IL TRIBUNALE

    Pronunziando   nel   procedimento  penale  a  carico  di  Antonio
Cusumano, imputato, tra l'altro, del reato di cui all'art. 171-octies
della  legge  22 aprile  1941,  n. 633,  «perche'  utilizzava per uso
privato   apparati   atti   alla   decodificazione   di  trasmissioni
audiovisive  ad  accesso  condizionato  (c.d.  «smart  card» idonee a
decodificare programmi di Tele+)»;

                            O s s e r v a

    Con  la  presente  ordinanza  si  intende  sollevare d'ufficio la
questione   di  costituzionalita'  dell'art. 171-octies  della  legge
n. 633   del   1941,   per   sospetta  violazione  dell'art. 3  della
Costituzione.
    1.  -  L'art. 17  della legge 18 agosto 2000, n. 248, ha inserito
nel  testo  della  legge  n. 633  del  1941  (Protezione  del diritto
d'autore   e   di   altri   diritti   connessi   al   suo  esercizio)
l'art. 171-octies, il quale sanziona penalmente, qualora il fatto non
costituisca  piu'  grave reato, «chiunque a fini fraudolenti produce,
pone  in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per
uso  pubblico  e  privato  apparati  o  parti  di  apparati atti alla
decodificazione  di  trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato
effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica
che  digitale»,  precisando che «si intendono ad accesso condizionato
tutti  i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere
informa  tale  da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi
chiusi  di  utenti  selezionati dal soggetto che effettua l'emissione
del  segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la
fruizione di tale servizio».
    L'art. 6  del  successivo  decreto  legislativo  15 novembre 2000
n. 373,  attuativo  della  direttiva CEE n. 98/1984 in tema di tutela
dei  servizi  ad  accesso  condizionato  e  dei  servizi  di  accesso
condizionato,  punisce, invece, con sanzione amministrativa «chiunque
pone  in  essere  una delle attivita' illecite di cui all'art. 4», il
quale,  dal canto suo, vieta «a) la fabbricazione, l'importazione, la
distribuzione,  la  vendita,  il  noleggio ovvero il possesso ai fini
commerciali  di  dispositivi  di  cui all'art. 1 comma 1 lett. g); b)
l'installazione, la manutenzione o la sostituzione a fini commerciali
di  dispositivi  di cui all'art. 1 comma 1 lett. g); c) la diffusione
con  ogni  mezzo  di  comunicazioni  commerciali  per  promuovere  la
distribuzione  e l'uso di dispositivi di cui all'art. 1 comma 1 lett.
g)»:    detti    dispositivi    essendo   costituiti   da   qualunque
«apparecchiatura  o programma per elaboratori elettronici concepiti o
adattati  al  fine  di  rendere  possibile  l'accesso  ad un servizio
protetto  in forma intelligibile senza l'autorizzazione del fornitore
del servizio».
    L'art. 1  del  decreto  legislativo  n. 373  del  2000 definisce,
inoltre,   il  «servizio  protetto»  come  «un  servizio  ad  accesso
condizionato o un servizio di accesso condizionato», laddove:
        per  «servizio  ad accesso condizionato» deve intendersi «uno
dei  seguenti  servizi  se forniti a pagamento mediante un sistema di
accesso   condizionato:   1)   trasmissioni   televisive   cioe'   le
trasmissioni  via  cavo  o via radio anche via satellite di programmi
televisivi  destinati  al  pubblico; 2) trasmissioni sonore, cioe' le
trasmissioni  via cavo o via radio, anche via satellite, di programmi
sonori   destinati   al   pubblico;   3)   servizi   delle   societa'
dell'informazione,  ovvero  qualsiasi servizio fornito a distanza per
via  elettronica  ed  a  richiesta  individuale di un destinatario di
servizi»;
        per  «servizio  di  accesso condizionato» deve intendersi «il
servizio  di  fornitura  di un accesso condizionato ai servizi di cui
alla  lettera  b)»,  ovvero  quelli  «ad  accesso condizionato» sopra
elencati;
        per  «accesso  condizionato»  deve  intendersi «ogni misura e
sistema  tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al
servizio   protetto  sia  subordinato  a  preventiva  ed  individuale
autorizzazione da parte del fornitore del servizio».
