Ricorso  ai  sensi  dell'art.  127, comma 2, Cost., della Regione
Marche, in persona del presidente pro tempore della giunta regionale,
a  cio'  autorizzato  con deliberazione della giunta regionale del 16
dicembre 2003 n. 1765, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Stefano
Grassi del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il suo
studio, in Roma, piazza Barberini n. 12, come da procura speciale per
atto  del notaio dott. Simonetta Sabatini di Ancona n. rep. n. 39.219
del 18 dicembre 2003;

    Contro  lo  Stato,  in  persona  del Presidente del Consiglio dei
ministri   pro-tempore   per   la   dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale  degli artt. 1, comma 2; 2, commi 1, 2, 3; 7, commi 1,
2,  3,  4; 8; 11, commi 1 e 2; 12, comma 2 del decreto legislativo 16
ottobre  2003,  n. 288  («Riordino della disciplina degli Istituti di
ricovero  e  cura  a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42,
comma  1,  della  legge  16  gennaio  2003,  n. 3»), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2003.
    1. - Premesse di fatto.
    1.1. - Il 16 ottobre 2003 e' stato emanato il decreto legislativo
n. 288  del  2003,  indicato  in  epigrafe,  con  cui  il  Governo ha
esercitato  la  delega legislativa prevista all'art. 42, primo comma,
della  legge  16  gennaio  2003, n. 3 («Disposizioni ordinamentali in
materia  di  pubblica  amministrazione»),  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2003, Suppl. ord. n. 5.
    1.2. - La Regione Marche, con ricorso notificato in data 20 marzo
2003,  ha  impugnato,  per  violazione delle competenze legislative e
regolamentari  regionali  di cui agli artt. 117 e 118 Cost., le norme
di cui agli artt. 42 e 43 della legge n. 3 del 2003.
    Tali  disposizioni sono poste al capo IX, rubricato «disposizioni
in  materia  di  tutela della salute», della legge n. 3 del 2003. Con
esse e' stata dettata la disciplina rispettivamente di «delega per la
trasformazione   degli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico  in  fondazioni» (art. 42) e di «organizzazione a rete di
istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico dedicati a
particolari  discipline» (art. 43), in materia sanitaria e di ricerca
scientifica.
    1.3.  - Il decreto legislativo n. 288 del 2003, recante «riordino
della  disciplina  degli  Istituti  di  ricovero  e  cura a carattere
scientifico,  a  norma  dell'articolo  42,  comma  1,  della legge 16
gennaio  2003,  n. 3»,  definisce  gli  istituti di ricovero e cura a
carattere  scientifico  (Capo  I,  art. 1); detta norme in materia di
forma  giuridica  degli  istituti  disponendo la trasformazione degli
stessi in fondazioni (Capo II, artt. da 2 a 6); disciplina i beni, le
attivita'  e  il  personale  (Capo  III, artt. da 7 a 12); delinea il
regime  per  il  conferimento  e  la  revoca del riconoscimento degli
istituti   (Capo  IV,  artt. 13  a  18);  detta  alcune  disposizioni
transitorie (Capo V, art. 19).
    1.4.  -  Col  presente  ricorso  la  Regione  Marche  contesta la
legittimita'   costituzionale  delle  seguenti  norme  contenute  nel
decreto legislativo n. 288 del 2003:
        art.  1,  comma  2, che, attribuisce alle regioni le funzioni
legislative  e  regolamentari connesse alle attivita' di assistenza e
ricerca  svolte  dagli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico,  riservando  al  Ministero  della  salute le funzioni di
vigilanza e controllo in tale materia;
        art.   2,   comma   1,   che   prevede   la  possibilita'  di
trasformazione   degli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico  in  fondazioni, con denominazione di «Fondazione IRCCS»;
comma  2,  che disciplina la partecipazione alle fondazioni di cui al
comma 1; comma 3, che stabilisce la durata delle fondazioni di cui al
comma  1  e ne disciplina la successione nei rapporti a seguito della
trasformazione;
        art.   7,   comma  1,  che  disciplina  la  composizione  del
patrimonio delle Fondazioni IRCCS e degli «Istituti non trasformati»;
comma  2,  che  individua  i  ricavi  delle  Fondazioni IRCCS e degli
Istituti  non  trasformati; comma 3, che regola la contabilita' delle
Fondazioni  IRCCS  e  degli  Istituti  non  trasformati; comma 4, che
prevede l'individuazione e il regime dei beni direttamente utilizzati
per  gli  scopi istituzionali da parte delle Fondazioni IRCCS e degli
Istituti non trasformati;
        art. 8, che definisce le funzioni di ricerca delle Fondazioni
IRCCS   e  degli  «Istituti  non  trasformati»  e  ne  disciplina  la
programmazione  (commi  1  e  2);  prevede  l'adozione  di  misure di
collegamento  e  sinergia con altre strutture di ricerca e assistenza
sanitaria;  disciplina  la stipulazione di accordi e convenzioni e la
partecipazione  a  consorzi  con  altri  soggetti  pubblici e privati
(comma 3), nonche' «nuove modalita' di collaborazione con ricercatori
medici  e  non  medici»  (comma 4); prevede da parte delle Fondazioni
IRCCS e degli Istituti non trasformati lo svolgimento di attivita' di
alta formazione (comma 5);
        art.  11, comma 1, che disciplina la tipologia di rapporto di
lavoro  e  il  trattamento  economico  del personale delle Fondazioni
IRCCS;  comma 2, che regola il trattamento giuridico ed economico del
personale degli Istituti non trasformati;
        art.  12,  comma  2,  che  dispone  in  tema  di procedure di
assunzione  del  personale  degli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere scientifico di diritto privato.
