LA CORTE DI CASSAZIONE

    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza, sul ricorso proposto da:
Bertini  Umberto,  elettivamente domiciliato in Roma, via G. Belloni,
88,  presso  l'avv.  Giulio  Prosperetti con l'avv. Aldo Santilli del
Foro  di  Pisa  che  lo  rappresenta e difende giusta delega in atti,
ricorrente;
    Contro  Comune  di  Pisa  in  persona  del  dirigente di settore,
elettivamente  domiciliato  in Roma, via del Foro Traiano 1/A, presso
l'avv.  Enrico  Buglielli  con  l'avv.  Stefano Borsacchi del Foro di
Pisa,   che   lo   rappresenta  e  difende  giusta  delega  in  atti,
controricorrente;  avverso  la  sentenza  della  Corte  d'appello  di
Firenze n. 1349 del 18 luglio 2000.
    Udita  la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24 settembre  2003  dal  Relatore  Cons.  Luigi Macioce; udito l'avv.
Buglielli 1) che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il p.m., in
persona  del sostituto procuratore generale dott. Carlo Destro che ha
concluso per il rigetto.

                             R i l e v a

    Bertini  Umberto  -  assegnatario dal 1972 di alloggio ATER (gia'
IACP)  di  Pisa - con citazione 19 febbraio 1996 conveniva innanzi al
pretore  di  Pisa  il  comune di quella citta' impugnando l'ordinanza
20 dicembre  1995  con  la  quale  il Sindaco aveva dichiarato la sua
decadenza  dall'assegnazione  dell'alloggio  ai  sensi degli artt. 5,
lett. d)  e  38 lett. d) della legge regionale Toscana 4 maggio 1989,
n. 25,  con  riguardo  all'acquisto,  da parte del coniuge Barboncini
Luisa,  di  un appartamento di mq 78 in comune di San Giuliano Terme.
Deduceva  l'illegittimita'  dell'ordinanza  e  la  insussistenza  del
requisito per pronunziare la decadenza.
    Costituitosi  il  comune,  il pretore adito, espletata C.T.U. con
sentenza  1° aprile  1999  rigettava  l'opposizione.  La sentenza era
impugnata  dal  Bertini  che  ribadiva la nullita' dell'ordinanza per
violazione   dell'art. 7,   legge  n. 241/1990,  l'impossibilita'  di
applicare  ad  un  rapporto,  che  non  prevedeva  siffatta  causa di
decadenza,  la  sopravvenuta  previsione  dell'art. 38,  l.r. Toscana
25/1989,   l'erroneita'   delle   conclusioni   peritali  sul  valore
dell'immobile acquistato dalla Barboncini.
    Costituitosi il comune e sollevata dal Bertini, nelle conclusioni
in  appello,  questione  di illegittimita' costituzionale delle norme
regionali   con  riguardo  agli  artt. 3,  117,  118  Cost.,  l'adito
tribunale  con  sentenza  18 luglio  2000  rigettava  l'impugnazione.
Affermava  il tribunale in motivazione (per quel che rileva in questa
sede):   che   erano   manifestamente   infondate   le  eccezioni  di
illegittimita'   costituzionale   delle   norme  regionali  sollevate
dall'appellante; che era indiscutibile la ritualita' del procedimento
adottato;  che  era non rilevante il fatto che la normativa regionale
fosse  sopravvenuta  al  contratto di locazione del 1972 posto che lo
stesso contratto espressamente richiamava le norme vigenti e future e
che  comunque  la  fase  privatistica del rapporto doveva attuare gli
scopi  sociali  delle  norme, come rammentato dal S.C.; che in ordine
alle  valutazioni  peritali la evidente larga sproporzione tra valore
accertato  e valore consentito dispensava dallo specifico esame delle
contestazioni.
    Per la cassazione di tale sentenza il Bertini ha proposto ricorso
il  22 gennaio 2001 al quale ha resistito il comune con controricorso
18 ottobre  2001.  Entrambe  le  parti hanno depositato memorie ed il
difensore del comune ha discusso oralmente.
    Con  unico  articolato motivo di censura il Bertini ha denunziato
la  violazione degli artt. 16 e 17, d.P.R. n. 1035/1972, 38, comma 1,
lett.  d) e 5, comma 1, lettere c)e d), l.r. Toscana 25/1989, 11 e 12
prel. e 132 c.c. sottolineando:
        sotto  un  primo  profilo,  come  ad un raporto instaurato il
12 ottobre  1972  sotto  il  vigore  del  d.P.R.  1035/1972  (che non
prevedeva  la  rilevanza  di proprieta' immobiliari) ed in assenza di
alcun  richiamo  contrattuale, non potesse applicarsi la sopravvenuta
normativa regionale a pena di veder leso il principio di buona fede;
        sotto  un  secondo  profilo,  come,  ove  pur  fosse ritenuto
l'inserimento  ex  lege delle sopravvenute norme regionali, nondimeno
dette  norme  non  potrebbero ricevere piu' alcuna applicazione posto
che:
          1) le  identiche disposizioni della successiva l.r. 96/1996
erano  state  dichiarate  incostituzionali dalla Corte costituzionale
con  sentenza  299/2000  con  la  conseguenza per la quale, avendo la
norma  del 1996 abrogato quella del 1989, l'incostituzionalita' della
seconda  non  avrebbe determinato la reviviscenza della prima si' che
sarebbe rimasto privo di titolo il provvedimento di decadenza;
          2)  la  normativa  del  1989,  in tesi applicabile, avrebbe
comunque  direttamente violato l'art. 3 Cost., da un canto contenendo
irragionevole  richiamo  al  parametro  del  valore  locativo ex lege
392/1978  (affatto  inattuale  e  superato,  dopo  la legge 431/1998)
dall'altro canto limitando la ragione della decadenza alla possidenza
di  immobili  abitativi  e  non  di immobili destinati a reddito o di
altri cespiti mobiliari.
    Alle  eccezioni ed ai rilievi della parte ricorrente il comune ha
contrapposto   le  sue  argomentazioni  a  sostegno  della  decisione
impugnata.