      L'entrata  in  vigore  del decreto legislativo 15 novembre 2000
n. 373  ha,  dunque,  posto  il problema della depenalizzazione della
fattispecie  di  cui all'art. 171-octies legge n. 633 del 1941: ed in
tal  senso  si  sono  indirizzate  le prime pronunzie di legittimita'
(cfr.  Cass.,  sez.  III,  9 novembre  2001,  Capra;  Cass. sez. III,
17 maggio  2002,  Guida;  Cass.,  sez.  V, 29 maggio 2002, Mammoliti;
Cass.,  sez.  II,  11 giugno  2002,  Bisignani),  sino a che la Terza
sezione penale, dubitando della correttezza della soluzione proposta,
ha rimesso l'esame della questione alle sezioni unite.
    Risolvendo  l'insorgente  contrasto giurisprudenziale, il supremo
consesso - con sentenza in data 18 dicembre 2002, n. 33, Scuncia - ha
proceduto  ad  un'articolata  analisi  delle  previsioni  punitive  a
confronto,  ed  ha  rilevato,  in primo luogo, che «la definizione di
«servizio  ad  accesso condizionato» di cui all'art. 171-octies legge
n. 633/41  diverge  da  quella datane dall'art. 1 decreto legislativo
n. 373/2000,  la  prima  prescindendo  dalla imposizione di un canone
(ovvero  dal  pagamento  di  un  corrispettivo)  per la fruizione del
servizio  e  riferendosi  espressamente  la  seconda  ai soli servizi
forniti  a  pagamento»;  in  secondo  luogo,  «che  l'art. l71-octies
concerne  esclusivamente la protezione delle trasmissioni audiovisive
ad  accesso  condizionato  mentre l'art. 1 decreto legislativo cit. -
vedi  comma 1 lett. b) - riguarda «i servizi ad accesso condizionato»
o  «protetti»  in  generale,  dei  quali le trasmissioni di programmi
televisivi destinati al pubblico costituiscono solo una specie, donde
l'evidente  maggior  ambito applicativo della piu' recente normativa,
munita  di  sanzione  amministrativa,  rispetto  a  quella  anteriore
penalmente sanzionata».
    Sulla  base di tali premesse, le sezioni unite procedevano quindi
a  comparare  le  condotte  tipiche  contemplate dalle due normative,
rilevando:
        sovrapponibilita'  ed omologabilita' concettuale o, comunque,
sotanziale   assimilabilita'   tra  i  termini  «produce»,  «pone  in
vendita», «importa», «promuove» ed «installa», contenuti nel precetto
dell'art. 171-octies della legge n. 633 del 1941, e, rispettivamente,
i  termini «fabbricazione», «vendita», «importazione», «diffusione di
comunicazioni  commerciali  per  promuovere  ..»  ed «installazione»,
contenuti nel precetto dell'art. 4 del decreto legislativo n. 373 del
2000;
        non  corrispondenza:  nella  seconda  norma,  delle  condotte
tipizzate  nella  prima con i termini «modifica» ed «utilizza per uso
pubblico  e  privato»; e, nella prima norma, delle condotte tipizzate
nella   seconda   con   i  termini  di  «distribuzione»,  «noleggio»,
«possesso»,     «manutenzione»    e    «sostituzione»,    salva    la
riconducibilita'  della  «distribuzione» alla «messa in vendita» e la
presupposizione od implicazione di una situazione di «possesso» nella
maggior parte delle condotte tipiche di cui alla prima disposizione.
    La    Corte    ravvisava,    inoltre,    sostanziale    identita'
rappresentativa  tra  gli  «apparati  o  parti  di apparato atti alla
decodificazione  di  trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato
...»  e le «apparecchiature o ( programmi per elaboratori elettronici
concepiti  o  adattati  al  fine di rendere possibile l'accesso ad un
servizio protetto ...», oggetto materiale rispettivamente della prima
e della seconda norma.