    1.5.  -  Piu'  in  particolare,  col  presente ricorso la Regione
Marche  contesta  la legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma
2;  2,  commi  1,  2, 3; 7, commi 1, 2, 3, 4; 8; 11, commi 1 e 2; 12,
comma 2 del decreto legislativo n. 288 del 2003, per violazione delle
competenze    legislative    regionali   nonche'   delle   competenze
regolamentari e amministrative regionali di cui agli artt. 117, commi
3, 4 e 6 e 118, commi 1 e 2 Cost., per i seguenti

                          Motivi di diritto

     I. - Illegittimita' degli artt. 1, comma 2; 2, commi 1, 2, 3; 7,
commi  1,  2,  3,  4;  8;  11,  commi 1 e 2; 12, comma 2, del decreto
legislativo  n. 288  del  2003  per  violazione degli artt. 117.e 118
Cost.
    2.  - La disciplina contenuta negli articoli impugnati, avente ad
oggetto  il  riordino  della  disciplina degli istituti di ricovero e
cura  a  carattere  scientifico,  rientra  in materia attribuita alla
competenza  legislativa  concorrente  delle  regioni,  in  quanto  si
riferisce  in  parte  alla tutela della salute, in parte alla ricerca
scientifica.
    2.1. - L'evoluzione legislativa degli istituti di ricovero e cura
a  carattere scientifico dimostra che questo settore e' riconducibile
alle materie «salute» e «ricerca scientifica».
    Secondo  la  definizione  dell'art. 42 della legge istitutiva del
Servizio  Sanitario  Nazionale  (legge 23 dicembre 1978, n. 833), gli
istituti  di  ricovero  e cura a carattere scientifico sono enti, con
personalita' giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, «che
insieme   a   prestazioni  sanitarie  di  ricovero  e  cura  svolgono
specifiche  attivita'  di  ricerca  scientifica  biomedica».  Data la
compresenza   di  assistenza  e  ricerca,  nell'ambito  del  Servizio
Sanitario Nazionale, sono state attribuite alla competenza statale le
funzioni  relative  alla  gestione  amministrativa ed alla competenza
regionale le funzioni di natura assistenziale a carattere scientifico
(le  Regioni  si  avvalgono  degli  istituti  di  ricovero  e  cura a
carattere  scientifico, ai sensi dell'art. 8 bis, comma 1, del d.lgs.
n. 502  del  1992,  nel  testo introdotto dal d.lgs. n. 229/1999, per
l'erogazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza).
