IL TRIBUNALE Pronunziando nel procedimento penale a carico di Antonio Cusumano, imputato, tra l'altro, del reato di cui all'art. 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, «perche' utilizzava per uso privato apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (c.d. «smart card» idonee a decodificare programmi di Tele+)»; O s s e r v a Con la presente ordinanza si intende sollevare d'ufficio la questione di costituzionalita' dell'art. 171-octies della legge n. 633 del 1941, per sospetta violazione dell'art. 3 della Costituzione. 1. - L'art. 17 della legge 18 agosto 2000, n. 248, ha inserito nel testo della legge n. 633 del 1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) l'art. 171-octies, il quale sanziona penalmente, qualora il fatto non costituisca piu' grave reato, «chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica che digitale», precisando che «si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere informa tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio». L'art. 6 del successivo decreto legislativo 15 novembre 2000 n. 373, attuativo della direttiva CEE n. 98/1984 in tema di tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato, punisce, invece, con sanzione amministrativa «chiunque pone in essere una delle attivita' illecite di cui all'art. 4», il quale, dal canto suo, vieta «a) la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio ovvero il possesso ai fini commerciali di dispositivi di cui all'art. 1 comma 1 lett. g); b) l'installazione, la manutenzione o la sostituzione a fini commerciali di dispositivi di cui all'art. 1 comma 1 lett. g); c) la diffusione con ogni mezzo di comunicazioni commerciali per promuovere la distribuzione e l'uso di dispositivi di cui all'art. 1 comma 1 lett. g)»: detti dispositivi essendo costituiti da qualunque «apparecchiatura o programma per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di rendere possibile l'accesso ad un servizio protetto in forma intelligibile senza l'autorizzazione del fornitore del servizio». L'art. 1 del decreto legislativo n. 373 del 2000 definisce, inoltre, il «servizio protetto» come «un servizio ad accesso condizionato o un servizio di accesso condizionato», laddove: per «servizio ad accesso condizionato» deve intendersi «uno dei seguenti servizi se forniti a pagamento mediante un sistema di accesso condizionato: 1) trasmissioni televisive cioe' le trasmissioni via cavo o via radio anche via satellite di programmi televisivi destinati al pubblico; 2) trasmissioni sonore, cioe' le trasmissioni via cavo o via radio, anche via satellite, di programmi sonori destinati al pubblico; 3) servizi delle societa' dell'informazione, ovvero qualsiasi servizio fornito a distanza per via elettronica ed a richiesta individuale di un destinatario di servizi»; per «servizio di accesso condizionato» deve intendersi «il servizio di fornitura di un accesso condizionato ai servizi di cui alla lettera b)», ovvero quelli «ad accesso condizionato» sopra elencati; per «accesso condizionato» deve intendersi «ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio». L'entrata in vigore del decreto legislativo 15 novembre 2000 n. 373 ha, dunque, posto il problema della depenalizzazione della fattispecie di cui all'art. 171-octies legge n. 633 del 1941: ed in tal senso si sono indirizzate le prime pronunzie di legittimita' (cfr. Cass., sez. III, 9 novembre 2001, Capra; Cass. sez. III, 17 maggio 2002, Guida; Cass., sez. V, 29 maggio 2002, Mammoliti; Cass., sez. II, 11 giugno 2002, Bisignani), sino a che la Terza sezione penale, dubitando della correttezza della soluzione proposta, ha rimesso l'esame della questione alle sezioni unite. Risolvendo l'insorgente contrasto giurisprudenziale, il supremo consesso - con sentenza in data 18 dicembre 2002, n. 33, Scuncia - ha proceduto ad un'articolata analisi delle previsioni punitive a confronto, ed ha rilevato, in primo luogo, che «la definizione di «servizio ad accesso condizionato» di cui all'art. 171-octies legge n. 633/41 diverge da quella datane dall'art. 1 decreto legislativo n. 373/2000, la prima prescindendo dalla imposizione di un canone (ovvero dal pagamento di un corrispettivo) per la fruizione del servizio e riferendosi espressamente la seconda ai soli servizi forniti a pagamento»; in secondo luogo, «che l'art. l71-octies concerne esclusivamente la protezione delle trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato mentre l'art. 1 decreto legislativo cit. - vedi comma 1 lett. b) - riguarda «i servizi