    Quanto    all'elemento    psicologico,   i   «fini   fraudolenti»
caratterizzanti  le  condotte  previste  dall'art. 171-octies,  per i
quali  «devono  intendersi quelli volti ad artificiosamente eludere i
sistemi  di  codificazione  dei segnali audiovisivi, desati ad essere
«visibili  esclusivamente  a  gruppi chiusi di utenti selezionati dal
soggetto  che effettua remissione del segnale», non possono - secondo
il  pensiero  dei  giudici  di  legittimita'  - non essere sottesi ed
inglobati dai «fini commerciali» caratterizzanti le condotte previste
dagli  artt. 1  e  4 del decreto legislativo n. 373 del 2000, e per i
quali «devono, invece, in tendersi quelli volti alla distribuzione al
pubblico, dietro corrispettivo ed a fine di lucro (implicito nel fine
commerciale)  della  particolare  merce  costituita,  dai dispositivi
considerati  illeciti  dalla  legge»: poiche' le condotte previste da
queste  ultime norme hanno comunque ad oggetto dispositivi «concepiti
o  adattati  alfine  di  rendere  possibile  l'accesso ad un servizio
protetto  in forma intelligibile senza l'autorizzazione del fornitore
del  servizio»,  dove  il fine fraudolento e' espressamente enunciato
nell'art. 1 comma 1 lett. g), cui l'art. 4 rinvia.
    All'esito  della  operata disamina, le sezioni unite concludevano
nel senso che la fattispecie di cui al decreto legislativo n. 373 del
2000,  presidiata da semplice sanzione amministrativa, deve ritenersi
speciale  rispetto  alla fattispecie di cui all'art. 171-octies della
legge  n. 663 del 1941, contemplando quali elementi specializzanti il
fine  di  commercio  nonche' la fornitura a pagamento del servizio ad
accesso  condizionato  (nella specie trasmissioni televisive), e deve
pertanto applicarsi in via esclusiva ai sensi dell'art. 9 della legge
n. 689 del 1981.
    Dalle  argomentazioni  sopra  sinteticamente  riportate la stessa
Suprema Corte faceva derivare la conseguenza «secondo cui l'ambito di
applicabilita'  dell'art. 171-octies  legge  n. 633/41 deve ritenersi
ormai  circoscritto  alle  ipotesi  residuali di condotte tipiche non
sovrapponibili  od  assimilabili  (..)  a quelle previste dal decreto
legislativo   od   alle   ipotesi   di   condotte  tipiche  che,  pur
materialmente  coincidenti, non siano volte anche a scopi commerciali
od  abbiano  per  oggetto  dispositivi  atti  alla decodificazione di
trasmissioni   audiovisive  ad  accesso  condizionato  diffuse  senza
l'imposizione    di    un   corrispettivo,   riguardando   le   norme
ammmistrativamente  sanzionate soltanto l'area dei servizi ad accesso
condizionato  forniti a pagamento. Tale conclusione, alla cui stregua
l'ordinamento consentirebbe la permanenza nell'ambito dell'illiceita'
penale  di  comportamenti  confinati nella sfera privata del soggetto
agente   o,   comunque,   non   sorretti  da  fini  di  arricchimento
patrimoniale   e  concernenti  servizi  erogati  senza  corrispettivo
economico, sanzionando, invece, come illecito amministrativo condotte
di  evidente  maggior  disvalore  giuridico  e sociale perche' lesive
anche  degli  interessi  patrimoniali  degli  erogatori  dei  servizi
protetti  ed  attuate  essenzialmente  a  scopo  di  lucro, autorizza
fondati   dubbi   di   legittimita'  costituzionale  con  riferimento
all'art. 3 Cost., peraltro non rilevanti nel caso di specie (...)».
    Proprio  dalla  piena  condivisibilita' dell'impostazione offerta
dalle   sezioni  unite,  e  dall'impraticabilita'  di  un'alternativa
interpretazione  adeguatrice, discende la necessita' dell'attivazione
del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale.
    2.  -  Il  sospetto  di  incostituzionalita' dell'art. 171-octies
della  legge  n. 663  del  1941  nasce  in relazione all'art. 3 della
Costituzione,  ed  a  far  data  dall'entrata  in  vigore del decreto
legislativo n. 373 del 2000.
    La  norma  appare  lesiva  del  principio di eguaglianza, laddove
quest'ultimo  si  traduce  per  il  legislatore  in  un imperativo di
ragionevolezza   delle   differenziazioni   operate   tra  discipline
omogenee.
