Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi, 12, Roma; Nei confronti della regione Emilia-Romagna, in persona del presidente della giunta regionale, per la dichiarazione della legittimita' costituzionale della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20, recante: «Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 38» pubblicata nel supplemento straordinario del bollettino ufficiale della regione n. 156 del 21 ottobre 2003 giusta delibera del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2003, con riguardo agli artt. 12, 22, comma5; 5, comma 4: Con la legge in epigrafe la regione Emilia-Romagna ha abrogato la precedente legge 28 dicembre 1999, n. 38, e dettato norme per lo sviluppo del servizio civile nel territorio regionale. A tal fine la regione ha istituito il servizio civile regionale conformandosi alle risoluzioni dell'Organizzazione della Nazioni Unite e del Parlamento europeo in materia di obiezione di coscienza, servizio civile, corpi civili di pace, cooperazione internazionale ed assistenza umanitaria. La legge si ispira al principio di sostenere e sviluppare il servizio civile, favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, consentire alla collettivita' di fruire dell'esperienza degli anziani, sostenere le necessarie azioni di orientamento, programmazione e formazione, promuovere il senso di appartenenza alla comunita' regionale, nazionale, europea ed internazionale attraverso lo sviluppo dei progetti del servizio volontariato, valorizzare il diritto soggettivo dell'obiezione di coscienza all'arruolamento negli eserciti e promuovere la cultura della pace, della non violenza e della solidarieta'. Si propone come obiettivi di costituire e valorizzare il servizio civile regionale, garantire l'accesso al servizio regionale a tutte le persone senza distinzione di sesso di religione, di ceto, di residenza o di cittadinanza, di costituire un sistema di monitoraggio regionale, di integrare gli interventi di servizio civile nell'attuzione della legislazione regionale di settore per le materie connesse con quelle previste dalla legge, di promuovere ed incentivare nuovi progetti quali corpi civili di pace e forme alternative e non violente di intervento in situazione di crisi e di conflitto. Per il raggiungimento dei detti obiettivi la legge ha individuato adeguati strumenti oltre ad esercitare funzioni di programmazione, indirizzo e vigilanza in materia di servizio civile regionale, avvalendosi delle attivita' propositive e consultive della Consulta regionale per il servizio civile. Nel quadro di tale pur apprezzabile impianto la regione ha tuttavia ecceduto dalle proprie competenze, in violazione della normativa costituzionale, eppertanto il Governo promuove la questione di legittimita' costituzionale della normativa in epigrafe per i seguenti M o t i v i 1. - L'art. 12 della legge viola l'art. 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione. L'art. 12 della legge attribuisce alla regione la competenza a trasmettere agli uffici leva dei comuni l'elenco dei cittadini italiani che hanno prestato servizio civile volontario al fine di eventuali richiami in servizio in caso di guerra o di mobilitazione generale. Tale disposizione esula, all'evidenza, dalla competenza legislativa regionale, in quanto incide nella materia della «difesa» riservata alla competenza esclusiva statale, come previsto dalla norma costituzionale in epigrafe. 2. - Gli artt. 5, comma 4 e 22, comma 5 della legge violano l'art. 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione. L'art. 22, comma 5, della legge nella parte in cui prevede che la scelta dell'obiezione di coscienza continui ad essere tutelata dall'art. 12 della legge regionale stessa anche nel periodo di sospensione costituzionale della leva, esula dalla competenza regionale. Infatti il richiamo operato dall'art. 22, comma 5, all'art. 12 comporta che, anche quando non sara' piu' obbligatorio il servizio di leva, nel caso di eventuali richiami in servizio per guerre o mobilitazioni generali, coloro che hanno svolto servizio civile, qualificandosi obiettori di coscienza, siano assegnati alla protezione civile o alla croce rossa. In tal modo la regione, dettando disposizioni riguardandi gli obiettori di coscienza, travalica la propria competenza, incidendo nella materia «difesa e sicurezza dello Stato» che costituisce gelosa prerogativa statale alla luce della norma costituzionale in epigrafe. Analoghe argomentazioni valgono anche per l'art. 5, quarto comma, che demanda ai comuni la tutela della obiezione di coscienza «secondo le modalita' di cui all'art. 12 anche nel periodo di sospensione dell'obbligo costituzionale di leva».