LA CORTE DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza, sul ricorso proposto da: Bertini Umberto, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Belloni, 88, presso l'avv. Giulio Prosperetti con l'avv. Aldo Santilli del Foro di Pisa che lo rappresenta e difende giusta delega in atti, ricorrente; Contro Comune di Pisa in persona del dirigente di settore, elettivamente domiciliato in Roma, via del Foro Traiano 1/A, presso l'avv. Enrico Buglielli con l'avv. Stefano Borsacchi del Foro di Pisa, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti, controricorrente; avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1349 del 18 luglio 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 settembre 2003 dal Relatore Cons. Luigi Macioce; udito l'avv. Buglielli 1) che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il p.m., in persona del sostituto procuratore generale dott. Carlo Destro che ha concluso per il rigetto. R i l e v a Bertini Umberto - assegnatario dal 1972 di alloggio ATER (gia' IACP) di Pisa - con citazione 19 febbraio 1996 conveniva innanzi al pretore di Pisa il comune di quella citta' impugnando l'ordinanza 20 dicembre 1995 con la quale il Sindaco aveva dichiarato la sua decadenza dall'assegnazione dell'alloggio ai sensi degli artt. 5, lett. d) e 38 lett. d) della legge regionale Toscana 4 maggio 1989, n. 25, con riguardo all'acquisto, da parte del coniuge Barboncini Luisa, di un appartamento di mq 78 in comune di San Giuliano Terme. Deduceva l'illegittimita' dell'ordinanza e la insussistenza del requisito per pronunziare la decadenza. Costituitosi il comune, il pretore adito, espletata C.T.U. con sentenza 1° aprile 1999 rigettava l'opposizione. La sentenza era impugnata dal Bertini che ribadiva la nullita' dell'ordinanza per violazione dell'art. 7, legge n. 241/1990, l'impossibilita' di applicare ad un rapporto, che non prevedeva siffatta causa di decadenza, la sopravvenuta previsione dell'art. 38, l.r. Toscana 25/1989, l'erroneita' delle conclusioni peritali sul valore dell'immobile acquistato dalla Barboncini. Costituitosi il comune e sollevata dal Bertini, nelle conclusioni in appello, questione di illegittimita' costituzionale delle norme regionali con riguardo agli artt. 3, 117, 118 Cost., l'adito tribunale con sentenza 18 luglio 2000 rigettava l'impugnazione. Affermava il tribunale in motivazione (per quel che rileva in questa sede): che erano manifestamente infondate le eccezioni di illegittimita' costituzionale delle norme regionali sollevate dall'appellante; che era indiscutibile la ritualita' del procedimento adottato; che era non rilevante il fatto che la normativa regionale fosse sopravvenuta al contratto di locazione del 1972 posto che lo stesso contratto espressamente richiamava le norme vigenti e future e che comunque la fase privatistica del rapporto doveva attuare gli scopi sociali delle norme, come rammentato dal S.C.; che in ordine alle valutazioni peritali la evidente larga sproporzione tra valore accertato e valore consentito dispensava dallo specifico esame delle contestazioni. Per la cassazione di tale sentenza il Bertini ha proposto ricorso il 22 gennaio 2001 al quale ha resistito il comune con controricorso 18 ottobre 2001. Entrambe le parti hanno depositato memorie ed il difensore del comune ha discusso oralmente. Con unico articolato motivo di censura il Bertini ha denunziato la violazione degli artt. 16 e 17, d.P.R. n. 1035/1972, 38, comma 1, lett. d) e 5, comma 1, lettere c)e d), l.r. Toscana 25/1989, 11 e 12 prel. e 132 c.c. sottolineando: sotto un primo profilo, come ad un raporto instaurato il 12 ottobre 1972 sotto il vigore del d.P.R. 1035/1972 (che non prevedeva la rilevanza di proprieta' immobiliari) ed in assenza di alcun richiamo contrattuale, non potesse applicarsi la sopravvenuta normativa regionale