    Ed al riguardo, che sussista omogeneita' tra le due discipline e'
reso  evidente  dall'identico  oggetto  materiale, rappresentato, per
l'una  e  per  l'altra,  dagli apparati o parti di apparati atti alla
dccodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.
    Sotto  tale  profilo,  appare  assai  irragionevole  che la norma
denunziata  continui  a  sanzionare  penalmente,  tra  le  altre,  la
condotta  di  utilizzazione  per  uso  privato di apparati o parti di
apparati  atti  alla  decodificazione  di trasmissioni audiovisive ad
accesso condizionato: laddove gli artt. 1 e 4 del decreto legislativo
n. 373  del  2000 puniscono ormai con mera sanzione amministrativa le
ben  piu'  gravi condotte di fabbricazione, importazione, promozione,
vendita, noleggio dei medesimi apparati.
    E'  di  tutta  evidenza,  infatti, che, a fronte di comportamenti
confinati  nella  sfera  privata  del  soggetto agente e comunque non
sorretti  da  fini  di arricchimento patrimoniale, le citate condotte
oggetto di depenalizzazione sono accompagnate da un maggior disvalore
giuridico   e   sociale,   poiche'  lesive,  oltre  che  del  diritto
dell'autore  e del produttore, anche degli interessi patrimoniali dei
servizi  protetti,  e poiche' attuate essenzialmente a fini di lucro:
si'  da  fare  emergere  con  estrema  nitidezza  l'irrazionalita' ed
arbitrarieta'  della differenziazione di disciplina determinatasi per
effetto dello ius superveniens.
    Non  v'e'  dubbio,  infine, che la ragionevolezza di una norma di
legge   vada   valutata   anche  con  riferimento  all'emanazione  di
disposizioni emanate dopo la sua entrata in vigore (cfr. Corte cost.,
23 aprile 1965, n. 315).
    3.   -   Il  riscontrato  conflitto  non  appare  superabile  con
interpretazione adeguatrice.
    Mentre  infatti  l'art. 171-octies sottopone a sanzione penale la
condotta di utilizzazione per uso privato, ed a fini fraudolenti, dei
suddetti  apparati, l'art. 4 del decreto legislativo n. 373 del 2000,
nel sottoporre a sanzione amministrativa diverse, specifiche condotte
attinenti   agli   apparati   medesimi,   non  prevede  una  condotta
equivalente.
    Ne'   puo',   a  tal  riguardo,  farsi  leva  sulla  condotta  di
«possesso»,  prevista come illecito amministrativo dal citato art. 4:
la  quale,  rinviando  ad  un  concetto di sostanziale disponibilita'
degli  apparati,  descrive  una condotta affatto diversa da quella di
utilizzazione  degli  apparati  medesimi,  e  preliminare  rispetto a
quest'ultima.
    La  condotta  di «utilizzazione» non puo' dunque dirsi ricompresa
in  quella  di  «possesso» e da quest'ultima assorbita, cosi' come il
piu' non puo essere ricompreso nel meno.
    4. - Tali sono i motivi per cui non appare manifestamente fondato
il  dubbio  di  costituzionalita'  dell'art. 171-octies  della  legge
n. 633  del  1941,  nella  parte in cui continua a prevedere sanzione
penale  per  l'ipotesi  di  utilizzazione  per uso privato, ed a fini
fraudolenti,   di   apparati   o   parti   di   apparati   atti  alla
decodificazione  di  trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato
effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica
che  digitale,  cosi'  determinando  una  irragionevole disparita' di
trattamento  rispetto  a  condotte  piu' gravi, punite ormai con mera
sanzione amministrativa.
    5.  -  Rilevante  si appalesa, peraltro, la questione nell'ambito
del  presente  procedimento,  atteso  che  essa,  involgendo la norma
incriminatrice  contestata,  ed in particolare la sottofattispecie di
utilizzazione  a  fini  privati  dei  menzionati  apparati, influisce
direttamente   sulla   decisione,   per   cio'   che   attiene   alla
responsabilita' penale dell'odierno imputato.
    Cio'   implica   che   il  giudizio  non  possa  essere  definito
indipendentemente  dalla  risoluzione  della  sollevata  questione di
legittimita' costituzionale.