ad accesso condizionato» o «protetti» in generale, dei quali le trasmissioni di programmi televisivi destinati al pubblico costituiscono solo una specie, donde l'evidente maggior ambito applicativo della piu' recente normativa, munita di sanzione amministrativa, rispetto a quella anteriore penalmente sanzionata». Sulla base di tali premesse, le sezioni unite procedevano quindi a comparare le condotte tipiche contemplate dalle due normative, rilevando: sovrapponibilita' ed omologabilita' concettuale o, comunque, sotanziale assimilabilita' tra i termini «produce», «pone in vendita», «importa», «promuove» ed «installa», contenuti nel precetto dell'art. 171-octies della legge n. 633 del 1941, e, rispettivamente, i termini «fabbricazione», «vendita», «importazione», «diffusione di comunicazioni commerciali per promuovere ..» ed «installazione», contenuti nel precetto dell'art. 4 del decreto legislativo n. 373 del 2000; non corrispondenza: nella seconda norma, delle condotte tipizzate nella prima con i termini «modifica» ed «utilizza per uso pubblico e privato»; e, nella prima norma, delle condotte tipizzate nella seconda con i termini di «distribuzione», «noleggio», «possesso», «manutenzione» e «sostituzione», salva la riconducibilita' della «distribuzione» alla «messa in vendita» e la presupposizione od implicazione di una situazione di «possesso» nella maggior parte delle condotte tipiche di cui alla prima disposizione. La Corte ravvisava, inoltre, sostanziale identita' rappresentativa tra gli «apparati o parti di apparato atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato ...» e le «apparecchiature o ( programmi per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di rendere possibile l'accesso ad un servizio protetto ...», oggetto materiale rispettivamente della prima e della seconda norma. Quanto all'elemento psicologico, i «fini fraudolenti» caratterizzanti le condotte previste dall'art. 171-octies, per i quali «devono intendersi quelli volti ad artificiosamente eludere i sistemi di codificazione dei segnali audiovisivi, desati ad essere «visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua remissione del segnale», non possono - secondo il pensiero dei giudici di legittimita' - non essere sottesi ed inglobati dai «fini commerciali» caratterizzanti le condotte previste dagli artt. 1 e 4 del decreto legislativo n. 373 del 2000, e per i quali «devono, invece, in tendersi quelli volti alla distribuzione al pubblico, dietro corrispettivo ed a fine di lucro (implicito nel fine commerciale) della particolare merce costituita, dai dispositivi considerati illeciti dalla legge»: poiche' le condotte previste da queste ultime norme hanno comunque ad oggetto dispositivi «concepiti o adattati alfine di rendere possibile l'accesso ad un servizio protetto in forma intelligibile senza l'autorizzazione del fornitore del servizio», dove il fine fraudolento e' espressamente enunciato nell'art. 1 comma 1 lett. g), cui l'art. 4 rinvia. All'esito della operata disamina, le sezioni unite concludevano nel senso che la fattispecie di cui al decreto legislativo n. 373 del 2000, presidiata da semplice sanzione amministrativa, deve ritenersi speciale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 171-octies della legge n. 663 del 1941, contemplando quali elementi specializzanti il fine di commercio nonche' la fornitura a pagamento del servizio ad accesso condizionato (nella specie trasmissioni televisive), e deve pertanto applicarsi in via esclusiva ai sensi dell'art. 9 della legge n. 689 del 1981. Dalle argomentazioni sopra sinteticamente riportate la stessa Suprema Corte faceva derivare la conseguenza «secondo cui l'ambito di applicabilita' dell'art. 171-octies legge n. 633/41 deve ritenersi ormai circoscritto alle ipotesi residuali di condotte tipiche non sovrapponibili od assimilabili (..) a quelle previste dal decreto legislativo od alle ipotesi di condotte tipiche che, pur materialmente coincidenti, non siano volte anche a scopi commerciali od abbiano per oggetto dispositivi atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato diffuse senza l'imposizione di un corrispettivo, riguardando le norme ammmistrativamente sanzionate soltanto l'area dei servizi ad accesso condizionato forniti a pagamento. Tale conclusione, alla cui stregua l'ordinamento consentirebbe la permanenza nell'ambito dell'illiceita' penale di comportamenti confinati nella sfera privata del soggetto agente o, comunque, non sorretti da fini di arricchimento patrimoniale e