a pena di veder leso il principio di buona fede; sotto un secondo profilo, come, ove pur fosse ritenuto l'inserimento ex lege delle sopravvenute norme regionali, nondimeno dette norme non potrebbero ricevere piu' alcuna applicazione posto che: 1) le identiche disposizioni della successiva l.r. 96/1996 erano state dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale con sentenza 299/2000 con la conseguenza per la quale, avendo la norma del 1996 abrogato quella del 1989, l'incostituzionalita' della seconda non avrebbe determinato la reviviscenza della prima si' che sarebbe rimasto privo di titolo il provvedimento di decadenza; 2) la normativa del 1989, in tesi applicabile, avrebbe comunque direttamente violato l'art. 3 Cost., da un canto contenendo irragionevole richiamo al parametro del valore locativo ex lege 392/1978 (affatto inattuale e superato, dopo la legge 431/1998) dall'altro canto limitando la ragione della decadenza alla possidenza di immobili abitativi e non di immobili destinati a reddito o di altri cespiti mobiliari. Alle eccezioni ed ai rilievi della parte ricorrente il comune ha contrapposto le sue argomentazioni a sostegno della decisione impugnata. O s s e r v a Ritiene il Collegio che la questione di costituzionalita' delle norme regionali applicate dal Sindaco del comune di Pisa per la pronunzia in data 20 dicembre 1995 della decadenza dal rapporto di assegnazione del Bertini (artt. 5, comma 1, lett. d) e 38 lett. d), l.r. Toscana 4 maggio 1989, n. 25) sia rilevante nel giudizio e non manifestamente infondata, per la violazione del parametro di cui all'art. 3 Cost. sotto il profilo della irragionevole scelta del criterio di ragguaglio del «valore locativo» degli immobili assunti a confronto (quello oggetto dei diritti reali acquisiti e quello dell'alloggio «adeguato» assunto a parametro) individuandolo negli indici di cui alla legge n. 392/1978, oramai superati dalle norme di cui alla legge 431/1998 ed inidonei alla rilevazione degli effettivi, e nel tempo variabili, dati del mercato. Esaminando sinteticamente le ragioni dei teste' sintetizzati profili della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, si osserva: 1. - Le norme regionali del 1989 vengono in applicazione nella controversia sottoposta - sotto il profilo della regula juris costituente titolo dell'esercitato potere di dichiarare la decadenza - senza che possa rilevare ne' la loro sopravvenienza nel corso di un rapporto costituito nel 1972 ne' l'assenza di alcun richiamo autorizzatorio posto nella fonte negoziale, posto che, come piu' volte ribadito da questa Corte, si tratta di un legittimo intervento del legislatore - assunto a tutela del bene pubblico e dei fini sociali caratterizzanti l'assegnazione di alloggi di ERP - che ha regolato le condizioni di permanenza del rapporto lasciando integro l'atto di assegnazione (Cass. 1304/1999 - 1851/01 - 3385/01); 2. - Le ridette norme ricevono poi indiscutibile applicazione ratione temporis alla decadenza disposta il 20 dicembre 1995, a nulla rilevando ne' la loro abrogazione ad opera della l.r. Toscana 96/96 ne' - men che meno - la dichiarazione di incostituzionalita' degli artt. 5 comma 1 e 35 comma 1, lett. d), di tale legge adottata da Corte cost. 299/2000: ed invero, se la vicenda afferente la perdita da parte del Bertini del requisito di assegnazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. d), l.r. Toscana 25/1989 (perdita ben anteriore al provvedimento 20 dicembre 1995 che ebbe a riconnettervi la decadenza a norma dell'art. 38, lettera d) della stessa legge) non puo' che restare insensibile alla abrogazione di tali norme disposta dall'art. 40, comma 6, della l.r. Toscana 20 dicembre 1996, n. 96, altrettanto indifferenti appaiono le vicende che attinsero tale normativa (sostanzialmente riproducente le disposizioni