    Le   norme  successive  -  di  «riordino»  del  settore  -  hanno
rafforzato,  anche  sotto  il  profilo organizzativo, l'assimilazione
degli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico  ai
corrispondenti  enti  svolgenti attivita' ospedaliera. Si puo' citare
il  decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, recante riordinamento
degli  istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nel quadro
della  piu'  generale  delega  contenuta nella legge 23 ottobre 1992,
n. 421:  in  tale  normativa  gli  istituti  vengono  sostanzialmente
assimilati, quanto a organizzazione, compiti, personale, patrimonio e
contabilita',  alle  neocostituite  Aziende  sanitarie  pubbliche, in
particolare   ospedaliere.   Gli   istituti   vengono   espressamente
qualificati come strutture e presidi ospedalieri, in quanto «ospedali
di   rilievo   nazionale  e  di  alta  specializzazione»,  e  vengono
assoggettati   alla  relativa  disciplina,  pur  nel  rispetto  delle
peculiari  finalita'  di ciascun istituto (art. 1, comma 3 del citato
d.lgs.  n. 269/1993).  Poiche'  i  regolamenti  di  attuazione  delle
disposizioni  del  d.lgs.  n. 269/1993 non sono stati successivamente
emanati  (ai  sensi dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 269
del  1993),  il  riordino  non  e'  mai  divenuto  operativo,  con la
conseguenza   che   gli   istituti  sono  rimasti  assoggettati  alla
disciplina  contenuta  nel  d.p.r.  n. 617/1980 (emanato in forza del
citato  art.  42 della legge n. 833/1978). Da allora si e' aperta per
gli  istituti una fase di disciplina transitoria, che ha dato luogo -
a   partire   dal   d.l.   30  giugno  1994,  n. 419  -  a  forme  di
commissariamento   che,   sulla   base  di  successivi  provvedimenti
normativi  d'urgenza, perdura tuttora (si veda, da ultimo, il d.l. 19
giugno 1997, n. 171).
    L'assetto  descritto  ed  i  profili evolutivi sono confermati in
tempi  piu'  recenti  dal  decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229
(c.d.   «riforma-ter»   del  Servizio  sanitario  nazionale)  che  ha
modificato  l'art.  4 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, prevedendo
la  possibilita'  di costituire o confermare gli istituti in aziende,
cui  applicare la disciplina organizzativa generale delle aziende del
Servizio  Sanitario  Nazionale,  «con le particolarita' procedurali e
organizzative  previste  dalle  disposizioni  attuative dell'art. 11,
comma  1,  lettera  b),  della  legge 15 marzo 1997, n. 59» (peraltro
anche  in  tal  caso  non  adottate)  e prevedendo comunque che, sino
all'emanazione  di  tali  disposizioni  attuative,  agli  istituti di
ricovero   e   cura   a   carattere  scientifico  si  applichino  «le
disposizioni   generali   relative   alla   dirigenza  sanitaria,  ai
dipartimenti,  alla  direzione sanitaria e amministrativa aziendale e
al collegio di direzione».
    2.2.  -  La  difficolta'  nel  definire la disciplina legislativa
degli   istituti   e'  sempre  stata  collegata  con  il  contestuale
collegamento  delle  relative attivita' sia alla ricerca scientifica,
attribuita  (secondo  le  ricostruzioni  prevalenti)  alla competenza
legislativa ed amministrativa statale, sia all'assistenza, attribuita
alla  competenza legislativa e amministrativa regionale in materia di
assistenza sanitaria e ospedaliera.
    Dopo  l'entrata in vigore della legge di revisione costituzionale
n. 3   del  2001,  che  ha  attribuito  alla  competenza  legislativa
concorrente delle regioni, sia la tutela della salute sia la «ricerca
scientifica», l'assetto degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico  deve essere oggi considerato assorbito interamente nella
competenza   regionale,   fermi   restando   ovviamente   i  principi
fondamentali della disciplina stabiliti dalla legge dello Stato.
    Nessun  rilievo,  ai  fini  della individuazione delle competenze
legislative  in  materia,  puo' assumere la natura, attribuibile agli
istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico,  di «enti
pubblici  nazionali»,  il  cui  ordinamento  e  la cui organizzazione
amministrativa potrebbe essere ricondotto alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lettera g).
    L'art.   1  del  citato  d.lgs.  269/1993  li  qualificava  «enti
nazionali»  e  l'art.  1,  comma  1,  lettera  i)  della legge delega
n. 421/1992  parlava  di  «istituti  di  rilievo  nazionale». Ma tale
qualificazione  dipendeva  dalla  natura  di enti di ricerca e quindi
riconducibili  a funzioni di livello statale. Si deve invece ritenere
-  da un lato - che la qualificazione come enti pubblici nazionali e'
stata tacitamente abrogata dall'art. 121 del d.lgs. n. 112/1998 (che,
tra  l'altro,  prevede,  al  primo  comma le funzioni dello Stato nei
confronti degli enti che operano su scala nazionale e che, al secondo
comma,   affianca  gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico agli istituti zooprofilattici sperimentali, questi ultimi
pacificamente  non  rientranti  tra gli enti pubblici nazionali); e -
dall'altro     -    si    puo'    osservare    che    l'assimilazione
dell'organizzazione  degli  istituti a quella delle Aziende sanitarie
ha  trovato  conferma,  sotto il profilo del finanziamento, nell'art.
