanti  l'uso
dell'amianto;
        che  il giudice remittente precisa che, viceversa, secondo il
contestato   orientamento   della   giurisprudenza   della  Corte  di
cassazione, tale ultima finalita' avrebbe un ruolo primario;
        che  da  tale  premessa  la  stessa  Corte di cassazione, con
indirizzo   univoco,  ha  tratto  la  conseguenza  che  il  beneficio
contributivo  in  oggetto  puo'  essere attribuito ai soggetti che al
momento  dell'entrata  in  vigore della legge n. 257 del 1992 fossero
titolari  di pensione o di assegno di invalidita', mentre non compete
a  coloro che alla suddetta data fruissero di pensione di vecchiaia o
di anzianita' (ovvero di inabilita' ex legge 12 giugno 1984, n. 222);
        che,  ad  avviso  del Tribunale di Napoli, la norma impugnata
cosi'  interpretata  si  pone,  in  primo  luogo, in contrasto con il
principio  di  uguaglianza  di  cui all'art. 3 della Costituzione, in
quanto del tutto irragionevolmente riserva un trattamento deteriore -
in  riferimento alla tutela del bene della salute - a soggetti che si
sono  trovati  in  situazione  peggiore rispetto a coloro ai quali il
beneficio viene attribuito, essendo stati, i primi, sottoposti per un
periodo di tempo piu' ampio (e, cioe', per tutta la durata della vita
lavorativa) al rischio derivante dall'esposizione all'amianto;
        che  la  norma  stessa  violerebbe, altresi', l'art. 32 della
Costituzione  in  quanto,  pur  riconoscendo  la pericolosita' di una
determinata  attivita'  produttiva, compenserebbe l'esposizione della
salute  al rischio di lesione soltanto in favore di alcuni soggetti e
non  di  altri, mentre la salute e' un bene che merita incondizionata
tutela per ciascun individuo;
        che  il  giudice  a  quo prospetta, inoltre, il contrasto con
l'art. 38 della Costituzione sotto il profilo secondo cui la garanzia
della  tutela  previdenziale in caso di infortunio o di invalidita' -
riconosciuta    dal   secondo   comma   della   citata   disposizione
costituzionale   -   imporrebbe   l'attribuzione   generalizzata  del
beneficio  in  argomento  a  tutti  coloro  che  siano  stati esposti
all'amianto (alle richieste condizioni), sia che fossero in attivita'
di  servizio  sia  che  avessero  cessato  l'attivita'  lavorativa al
momento dell'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992;
        che,  nella parte conclusiva dell'ordinanza di rimessione, il
Tribunale   di   Napoli,   dopo   aver  precisato  che  le  suesposte
argomentazioni non possono ritenersi superate dall'art. 80, comma 25,
della  legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2001), osserva che, nel giudizio de quo, tale ultima disposizione non
e'  applicabile, non essendo stata proposta da nessuno dei ricorrenti
la rinuncia all'azione giudiziaria cui essa si riferisce;
        che, nel giudizio davanti alla Corte, si e' costituito l'INPS
chiedendo  che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata,
sul  rilievo  che  essa  «non si discosta da quella gia' esaminata» e
dichiarata  non  fondata  con  la sentenza n. 434 del 2002, di questa
Corte, successiva all'ordinanza del Tribunale di Napoli;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso   chiedendo   la  dichiarazione  di  inammissibilita'  della
presente  questione, in quanto identica a quella decisa con la citata
sentenza n. 434 del 2002.
    Considerato   che   il  Tribunale  di  Napoli  ha  sollevato,  in
riferimento  agli  artt. 3,  32 e 38 della Costituzione, questione di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 13,  comma 8,  della  legge
27 marzo 1992, n. 257 (come sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.l.
5  giugno 1993,  n. 169,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
4 agosto    1993,    n. 271),   nell'interpretazione   datane   dalla
giurisprudenza   della   Corte   di   cassazione   nel   senso  della
attribuibilita'  del  beneficio contributivo ivi previsto ai soggetti
che  al  momento  dell'entrata  in vigore della legge n. 257 del 1992
fossero  titolari di pensione o di assegno di invalidita' e della non
riconoscibilita' del beneficio stesso a coloro che alla suddetta data
fruissero di pensione di vecchiaia o di anzianita';
        che  una questione identica a quella in oggetto, sollevata in
riferimento  agli  artt. 3,  primo  comma, e 38, secondo comma, della
Costituzione,  e' stata dichiarata non fondata da questa Corte con la
sentenza  n. 434  del 2002, successiva, come si e' detto, all'odierna
ordinanza di rimessione;
        che  quest'ultima non aggiunge profili ulteriori di doglianza
rispetto  a  quelli  gia'  esaminati  con la menzionata decisione, in
quanto  anche le censure riferite all'art. 32 della Costituzione sono
state  in  tale  sentenza  implicitamente  respinte,  dovendosi  esse
considerare   una  derivazione  dell'attribuzione  alla  disposizione
impugnata della ratio principale di offrire un beneficio di carattere
risarcitorio-indennitario  ai  lavoratori  che,  loro  malgrado, sono
stati  esposti  per  un  lungo  periodo  all'azione  di  un materiale
rivelatosi  notevolmente pericoloso per la salute, anziche' di quella
-  ritenuta,  da  questa Corte, prevalente, in conformita' con quanto
affermato  dalla  Corte  di  cassazione, con orientamento consolidato
assurto al rango di «diritto vivente» - di favorire il raggiungimento
del  diritto  alla  pensione  ai lavoratori coinvolti nel processo di
dismissione delle lavorazioni comportanti l'uso dell'amianto;
        che,   pertanto,   la   presente   questione  deve  ritenersi
manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.