della legge regionale del 1989 per la parte che qui rileva). Da un canto, gli effetti dell'incostituzionalita' dichiarata degli artt. 5, comma 1 e 35, comma 1, lettera d), di tale legge restano circoscritti ai rapporti che, ratione temporis, da tali norme ricevevano disciplina; dall'altro canto dopo la pronuncia di incostituzionalita' 299/2000 la Regione Toscana non ha adottato alcuna norma regionale di riformulazione dei parametri di cui trattasi, per avventura idonea a costituire regula iuris superveniens anche per i rapporti disciplinati dalle norme del 1989 ma non definiti, essendo state in materia promulgate solo le anteriori leggi regionali 30/1997 e 45/1998 che non intervengono sui parametri in discorso. 3. -La rilevanza della sottoposta questione va infine affermata anche con riguardo alla mancata formazione - nel procedimento che occupa - di preclusioni al suo esame in sede di legittimita' (ex multis Cass. 13839/2002 - 14859/2001 - 2288/2001 - 5240/2000), posto che la congruita' del parametro normativo, affermata dal primo giudice, e' stata negata dall'appellante ed espressamente sottoposta allo scrutinio di non manifesta infondatezza della Corte fiorentina che, con sintetici argomenti, impugnati, ha adottato pronunzia negativa. 4. - Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il dubbio di incostituzionalita' non puo' trovare alcun sostegno nelle considerazioni (formulate dal ricorrente) afferenti l'irragionevolezza della mancata previsione di decadenza per la disponibilita' di immobili non abitativi o di altri generi di patrimonio, posto che il legislatore regionale, come non valutato dal ricorrente, ha ben considerato la rilevanza ostativa alla assegnazione od alla permanenza della stessa costituita da siffatte disponibilita', la' dove, con previsione assolutamente ragionevole, le ha ritenute rilevanti come elementi produttivi del reddito soglia per l'accesso all'assegnazione ed a quello, superiore, previsto per la sua conservazione (art. 5, lett. f) ed artt. 38, lett. e) e 39 comma 21, legge 25/1989). 5. - Sussiste, invece, ed in grado elevato, il dubbio di incostituzionalita' delle norme applicate con riguardo al profilo di irragionevolezza insito nella sopravvenuta inidoneita' del «valore locativo» ritraibile dai parametri di cui alla legge 392/1978 a fungere da criterio di comparazione tra alloggio acquisito nella disponibilita' dell'assegnatario ed alloggio adeguato alle esigenze dell'assegnatario stesso, una volta che la liberalizzazione dei canoni (intrapresa con la legge n. 359/1992 e compiuta con la riforma di cui alla legge n. 431/1998) abbia ridato al mercato il governo dei valori locativi (come affermato con chiarezza da Corte cost. 176 e 299 del 2000). Alle considerazioni contenute nella decisione 299/2000 della Corte delle leggi, e relative alle norme della l.r. Toscana 96/1996 affatto analoghe, per quel che rileva, a quelle del 1989 qui in incidentale esame, appare a questo Collegio opportuno aggiungere che, se ben puo' il legislatore regionale - nell'individuare i parametri sui quali fondare il ragguaglio tra alloggio disponibile ed alloggio adeguato - scegliere criteri oggettivi e generali (onde sottrarre il ragguaglio stesso all'incertezza del confronto tra casistiche e comparazioni locali), non puo' piu' individuarli, senza impingere contro il canone della ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., in una normativa abrogata e socialmente scomparsa ma deve dettare norme che in qualche misura recepiscano i reali equilibri del mercato. Sussistendo pertanto le condizioni della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione, il Collegio dichiara in tal senso e, sospeso il procedimento, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e l'adozione delle comunicazioni di legge. 1) con delega dell'avv. Borsacchi.