IL GIUDICE DI PACE

    Ha   emesso  la  seguente  ordinanza  di  remissione  alla  Corte
costituzionale.

                          Premesso in fatto

    Con  ricorso  depositato  in data 13 novembre 2003, il sig. Della
Ciana  Francesco, nella sua qualita' di proprietario della automobile
VW  Polo  targata  AZ 146 XG, impugnava il verbale di accertamento di
violazione amministrativa n. 778 - Rep. n. 371, elevato dalla Polizia
municipale  del Comune in Citta' della Pieve in data 19 agosto 2003 e
notificato  al  ricorrente  in  data  29 ottobre 2003, verbale con il
quale  veniva irrogata la sanzione di Euro 39,60, perche' la predetta
automobile «sostava in zona T.L.» il giorno 19 agosto 2003.
    Assumeva  il  ricorrente a fondamento del ricorso che, al momento
della contestata violazione, era «regolarmente esposto e ben visibile
al  centro  del  cruscotto  il  talloncino  arancione che permette ai
portatori  di  Handicap di sostare anche in zona Z.T.L. nel comune di
residenza».

                       Considerato in diritto

  Il  ricorrente, in violazione di quanto disposto dall'art. 204-bis,
comma  III, del d.lgs. n. 285/1992 (cosi' come introdotto dalla legge
n. 214/2003,   pubblicata  nel  S.O.  della  Gazzetta  Ufficiale  del
12 agosto  2003  ed  entrato  in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione),  ha  depositato  il ricorso in data 13 novembre 2003,
omettendo  di  effettuare  il  versamento «a titolo cauzionale» della
somma  pari  alla  meta' del massimo edittale della sanzione inflitta
dall'organo accertatore.
    Il  mancato  versamento  della predetta «cauzione» determinerebbe
l'inammissibilita'   del   ricorso,   che   questo  Giudice  dovrebbe
dichiarare  d'ufficio e senza fissare l'udienza di comparizione delle
parti, in analogia a quanto previsto dall'art. 23, comma primo, della
legge n. 689/1981.
    Tuttavia, questo Giudice ritiene che l'art. 204-bis, comma terzo,
del  d.lgs.  n. 285/1992,  contrasti  con  gli  artt. 3  e  24  della
Costituzione  e  che  la questione di legittimita' costituzionale sia
rilevante, per i seguenti motivi:
    1) Rilevanza della questione di legittimita' costituzionale.
    Appare  di  tutta  evidenza  che  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  sollevata  sia  rilevante  nel caso di specie, atteso
che, in assenza, il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile.
    2)  Non  manifesta  infondatezza  della questione di legittimita'
costituzionale.
    L'art. 204-bis  del  d.lgs.  n. 285/1992  viola  gli artt. 3 e 24
della  Costituzione,  in  quanto  lede il principio costituzionale di
uguaglianza  di tutti i cittadini di fronte alla legge e il principio
costituzionale  del  diritto  alla  difesa  riconosciuto  a  tutti  i
cittadini per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.
    La   norma  infatti,  a  fronte  di  una  medesima  situazione  -
violazione  di  una norma prevista dal d.lgs. n. 285/1992 - offre due
rimedi   tra   loro   alternativi,   quali   il  ricorso  all'Ufficio
Territoriale  del  Governo  o  il  ricorso  al  Giudice  di  pace, ma
subordina  il  ricorso a quest'ultimo al pagamento di una «cauzione»,
non prevista dal primo rimedio.
    Tale   differente   regime,   in   violazione  dell'art. 3  della
Costituzione,  non  trova  una ragionevole giustificazione e crea una
teorica  disparita'  di  trattamento  tra  cittadini che, in ipotesi,
possono  economicamente permettersi di effettuare il versamento della
«cauzione»  e cittadini che non possono permetteri di effettuare tale
versamento,  con  la conseguente compressione del diritto di agire in
giudizio sancito dall'art. 24 della Costituzione.
    L'art. 204-bis   del   d.lgs.   n. 285/1992  appare  comunque  in
contrasto  con  gli artt. 3 e 24 della Costituzione per il solo fatto
di  creare  un  ostacolo, ingiustificato ed immotivato, all'esercizio
del  diritto  di  difesa riconosciuto a tutti i cittadini; va infatti
rilevato  che,  nel  nostro  ordinamento,  non  esiste  altro tipo di
giudizio  la  cui  introduzione  sia subordinata al versamento di una
somma  di  denaro.  Non  solo:  in  nessun  altro caso in cui oggetto
dell'impugnazione  sia  una  sanzione  amministrativa  irrogata dalla
pubblica  autorita'  e'  previsto che l'introduzione del giudizio sia
subordinato al versamento di una cauzione.
    Anche  sotto  tale  profilo  la  norma  in  questione  si pone in
evidente  contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3
della Costituzione.