IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI A scioglimento della riserva, O s s e r v a Gaye Alpha e' stato tratto in arresto in san Benedetto del Tronto in data 17 febbraio 2003 per rispondere del reato di cui all'art. 14.5-ter d.lgs. n. 286/1998 e succ. mod., perche' in violazione dell'ordine impartito in data 29 ottobre 2002 dal Questore di Vicenza ai sensi dell'art. 14.5-bis della medesima legge, di allontanarsi entro 5 giorni, si tratteneva nel territorio dello Stato italiano senza giustificato motivo. L'arrestato e' stato identificato e nei suoi confronti e' stata redatta scheda segnaletica; non ha precedenti penali, ne' risultano pendenze giudiziarie a suo carico. Il p.m. ha disposto la liberazione dell'arrestato ai sensi dell'art. 121 att. c.p.p. e chiesto successivamente la convalida dell'arresto; in sede di convalida i difensori dell'indagato hanno sollevato l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 14.5-quinquies nella parte in cui prevede per il reato di specie l'arresto obbligatorio, in quanto contrastante con gli artt. 3, 13, 27, 97, 2 della Costituzione. Deve essere, innanzi tutto, ritenuta la rilevanza della questione, in quanto l'imputato e' stato arrestato perche' sorpreso nella flagranza del reato contestatogli, sono stati rispettati da parte della p.g. che ha proceduto all'arresto gli obblighi previsti dall'art. 386 c.p.p., cosi' come le prescrizioni normative poste dagli artt. 390 e 391 c.p.p. al fine di procedersi alla convalida, per cui non vi e' dubbio circa l'efficacia della misura. Ritiene altresi' questo giudice la non manifesta infondatezza dell'eccezione sollevata sotto i profili della norma de qua innanzi tutto rispetto all'art. 13 della Carta costituzionale. L'istituto dell'arresto e' mezzo di coazione della liberta' personale, bene tutelato dall'art. 13 Cost. Detto bene di rilevanza costituzionale e' comprimibile con l'adozione di provvedimenti provvisori da parte della p.g. solo in casi eccezionali di necessita' ed urgenza, casi disciplinati dagli artt. 380 e 381 c.p.p.; le ipotesi previste da tali norme devono dunque considerarsi tassative e non suscettibili di estensione analogica. Va altresi' rilevato che la misura dell'arresto appare strettamente correlata, per l'insieme sistematico della normativa di riferimento, all'applicazione e di misure coercitive, e prova di tale assunto si rinviene nell'art. 391.5 c.p.p., che prevede quale sviluppo funzionale della misura dell'arresto l'eventuale applicazione di misure coercitive; la norma, nella parte seconda, ribadisce ancor di piu' la correlazione fra la misura dell'arresto e quelle coercitive prevedendo che, allorquando l'arresto sia stato eseguito per uno dei delitti previsti dall'art. 381.2 c.p.p. ovvero per uno dei delitti per i quali e' consentito fuori dalla flagranza, l'applicazione della misura coercitiva e' disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 274.1, lett. c) e 280 c.p.p. Ancora ne costituisce evidente conferma l'art. 121.1 disp. att. c.p.p., che prevede l'emissione da parte del p.m. di un decreto di liberazione immediato dell'arrestato, quando non ritenga di dover richiedere l'applicazione di misure coercitive. Cio' premesso, e rilevato che il reato per cui si procede, sia per le previsioni edittali (essendo punito con l'arresto da sei mesi ad un anno) sia per tipologia (trattandosi di contravvenzione e non di delitto), non rientra nelle ipotesi di applicabilita' delle misure coercitive, risulta del tutto irragionevole la limitazione della liberta' personale. E' da sottolineare inoltre che l'arresto non appare ragionevole neppure in funzione dell'immediata espulsione dello straniero; la mancata sottoposizione alla custodia cautelare in carcere comporta, ai sensi dell'art. 13.3 d.lgs. n. 286/1998, che, salvo il ricorrere delle inderogabili esigenze processuali previste tipicamente dalla norma, venga rilasciato da parte dell'a.g. procedente il nullaosta al provvedimento di espulsione, di tal che e' comunque assicurata l'esecuzione dell'espulsione ad opera del questore. La norma oggetto dell'esecuzione della pubblica accusa non sembra quindi sottrarsi, neppure sotto questo aspetto, a profili di irragionevolezza e di non conformita' al principio di buon andamento della pubblica amministrazione dettati dagli artt. 3 e 97 della Carta costituzionale. Si consideri inoltre che parimenti ingiustificata ed irragionevole appare la previsione dell'arresto obbligatorio nella norma censurata ove si consideri che analoga previsione non e' stata formulata per il trasgressore dell'art. 13 comma 2 d.lgs. n. 286/1998 ossia di contravvenzione punita con identica pena e relativa ad analoga condotta (trasgressione al divieto di reingresso): non si comprende infatti la ragione del trattamento differenziato, quanto all'arresto, delle due fattispecie incriminatici, posto che entrambe appaiono lesive dello stesso interesse e potenzialmente prodromiche dei medesimi pericoli.