                            O s s e r v a

    Ritiene  il  Collegio che la questione di costituzionalita' delle
norme  regionali  applicate  dal  Sindaco  del  comune di Pisa per la
pronunzia  in  data  20 dicembre 1995 della decadenza dal rapporto di
assegnazione  del  Bertini (artt. 5, comma 1, lett. d) e 38 lett. d),
l.r.  Toscana  4 maggio 1989, n. 25) sia rilevante nel giudizio e non
manifestamente  infondata,  per  la  violazione  del parametro di cui
all'art. 3  Cost.  sotto  il  profilo  della irragionevole scelta del
criterio di ragguaglio del «valore locativo» degli immobili assunti a
confronto  (quello  oggetto  dei  diritti  reali  acquisiti  e quello
dell'alloggio  «adeguato»  assunto  a parametro) individuandolo negli
indici  di cui alla legge n. 392/1978, oramai superati dalle norme di
cui alla legge 431/1998 ed inidonei alla rilevazione degli effettivi,
e nel tempo variabili, dati del mercato.
    Esaminando  sinteticamente  le  ragioni  dei  teste' sintetizzati
profili della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione,
si osserva:
        1.  -  Le  norme  regionali  del 1989 vengono in applicazione
nella  controversia  sottoposta - sotto il profilo della regula juris
costituente  titolo dell'esercitato potere di dichiarare la decadenza
- senza che possa rilevare ne' la loro sopravvenienza nel corso di un
rapporto   costituito  nel  1972  ne'  l'assenza  di  alcun  richiamo
autorizzatorio  posto  nella  fonte  negoziale,  posto che, come piu'
volte  ribadito da questa Corte, si tratta di un legittimo intervento
del  legislatore  -  assunto  a  tutela  del bene pubblico e dei fini
sociali  caratterizzanti  l'assegnazione  di  alloggi di ERP - che ha
regolato  le  condizioni di permanenza del rapporto lasciando integro
l'atto di assegnazione (Cass. 1304/1999 - 1851/01 - 3385/01);
        2. - Le ridette norme ricevono poi indiscutibile applicazione
ratione temporis alla decadenza disposta il 20 dicembre 1995, a nulla
rilevando  ne'  la loro abrogazione ad opera della l.r. Toscana 96/96
ne'  -  men  che meno - la dichiarazione di incostituzionalita' degli
artt. 5  comma  1  e  35 comma 1, lett. d), di tale legge adottata da
Corte  cost.  299/2000: ed invero, se la vicenda afferente la perdita
da parte del Bertini del requisito di assegnazione di cui all'art. 5,
comma  1,  lett.  d),  l.r. Toscana 25/1989 (perdita ben anteriore al
provvedimento  20 dicembre 1995 che ebbe a riconnettervi la decadenza
a  norma  dell'art. 38,  lettera  d) della stessa legge) non puo' che
restare   insensibile   alla   abrogazione  di  tali  norme  disposta
dall'art. 40,  comma  6,  della l.r. Toscana 20 dicembre 1996, n. 96,
altrettanto  indifferenti  appaiono  le  vicende  che  attinsero tale
normativa  (sostanzialmente  riproducente le disposizioni della legge
regionale  del  1989  per  la parte che qui rileva). Da un canto, gli
effetti  dell'incostituzionalita' dichiarata degli artt. 5, comma 1 e
35,  comma  1,  lettera  d),  di  tale  legge restano circoscritti ai
rapporti  che, ratione temporis, da tali norme ricevevano disciplina;
dall'altro canto dopo la pronuncia di incostituzionalita' 299/2000 la
Regione   Toscana   non   ha   adottato  alcuna  norma  regionale  di
riformulazione  dei parametri di cui trattasi, per avventura idonea a
costituire   regula   iuris   superveniens   anche   per  i  rapporti
disciplinati  dalle  norme del 1989 ma non definiti, essendo state in