10,  comma  1,  lettera  a)  della legge n. 133/1999, come modificato
dall'art.  83,  comma  1,  della  legge  n. 388/2000.  Se  quindi  il
carattere  «nazionale»  degli  istituti  si  ricollegava,  del  tutto
pacificamente  ed  esclusivamente, alla competenza statale in materia
di ricerca scientifica (competenza ribadita dagli artt. 121 e 125 del
menzionato  d.lgs.  112/1998), non puo' essere dubbio che la legge di
revisione costituzionale, nel momento in cui ha affidato alle Regioni
le competenze anche in tema di ricerca scientifica (non limitata alla
ricerca  afferente le sole materie di competenza regionale) ha mutato
radicalmente  i presupposti per la qualificazione degli istituti come
enti nazionali.
    2.3  -  Le  norme  elencate,  in  quanto facenti riferimento alle
materie della «tutela della salute» e della «ricerca scientifica», si
pongono  chiaramente  in  contrasto  con  il  ruolo  specificatamente
riservato  allo  Stato  nella  legislazione concorrente, ruolo che la
norma   costituzionale   limita   alla  determinazione  dei  principi
fondamentali della materia.
    Questi   limiti   costituzionali,   previsti   per   l'intervento
legislativo  statale  nelle  materie  di competenza concorrenti, sono
stati del tutto violati con l'approvazione del decreto qui impugnato.
    II. - Illegittimita' costituzionale, degli artt. 1, comma 2, e 2,
comma  1,  del  decreto  legislativo  16  ottobre  2003,  n. 288, per
violazione degli artt. 117, commi 3 e 6, e 118, commi 1 e 2. Cost.
    3.  -  L'art. 1 del decreto legislativo n. 288 del 2003 definisce
natura  e  finalita'  degli  Istituti  di ricovero e cura a carattere
scientifico  e  attribuisce  il potere legislativo e regolamentare in
materia.
    L'art.  2  del  decreto  legislativo  n. 288  del  2003 prevede e
disciplina  la  trasformazione  degli  Istituti  di ricovero e cura a
carattere scientifico in «Fondazioni IRCCS».
    3.1.  -  L'art. 1, comma 2 attribuisce alle regioni - nell'ambito
dei  principi  fondamentali  stabiliti  dalla  normativa  vigente  in
materia  di  ricerca  biomedica  e  tutela  della  salute  - funzioni
legislative  e  regolamentari connesse alle attivita' di assistenza e
di  ricerca  svolte  dagli  Istituti  di  ricovero e cura a carattere
scientifico,  «ferme restando le funzioni di vigilanza e di controllo
spettanti  al  Ministero  della  salute»  (comma 2). E' evidente come
questa   riserva,  formulata  in  termini  generici  e  astrattamente
onnicomprensivi,  di  funzioni  di vigilanza e controllo al Ministero
della  salute,  e'  suscettibile  di  escludere  qualsiasi  ulteriore
controllo da parte della regione.
    Tali  compiti  di  vigilanza  e  controllo sono con ogni evidenza
funzioni  amministrative che rientrano nell'ambito della tutela della
salute  e  ricerca scientifica, mentre il legislatore nazionale fissa
una   disciplina   esauriente   di   questa  materia,  sottraendo  la
possibilita'  di  un  esercizio coerente della competenza legislativa
regionale   e   condizionando   anche   l'esercizio   delle  funzioni
regolamentari   e   amministrative   spettanti   al   settore.   Piu'
precisamente,  le  norme  impugnate risultano lesive delle competenze
legislative   e   delle  competenze  regolamentari  e  amministrative
regionali  cosi'  come configurate dagli artt. 117 commi 3 e 6, e 118
commi  1  e 2, per la parte in cui non prevedono spazio alcuno per la
Regione  in  tema  di  disciplina  e  svolgimento  delle  funzioni di
vigilanza  e controllo sulle attivita' di ricerca e assistenza svolte
dagli  Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, profili a
loro volta rientranti nelle materie della ricerca scientifica e della
tutela  della  salute,  di competenza concorrente ex art. 117 comma 3
Cost.
    3.2.  -  Analoga  censura  puo'  essere  formulata  con  riguardo
all'art.  2  comma  1  del  decreto legislativo n. 288 del 2003. Tale
disposizione prevede e disciplina la trasformazione degli Istituti di
ricovero  e  cura  a  carattere scientifico in «Fondazioni di rilievo
nazionale»,  denominate «Fondazioni IRCCS», da effettuarsi su istanza
della  Regione  in  cui  l'Istituto ha la sede prevalente con decreto
adottato dal Ministro della Salute.
