IL GIUDICE DI PACE Successivamente oggi 26 marzo 2003 sono comparsi l'avv. Pierangela Ballasini per l'opponente mentre la Prefettura della Provincia di Cremona si da per costituita avendo fatto pervenire in data 7 gennaio 2003 a mezzo Polizia, compartimento Polizia stradale, sezione di Cremona la documentazione di cui all'art. 23, legge 24 novembre 1981 n. 689. Il giudice di pace, visto il ricorso ex artt. 205 e 214, d.lgs. n. 285/1992 - art. 22 legge n. 689/1981 con contestuale istanza per la sospensione del provvedimento ex ultimo comma art. 22, legge n. 699/1981, depositato in cancelleria il 30 settembre 2002 da D'Alcala' Remo opponente, contro Ministero dell'interno opposto, pronuncia la seguente ordinanza. L'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 126, comma 7, del d.lgs. n. 285/1992 cosi' come modificato dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 507/1999 va accolta in quanto non manifestamente infondata sussistendo un ragionevole dubbio sulla legittimita' costituzionale della norma impugnata. Si ritiene, infatti, che essa norma violi: a) l'art. 3 della Costituzione prevedendo una sanzione funzionalmente irragionevole nonche' iniqua se applicata in via assoluta per due mesi a prescindere dell'attivita' riparatoria del trasgressore, arrivando addirittura, come nel caso di specie, a danneggiare in maniera maggiore non il conducente non proprietario del veicolo sottoposto a fermo amministrativo, il cui unico problema sara' quello di riottenere la propria patente, bensi' il proprietario dell'automezzo che, con la violazione contestata, si puo' affermare essere stato assolutamente estraneo; b) l'art. 73 della Costituzione: per quando appresso esposto. La legge 22 marzo 2001 n. 85 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2001 dispone all'art. 2, comma 1 l'abrogazione del secondo e terzo periodo del comma 7, dell'art. 126, del nuovo codice della strada. Nelle disposizioni finali la predetta legge delega il Governo ad adottare entro nove mesi dalla sua entrata in vigore il relativo decreto legislativo. L'entrata in vigore della legge in questione risale al 15 aprile 2001 e i nove mesi sono ampiamente trascorsi. Nel caso di specie, l'opponente risulta essere stato ingiustamente spossessato del veicolo e questo solo in quanto non si e' provveduto ad abrogare l'ultima parte del secondo periodo dell'art. 126, comma 7, del codice della strada.