materia  promulgate  solo  le  anteriori  leggi  regionali  30/1997 e
45/1998 che non intervengono sui parametri in discorso.
    3.  -La  rilevanza della sottoposta questione va infine affermata
anche  con  riguardo  alla  mancata formazione - nel procedimento che
occupa  -  di  preclusioni  al  suo esame in sede di legittimita' (ex
multis  Cass. 13839/2002 - 14859/2001 - 2288/2001 - 5240/2000), posto
che  la  congruita'  del  parametro  normativo,  affermata  dal primo
giudice,  e' stata negata dall'appellante ed espressamente sottoposta
allo  scrutinio  di non manifesta infondatezza della Corte fiorentina
che,  con  sintetici  argomenti,  impugnati,  ha  adottato  pronunzia
negativa.
    4.  -  Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il
dubbio  di  incostituzionalita' non puo' trovare alcun sostegno nelle
considerazioni      (formulate      dal     ricorrente)     afferenti
l'irragionevolezza  della  mancata  previsione  di  decadenza  per la
disponibilita'  di  immobili  non  abitativi  o  di  altri  generi di
patrimonio, posto che il legislatore regionale, come non valutato dal
ricorrente,   ha   ben   considerato   la   rilevanza  ostativa  alla
assegnazione  od  alla permanenza della stessa costituita da siffatte
disponibilita',  la'  dove, con previsione assolutamente ragionevole,
le  ha ritenute rilevanti come elementi produttivi del reddito soglia
per  l'accesso  all'assegnazione ed a quello, superiore, previsto per
la  sua  conservazione  (art. 5,  lett. f) ed artt. 38, lett. e) e 39
comma 21, legge 25/1989).
    5.  -  Sussiste,  invece,  ed  in  grado  elevato,  il  dubbio di
incostituzionalita'  delle norme applicate con riguardo al profilo di
irragionevolezza  insito  nella  sopravvenuta inidoneita' del «valore
locativo»  ritraibile  dai  parametri  di  cui  alla legge 392/1978 a
fungere  da  criterio  di  comparazione  tra alloggio acquisito nella
disponibilita'  dell'assegnatario  ed alloggio adeguato alle esigenze
dell'assegnatario  stesso,  una  volta  che  la  liberalizzazione dei
canoni (intrapresa con la legge n. 359/1992 e compiuta con la riforma
di cui alla legge n. 431/1998) abbia ridato al mercato il governo dei
valori  locativi  (come  affermato con chiarezza da Corte cost. 176 e
299 del 2000). Alle considerazioni contenute nella decisione 299/2000
della  Corte  delle  leggi,  e relative alle norme della l.r. Toscana
96/1996  affatto analoghe, per quel che rileva, a quelle del 1989 qui
in  incidentale  esame, appare a questo Collegio opportuno aggiungere
che,  se  ben  puo'  il  legislatore  regionale  - nell'individuare i
parametri sui quali fondare il ragguaglio tra alloggio disponibile ed
alloggio  adeguato  -  scegliere  criteri  oggettivi e generali (onde
sottrarre  il  ragguaglio  stesso  all'incertezza  del  confronto tra
casistiche  e comparazioni locali), non puo' piu' individuarli, senza
impingere  contro  il  canone  della ragionevolezza di cui all'art. 3
Cost.,  in  una  normativa  abrogata  e socialmente scomparsa ma deve
dettare norme che in qualche misura recepiscano i reali equilibri del
mercato.
    Sussistendo  pertanto  le  condizioni della rilevanza e della non
manifesta  infondatezza  della questione, il Collegio dichiara in tal
senso  e, sospeso il procedimento, dispone la trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale e l'adozione delle comunicazioni di legge.
          1) con delega dell'avv. Borsacchi.