    La   funzione  di  vigilanza  sulle  Fondazioni  IRCCS  e'  pero'
attribuita  al  Ministero della salute e al Ministero dell'economia e
delle  finanze,  senza alcuna salvaguardia delle competenze regionali
in   questa   materia.   Anche  sotto  questo  profilo,  e'  evidente
l'illegittimita' della norma.
    III. - Illegittimita' costituzionale degli artt. 2 commi 2 e 3; 7
commi  1  2  3  4;  8; 12 comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre
2003,  n. 288,  per  violazione degli artt. 117, commi 3, e 6, e 118,
commi 1 e 2 Cost.
    4.  -  Nell'ambito  della  disciplina  della trasformazione degli
Istituti  di  ricovero  e cura a carattere scientifico in «Fondazioni
IRCCS»,  l'art. 2 del decreto legislativo n. 288 del 2003 individua i
fondatori  di  diritto  e  i  partecipanti delle Fondazioni IRCCS, ne
precisa la durata e dispone il trasferimento alle Fondazioni IRCCS di
rapporti,  patrimonio e personale degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico trasformati.
    L'art.  7  del decreto legislativo n. 288 del 2003 detta norme in
tema  di  patrimonio  delle  Fondazioni  IRCCS  e  degli Istituti non
trasformati.
    L'art.  8  del  decreto legislativo n. 288 del 2003 disciplina le
attivita'  di  ricerca  e  assistenza,  e la relativa programmazione,
delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati.
    L'art.  12  del  decreto  legislativo  n. 288  del  2003  afferma
l'«autonomia  giuridico-amministrativa»  degli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico di diritto privato e regola le procedure
di   assunzione   del  personale  sanitario  dipendente  presso  tali
Istituti.
    4.1. - L'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 288 del 2003
individua   puntualmente   gli  «enti  fondatori»  di  diritto  delle
Fondazioni  IRCCS,  con  riferimento  al Ministero della salute, alla
regione  e  al  comune in cui l'Istituto da trasformare in Fondazione
IRCCS ha la sede effettiva di attivita', «e, quando siano presenti, i
soggetti rappresentativi degli interessi originari».
    L'art.  2, comma 2, dispone inoltre che «enti pubblici e soggetti
privati,  che  condividano  gli  scopi  della fondazione ed intendano
contribuire  al  loro  raggiungimento, possono aderire in qualita' di
partecipanti,  purche'  in  assenza  di  conflitto  di interessi». La
disciplina  delle modalita' e delle condizioni di partecipazione, con
particolare  riferimento all'apporto partrimoniale richiesto all'atto
dell'adesione  e alla rappresentanza nel consiglio d'amministrazione,
e' demandata agli statuti delle Fondazioni IRCCS.
    L'art.  2,  comma 3, prevede che le Fondazioni IRCCS hanno durata
illimitata.  Esso dispone inoltre che i rapporti attivi e passivi, il
patrimonio  mobiliare e immobiliare, e il personale degli Istituti di
ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico  trasformati,  siano «in
assenza di oneri», trasferiti alle Fondazioni IRCCS.
    4.2.  -  L'art.  7,  comma  1,  individua  in maniera altrettanto
analitica  la  costituzione  del  patrimonio delle Fondazioni IRCCS e
degli  Istituti  non  trasformati,  con riferimento ai beni, mobili e
immobili,    di   proprieta';   ai   conferimenti   degli   eventuali
partecipanti;   ai  lasciti,  alle  donazioni,  alle  eredita'  e  le
«erogazioni  di  qualsiasi  genere,  che siano accettati dagli Organi
competenti».
    L'art.  7,  comma  2,  individua  analiticamente  i  ricavi delle
Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati, con riferimento ai
proventi  derivanti  dall'esercizio  delle  attivita'  istituzionali;
eventuali  specifici  finanziamenti pubblici e privati; i frutti e le
rendite   generati  dai  beni  non  direttamente  utilizzati  per  le
finalita'  istituzionali;  i  proventi derivanti dall'esercizio delle
«attivita'  strumentali»  di  cui  all'art. 9 del decreto legislativo
288/2003;  «i  lasciti,  le donazioni, le eredita' e le erogazioni di
qualsiasi  genere,  che siano accettati dagli Organi competenti e non
imputati a patrimonio».