concernenti servizi erogati senza corrispettivo economico, sanzionando, invece, come illecito amministrativo condotte di evidente maggior disvalore giuridico e sociale perche' lesive anche degli interessi patrimoniali degli erogatori dei servizi protetti ed attuate essenzialmente a scopo di lucro, autorizza fondati dubbi di legittimita' costituzionale con riferimento all'art. 3 Cost., peraltro non rilevanti nel caso di specie (...)». Proprio dalla piena condivisibilita' dell'impostazione offerta dalle sezioni unite, e dall'impraticabilita' di un'alternativa interpretazione adeguatrice, discende la necessita' dell'attivazione del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. 2. - Il sospetto di incostituzionalita' dell'art. 171-octies della legge n. 663 del 1941 nasce in relazione all'art. 3 della Costituzione, ed a far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 373 del 2000. La norma appare lesiva del principio di eguaglianza, laddove quest'ultimo si traduce per il legislatore in un imperativo di ragionevolezza delle differenziazioni operate tra discipline omogenee. Ed al riguardo, che sussista omogeneita' tra le due discipline e' reso evidente dall'identico oggetto materiale, rappresentato, per l'una e per l'altra, dagli apparati o parti di apparati atti alla dccodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato. Sotto tale profilo, appare assai irragionevole che la norma denunziata continui a sanzionare penalmente, tra le altre, la condotta di utilizzazione per uso privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato: laddove gli artt. 1 e 4 del decreto legislativo n. 373 del 2000 puniscono ormai con mera sanzione amministrativa le ben piu' gravi condotte di fabbricazione, importazione, promozione, vendita, noleggio dei medesimi apparati. E' di tutta evidenza, infatti, che, a fronte di comportamenti confinati nella sfera privata del soggetto agente e comunque non sorretti da fini di arricchimento patrimoniale, le citate condotte oggetto di depenalizzazione sono accompagnate da un maggior disvalore giuridico e sociale, poiche' lesive, oltre che del diritto dell'autore e del produttore, anche degli interessi patrimoniali dei servizi protetti, e poiche' attuate essenzialmente a fini di lucro: si' da fare emergere con estrema nitidezza l'irrazionalita' ed arbitrarieta' della differenziazione di disciplina determinatasi per effetto dello ius superveniens. Non v'e' dubbio, infine, che la ragionevolezza di una norma di legge vada valutata anche con riferimento all'emanazione di disposizioni emanate dopo la sua entrata in vigore (cfr. Corte cost., 23 aprile 1965, n. 315). 3. - Il riscontrato conflitto non appare superabile con interpretazione adeguatrice. Mentre infatti l'art. 171-octies sottopone a sanzione penale la condotta di utilizzazione per uso privato, ed a fini fraudolenti, dei suddetti apparati, l'art. 4 del decreto legislativo n. 373 del 2000, nel sottoporre a sanzione amministrativa diverse, specifiche condotte attinenti agli apparati medesimi, non prevede una condotta equivalente. Ne' puo', a tal riguardo, farsi leva sulla condotta di «possesso», prevista come illecito amministrativo dal citato art. 4: la quale, rinviando ad un concetto di sostanziale disponibilita' degli apparati, descrive una condotta affatto diversa da quella di utilizzazione degli apparati medesimi, e preliminare rispetto a quest'ultima. La condotta di «utilizzazione» non puo' dunque dirsi ricompresa in quella di «possesso» e da quest'ultima assorbita, cosi' come il piu' non puo essere ricompreso nel meno. 4. - Tali sono i motivi per cui non appare manifestamente fondato il dubbio di costituzionalita' dell'art. 171-octies della legge n. 633 del 1941, nella parte in cui continua a prevedere sanzione penale per l'ipotesi di utilizzazione per uso privato, ed a fini fraudolenti, di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica che digitale, cosi' determinando una irragionevole disparita' di trattamento rispetto a condotte piu' gravi, punite ormai con mera sanzione amministrativa. 5. - Rilevante si appalesa, peraltro, la questione nell'ambito del presente procedimento, atteso che essa, involgendo la norma incriminatrice contestata, ed in particolare la sottofattispecie di utilizzazione a fini privati dei menzionati apparati, influisce direttamente sulla decisione, per cio' che attiene alla responsabilita' penale dell'odierno imputato. Cio' implica che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione di legittimita' costituzionale.