IL TRIBUNALE

    Provvedendo   sull'eccezione   di  illegittimita'  costituzionale
sollevata  dalla  difesa  ai  sensi degli articoli 3, 13, 27 Cost. in
relazione  all'art. 14,  comma  5-quinquies  del  d.lgs.  n. 286/1998
introdotto  dalla  legge  n. 189/2002  nella  parte  in  cui  prevede
l'arresto  obbligatorio  dell'indagato  in  flagranza  di  reato,  ha
pronunciato la seguente ordinanza.
    Lazic  Petar e Bonescu Petru sono stati tratti in arresto in data
24  settembre  2003  in flagranza del reato di cui all'art. 14, comma
5-ter  del d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002
e presentati in data odierna davanti a questo giudice per il giudizio
di  convalida,  a  seguito di contestata inottemperanza all'ordine di
lasciare   il   territorio   dello   Stato  impartito  al  primo  con
provvedimento del questore di Lodi notificato in data 9 febbraio 2003
ed  al secondo con provvedimento del questore di Milano notificato in
data 12 settembre 2003.
    In sede di udienza il p.m. ha richiesto la convalida dell'arresto
trattandosi  di  arresto  obbligatorio,  mentre la difesa ha eccepito
l'incostituzionalita'   dell'obbligatorieta'  dell'arresto  medesimo,
richiamando  i  principi  sanciti dall'art. 13 della Costituzionae in
tema di imposizione di misure restrittive della liberta' personale.
    Il  comma  3  dell'art. 13  Cost.  prevedo  che  «solo in caso di
necessita'  e  di  urgenza ... l'autorita' di pubblica sicurezza puo'
adottare provvedimenti provvisori ...» di carattere restrittivo della
liberta' personale da sottoporsi al giudizio di convalida.
    L'art. 14,    comma    5-quinquies    della    cui   legittimita'
costituzionale si discute prevede l'arresto in flagranza per un reato
contravvenzionale  che  pare  assolutamente eccezionale rispetto alla
disciplina  ordinaria  della  materia (artt. 380 e 381 c.p.p.), cosi'
estendendo  la possibilita' di intervento coercitivo d'urgenza ad una
situazione  di  fatto  reputata  dallo  stesso  legislatore del tutto
difforme  e  meno grave di tutte le altre ipotesi gia' previste dalla
legge.  Alla  fattispecie  di  reato  in  contestazione  non  risulta
applicabile,     d'altra     parte,    alcuna    misura    cautelare:
conseguentemente,  se  il  comma  3  dell'art. 13  della Costituzione
configura   il   potere  di  iniziativa  dell'autorita'  di  pubblica
sicurezza  in  materia  come una forma eccezionale di «anticipazione»
dell'intervento  del  giudice,  nel  caso  di  specie parrebbe invece
prospettarsi  un'ipotesi  di  attribuzione  diretta alle autorita' di
polizia  di  un  autonomo  potere  di  coercizione  (potendo  privare
l'arrestato  della  liberta' personale per un tempo che arriva fino a
48  ore), soggetto si' al successivo controllo giurisdizionale ma che
non  prevede  alcun  potere  coercitivo  in  capo  al  giudice (unico
soggetto  cui la Costituzione attribuisce il potere di incidere sulla
liberta' delle persone).
    Deve  inoltre  rilevarsi  che l'art. 121 disp. att. del codice di
procedura  penale  stabilisce  al  suo  primo  comma che «il pubblico
ministero  dispone con decreto motivato che l'arrestato ... sia posto
immediatamente  in  liberta'  quando  ritiene di non dover richiedere
l'applicazione  di  misure coercitive», con la conseguenza che appare
quantomeno   illogico   prevedere   l'arresto  obbligatorio  per  una
fattispecie  contravvenzionale  la  cui  sanzione non consente misure
coercitive  e  per  la  quale lo stesso p.m. potrebbe, e ad avviso di
questo giudice dovrebbe, disporre l'immediata scarcerazione.
    Piu'  in  particolare,  in relazione alla specifica previsione di
obbligatorieta'  dell'arresto, va sottolineata l'evi-dente disparita'
di  trattamento  sussistente  tra il reato in esame e quello previsto
dai commi 13, 13-bis e 13-ter dell'art. 13 della stessa legge, in cui
si  prevedono  ipotesi  di  arresto  meramente facoltativo in ipotesi
analoghe  a  quella  in  esame  e  addirittura  in una ipotesi (comma
13-bis) sanzionata come delitto con una pena da uno a quattro anni di
reclusione per la quale sarebbero applicabili misure cautelari: anche
sotto  tale  profilo la norma qui all'esame non appare rispettosa dei
limiti  di stretta necessita' previsti dall'art. 13, comma 3, Cost. e
del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3, Cost.
    Per  tali motivi ritiene questo giudice che sussistano seri dubbi
di  legittimita' costituzionale della norma esaminata con riferimento
alla  previsione di un potere-dovere di arresto in flagranza di reato
per  un  fatto  che  non  consente  l'applicazione  di  alcuna misura
cautelare,  e  comunque  rispetto  alla configurazione di tale potere
come «obbligatorio».
    Ne  consegue  la  necessita' di sospendere il procedimento per le
valutazioni  della  Corte ostituzionale e di rimettere immediatamente
in  liberta' gli indagati in mancanza di titolo detentivo, non avendo
chiesto il p.m. alcuna misura cautelare, non prevista dalla legge per
il caso di specie.
    Sussistono   i   presupposti   per   concedere   il   nulla  osta
all'espulsione degli arrestati.