    L'art.  7,  comma  3,  dispone  che  «Le  Fondazioni  IRCCS e gli
Istituti   non   trasformati   adottano   la   contabilita'  di  tipo
economico-patrimoniale».  Il  successivo  comma  4 richiede che entro
novanta  giorni  dal  loro  insediamento i consigli d'amministrazione
delle  Fondazioni IRCCS redigano lo stato patrimoniale, «individuando
i  beni  direttamente utilizzati per gli scopi istituzionali». I beni
cosi' individuati sono indisponibili e inalienabili.
    4.3.  -  L'art.  8,  comma  1, precisa che l'attivita' di ricerca
delle   Fondazioni   IRCCS  e  degli  Istituti  non  trasformati  «e'
prevalentemente  clinica e traslazionale e si distingue in corrente e
finalizzata».  Il successivo comma 2 definisce l'attivita' di ricerca
corrente, quale «diretta a sviluppare la conoscenza nell'ambito della
biomedicina e della sanita' pubblica»; nonche' l'attivita' di ricerca
finalizzata,  quale  «attuata attraverso specifici progetti e diretta
al raggiungimento dei particolari e prioritari obiettivi, biomedici e
sanitari, individuati dal Piano sanitario nazionale».
    L'art.  8,  comma  3, disciplina dettagliatamente le modalita' di
programmazione  dell'attivita'  di  ricerca  delle Fondazioni IRCCS e
degli  Istituti  non  trasformati;  in  particolare  richiede  che la
programmazione  avvenga  in  coerenza  con  il  programma  di ricerca
sanitaria  di cui all'art. 12-ter del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n. 508  («Riordino  della  disciplina  in materia sanitaria, a
norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421») e con gli
atti  di  programmazione regionale, privilegiando inoltre «i progetti
eseguibili in rete e quelli sui quali possono aggregarsi piu' enti».
    L'art.  8,  comma  4  richiede  da parte delle Fondazioni IRCCS e
degli Istituti non trasformati l'attuazione di misure di collegamento
e  sinergia  con  altre  strutture di ricerca e assistenza sanitaria,
pubbliche   e   private,   con,   le  Universita',  con  istituti  di
riabilitazione  e «con analoghe strutture a decrescente intensita' di
cura», e ne individua alcuni strumenti.
    L'art.  8,  comma  5  ammette,  per  le  Fondazioni IRCCS e degli
Istituti  non  trasformati, la possibilita', «al fine di trasferire i
risultati  della ricerca in ambito industriale», di stipulare accordi
e  convenzioni,  costituire  e/o  partecipare a consorzi, societa' di
persone  o  di  capitali, con soggetti pubblici e privati «di cui sia
accertata  la  qualificazione  e l'idoneita»; dispone inoltre che «in
nessun   caso   eventuali  perdite  dei  consorzi  e  delle  societa'
partecipate possono essere poste a carico della gestione degli enti»;
individua  infine  alcuni  profili che devono essere disciplinati dai
rapporti in questione.
    L'art. 8, comma 6, prevede che le Fondazioni IRCCS e gli Istituti
non    trasformati   possono   «sperimentare   nuove   modalita'   di
collaborazione  con ricercatori medici e non medici, anche attraverso
la  contitolarita'  di quote o azioni negli enti e societa' di cui al
comma 5».
    L'art.  8,  comma 7, dispone infine che le Fondazioni IRCCS e gli
Istituti  non  trasformati  «svolgono  attivita'  di  alta formazione
nell'ambito delle discipline e attivita' di riferimento».
    4.  4. - L'art. 12, comma 2, subordina l'assunzione del personale
presso  gli  Istituti  di  ricovero e cura a carattere scientifico di
diritto   privato   all'espletamento  di  procedure  di  selezione  e
valutazione  dei  candidati  atte a verificarne la professionalita' e
l'esperienza;  l'assunzione  viene comunque condizionata «al possesso
degli  stessi  requisiti  previsti  per  le corrispondenti qualifiche
degli enti e strutture del Servizio sanitario nazionale».
    5.  -  Nelle  disposizioni sopra elencate si identificano in modo
esaustivo  i  fondatori  di  diritto  e  i soggetti partecipanti alle
Fondazioni, IRCCS nonche' le relative modalita' di partecipazione; si
fissa  la  durata  delle Fondazioni IRCCS; si dispone puntualmente la
successione  nei rapporti giuridici degli Istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico trasformati, da parte delle Fondazioni IRCCS;
si  cataloga  analiticamente  la  costituzione  del  patrimonio e dei
ricavi  delle  Fondazioni  IRCCS e degli Istituti non trasformati; si
fissano  il  regime  di  contabilita'  e il regime giuridico dei beni
delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati; si definisce
l'attivita'  delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati,
e  se ne delineano puntualmente le modalita' di programmazione, anche
in  relazione  agli strumenti collegamento e collaborazione con altre
strutture e soggetti pubblici e privati; si stabiliscono le modalita'
per  l'assunzione  presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di diritto privato.
