IL GIUDICE DI PACE

    Successivamente   oggi   26   marzo  2003  sono  comparsi  l'avv.
Pierangela  Ballasini  per  l'opponente  mentre  la  Prefettura della
Provincia  di  Cremona si da per costituita avendo fatto pervenire in
data  7 gennaio 2003 a mezzo Polizia, compartimento Polizia stradale,
sezione  di  Cremona  la  documentazione di cui all'art. 23, legge 24
novembre 1981 n. 689.
    Il  giudice  di pace, visto il ricorso ex artt. 205 e 214, d.lgs.
n. 285/1992  -  art. 22 legge n. 689/1981 con contestuale istanza per
la  sospensione  del  provvedimento  ex  ultimo  comma art. 22, legge
n. 699/1981,  depositato  in  cancelleria  il  30  settembre  2002 da
D'Alcala'  Remo  opponente,  contro  Ministero  dell'interno opposto,
pronuncia la seguente ordinanza.
    L'eccezione  di  incostituzionalita'  dell'art. 126, comma 7, del
d.lgs.  n. 285/1992  cosi' come modificato dall'art. 19, comma 3, del
d.lgs.  n. 507/1999 va accolta in quanto non manifestamente infondata
sussistendo  un  ragionevole dubbio sulla legittimita' costituzionale
della norma impugnata.
    Si ritiene, infatti, che essa norma violi:
        a)   l'art. 3  della  Costituzione  prevedendo  una  sanzione
funzionalmente  irragionevole  nonche'  iniqua  se  applicata  in via
assoluta  per  due  mesi a prescindere dell'attivita' riparatoria del
trasgressore,  arrivando  addirittura,  come  nel  caso  di specie, a
danneggiare  in  maniera  maggiore non il conducente non proprietario
del  veicolo sottoposto a fermo amministrativo, il cui unico problema
sara' quello di riottenere la propria patente, bensi' il proprietario
dell'automezzo  che,  con la violazione contestata, si puo' affermare
essere stato assolutamente estraneo;
        b) l'art. 73 della Costituzione: per quando appresso esposto.
    La  legge  22  marzo  2001  n. 85  -  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 31 marzo 2001 dispone all'art. 2, comma 1 l'abrogazione
del  secondo  e  terzo  periodo del comma 7, dell'art. 126, del nuovo
codice della strada.
    Nelle  disposizioni finali la predetta legge delega il Governo ad
adottare  entro  nove  mesi  dalla  sua entrata in vigore il relativo
decreto  legislativo.  L'entrata  in  vigore della legge in questione
risale al 15 aprile 2001 e i nove mesi sono ampiamente trascorsi.
    Nel   caso   di   specie,   l'opponente   risulta   essere  stato
ingiustamente  spossessato del veicolo e questo solo in quanto non si
e'   provveduto  ad  abrogare  l'ultima  parte  del  secondo  periodo
dell'art. 126, comma 7, del codice della strada.