    Appare evidente che tutte queste disposizioni contengono norme di
dettaglio  nella  materia  delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti di
ricovero   e   cura   a  carattere  scientifico  non  trasformati  in
fondazioni,   e   non   si  limitano  alla  fissazione  dei  principi
fondamentali.  La  materia delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, in quanto riconducibile alla
tutela  della  salute e alla ricerca scientifica, rientra - come gia'
evidenziato    -   nella   competenza   legislativa   concorrente   e
regolamentare delle Regioni.
    Ed  e'  certo  che  i principi fondamentali stabiliti dalle leggi
quadro  nazionali  devono  avere  un «livello di maggior astrattezza»
rispetto   alle   regole   positivamente  stabilite  dal  legislatore
regionale  e  debbono  comunque  lasciare ampi spazi decisionali agli
organi  rappresentativi  della  comunita',  regionale,  nelle materie
affidate costituzionalmente alla loro competenza concorrente.
    Anche  ad  ammettere  che  lo  Stato  abbia  il potere di emanare
discipline  autoapplicative  di  dettaglio  nelle materie di potesta'
legislativa   concorrente,   si  deve  ricordare  che,  per  costante
giurisprudenza di questa Corte, tale potere si puo' estrinsecare solo
attraverso  norme  a  carattere cedevole rispetto agli interventi del
legislatore  regionale.  I  principi  fondamentali dovrebbero inoltre
essere  indirizzati  in  primo luogo al legislatore regionale in modo
che ne possa dare attuazione mediante la legislazione di dettaglio.
    Le  norme  richiamate  contengono,  una  disciplina  dettagliata,
autoapplicativa, non cedevole e direttamente operante, che non lascia
margine  alcuno  all'intervento  legislativo  regionale.  Le  regioni
vengono    cosi'    private    del    loro   spazio   di   intervento
costituzionalmente  garantito nella materia disciplinata dal decreto,
sacrificando  in  maniera  del  tutto  illegittima  e incoerente quel
contenuto  minimo  delle  autonomie  legislative regionali che, nelle
materie  attribuite  alla  competenza  legislativa  concorrente delle
regioni,  il  legislatore  statale  non  puo'  viceversa comprimere o
eliminare.
    Le   norme   impugnate   di   conseguenza  si  traducono  in  una
ingiustificata  invasione  dell'ambito  riservato  dalla Costituzione
alla funzione legislativa e regolamentare della regione, violando gli
artt. 117, commi 3 e 6, e 118, commi 1 e 2, Cost.
    IV. - Illegittimita' costituzionale degli artt. 2, comma 3, e 11,
commi  1  e  2,  del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, per
violazione degli artt. 117 e 118, commi 1 e 2, Cost.
    5.  -  L'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 288 del 2003
prevede  il  trasferimento  alle  Fondazioni  IRCCS,  oltre  che  dei
rapporti  e  del  patrimonio,  anche  del personale degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico trasformati.
    L'art.  11  del decreto legislativo n. 288 del 2003 disciplina il
personale  delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico non trasformati in fondazioni.
    5.1.  - L'art. 11, comma 1, dispone che nelle Fondazioni IRCCS il
rapporto  di  lavoro del personale ha natura privatistica. Si prevede
che  il  personale,  in servizio alla data della trasformazione degli
Istituti  di  ricovero  e  cura a carattere scientifico in Fondazioni
IRCCS,  mantenga  il  rapporto di lavoro di diritto pubblico ma possa
optare  per  un contratto di diritto privato. Per il personale che ha
mantenuto  il  rapporto di lavoro di diritto pubblico si applicano il
decreto   legislativo   30  dicembre  1992,  n. 502  (Riordino  della
disciplina  in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge
23  ottobre  1992,  n. 421)  e  il decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle   amministrazioni   pubbliche).   Viene  inoltre  stabilito  il
trattamento  economico  per  il  personale  di nuova assunzione e per
quello che opti per il rapporto di lavoro di diritto privato.
    L'art.  11,  comma  2, richiama l'applicazione dei citati decreti
legislativi  n. 502  del 1992 e n. 165 del 2001 al rapporto di lavoro
del  personale  degli  Istituti  non trasformati. L'art. 11, comma 2,
inoltre  integra  la  composizione  della commissione di cui all'art.
15-ter  del  decreto  legislativo  n. 502  del 1992 (tale commissione
seleziona  i  candidati  idonei,  all'attribuzione  dell'incarico  di
«direzione   di  struttura  complessa»).  Anche  negli  Istituti  non
trasformati  si  ammette  l'assunzione diretta, di diritto privato, a
tempo determinato, «per incarichi afferenti i progetti finalizzati di
ricerca sulla base di specifici requisiti di natura professionale».
    5.2.  - Si deve rilevare che la disciplina delle assunzioni e del
rapporto  di lavoro del personale presso le amministrazioni regionali
e gli enti facenti parte del Servizio Sanitario Nazionale non rientra
tra  le  materie  per  le  quali  lo  Stato  puo' esercitare potesta'
legislativa   esclusiva;   nessuna   delle   materie  elencate  nella
disposizione  di cui all'art. 117, comma 2, Cost. e' infatti in grado
di   costituire   per  il  legislatore  statale  titolo  legittimante
all'esercizio di tale potesta'.
    Al  legislatore  statale  e'  riservata la sola disciplina di cui
all'art.  117,  comma  2,  lettera  g),  Cost., relativa alla materia
«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici   nazionali»;   di   cosicche'   la  corrispondente  materia
«ordinamento  e  organizzazione  amministrativa  delle regioni, degli
enti   locali   e   degli  enti  pubblici  substatali»,  non  essendo
contemplata in nessuno degli elenchi contenuti nello stesso art. 117,
spetta  inequivocabilmente  alla competenza residuale del legislatore
regionale.
    Ne'  sarebbe  possibile  sostenere  che  le norme impugnate siano
riconducibili,  in  particolare,  alla  «determinazione  dei  livelli
essenziali  delle  prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che  devono  essere  garantiti  su  tutto  il  territorio nazionale»,
materia  riservata  allo  Stato ai sensi della lettera m) del secondo
comma   dell'art.   117   Cost.   E',   infatti,   evidente  che  la,
determinazione  dei  livelli  essenziali  per  garantire  determinati
diritti  sul  territorio  nazionale  e'  cosa del tutto diversa dalla
decisione  circa  le modalita' di effettuazione delle assunzioni e il
regime  del rapporto di lavoro di personale il cui stato giuridico e'
del  tutto assimilabile a quello del restante personale delle aziende
sanitarie regionali.
    5.3.  -  Anche qualora si dovesse ritenere che le norme impugnate
possano   essere  ricondotte  ad  ambiti  di  competenza  legislativa
concorrente,   ai   sensi  dell'art.  117,  comma  3,  Cost.  -  piu'
precisamente,   alle   materie   «tutela  della  salute»  e  «ricerca
scientifica»   -   le   stesse   sarebbero   comunque   da   ritenere
costituzionalmente illegittime per violazione dell'art. 117, comma 3,
Cost.,  per la parte in cui disciplinano, con norme non di principio,
direttamente  applicabili  da  parte  dei  destinatari e comunque non
derogabili dal legislatore regionale, una materia compresa tra quelle
affidate alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni.
    Ne'  si puo' dubitare, d'altro canto, del carattere puntuale e di
dettaglio delle disposizioni recate dall'art. 2, comma 3, e 11, commi
1  e  2.  E'  quindi evidente che, di fronte a questa disciplina, non
esiste   da  parte  del  legislatore  regionale  la  possibilita'  di
intervenire  a  livello  legislativo e amministrativo in materie che,
invece,   sono   riconducibili   alla   sua   competenza  legislativa
concorrente.
    La previsione di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo
n. 288  del  2003  del  trasferimento  del  personale  ai  nuovi enti
concretizza  dunque  un'evidente  lesione  di attribuzioni regionali.
Egualmente,  la  previsione del tipo di regime giuridico del rapporto
di  lavoro,  di cui all'art. 11, commi 1 e 2, costituisce non gia' un
principio,  ma  una  scelta operativa e organizzativa di dettaglio da
riservare necessariamente alla regione.
    Evidente   dunque   la  lesione  non  soltanto  delle  competenze
legislative  e  regolamentari  della regione, ma anche delle funzioni
amministrative,  sotto  il  profilo  della  auto-organizzazione delle
stesse da parte della regione.