LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

    Ha  emesso la seguente sentenza sull'appello n. 784/01 depositato
il  12 ottobre  2001 avverso la sentenza n. 1219/04/2000 emessa dalla
Commissione tributaria provinciale di Cagliari proposto dall'ufficio:
Agenzia entrate ufficio Cagliari 1 controparte: Boy Verina, via Dante
74  -  09100  Cagliari difeso da: Erby Sandro dottore commercialista,
via Favonio, 28 - 09100 Cagliari.
    Atti     impugnati:     Silenzio     rifiuto     istanza    rimb.
n. prot. 22595/1998 D.R.E. S.S.N. + IRPEF 1995.
    La  Commissione  tributaria  regionale  di  Cagliari ha emesso la
seguente  ordinanza  sciogliendo  la  riserva  formulata  in  data 11
dicembre   2002   nel   procedimento   in  grado  d'appello  promosso
dall'Agenzia  delle entrate di Cagliari 1 la quale ricorreva a questa
Commissione  chiedendo la riforma della decisione pronunciata in data
7 luglio  2000  con la quale la Commissione tributaria provinciale di
Cagliari  aveva accolto, riunendoli, i ricorsi proposti dalla signora
Boy  Verina,  rappresentata  e  difesa dal dott. Sandro Erby, dottore
commercialista,  avverso  il  diniego  dell'istanza di rimborso delle
imposte  versate  in  eccedenza  a titolo IRPEF e CSSN sia per l'anno
1995 che per l'anno 1996.
    Il  procedimento  venne discusso in pubblica udienza il giorno 11
dicembre   2002  avendo  il  contribuente  presentato  la  prescritta
istanza.
    Questo collegio in tale data si riservo' di decidere.

                          Premesso in fatto

    La  signora  Verina  Boy,  residente in Cagliari, rappresentata e
difesa  dal  dott. Sandro Erby, dottore commercialista, ricorreva con
diversi  ricorsi, successivamente riuniti, alla Commissione trbutaria
provinciale  di Cagliari avverso il mancato accoglimento dell'istanza
di  rimborso  IRPEF/CSSN  da  parte  della  Direzione regionale delle
entrate relativo all'anno 1995 ed all'anno 1996.
    La  ricorrente, proprietaria di un immobile sito in Cagliari, via
Dante  72, locato a tale Ignazio Ghiani successivamente sfrattato per
morosita',  provvedeva  ad inserire fra i redditi imponibili i canoni
anche se non ancora percepiti, in ossequio alle disposizioni di legge
che,  per il principio di competenza previsto per i redditi fondiari,
danno per incassati i canoni di locazione previsti in contratto.
    Successivamente la signora Boy, non essendo riuscita a recuperare
i  canoni  insoluti neppure con il ricorso all'Autorita' giudiziaria,
provvedeva  a  chiedere  all'amministrazione  finanziaria il rimborso
delle imposte versate in eccedenza;
    La  Direzione  regionale  respingeva  tale  richiesta  in  quanto
presentata  oltre il terme perentorio di diciotto mesi dalla data dei
versamenti,   cosi'   come   prescritto   dall'art. 38   del   d.P.R.
n. 602/1973;
    Avverso  tale  diniego la signora Boy provvedeva a ricorrere alla
Commissione   tributaria   provinciale   eccependo,  preliminarmente,
l'incostituzionalita'  dell'operato  dell'amministrazione finanziaria
per la violazione dell'art. 53 per l'inosservanza del principio della
partecipazione  dei  cittadini  alle spese pubbliche in ragione della
loro effettiva capacita' contributiva.
    La  ricorrente,  in  via principale, contestava l'interpretazione
data dall'Ufficio dell'art. 36 del succitato decreto facendo rilevare
che  il  limite  invalicabile dei diciotto mesi si riferisce soltanto
alle   ipotesi  di  pagamento  effettuato  in  eccedenza  per  errore
materiale,  per  duplicazione  e  per  inesistenza  totale o parziale
dell'obbligo di versamento.
    E' evidente, proseguiva la signora Boy, che nessuna delle ipotesi
sopra citate sussistevano nel caso de quo.
    Il  versamento  venne effettuato in ossequio alle disposizioni di
legge  sopra  specificati,  per  cui,  a detta del ricorrente, non si
poteva   disattendere   la   richiesta   di  restituzione  di  quanto
indebitamente  versato oltre agli interessi e con vittoria di spese e
d'onorari.
    L'amministrazione finanziaria resistendo al ricorso chiedeva alla
Commissione  di prima istanza, in via preliminare, che venisse, per i
canoni  versati  relativamente  al  1995, dichiarato inammissibile il
ricorso  in quanto la Direzione regionale, parte in giudizio, non era
stata  ritualmente  citata in giudizio ed, inoltre, perche' l'istanza
di  rimborso  era  stata  presentata  oltre  il termine perentorio di
diciotto mesi.
    In  subordine,  con  riferimento agli anni 1995 e 1996, l'Ufficio
chiedeva  il rigetto dei ricorsi in quanto infondati nel merito e con
la condanna al pagamento delle spese e degli onorari.
    La   Commissione  tributaria  provinciale  di  Cagliari,  con  la
sentenza  in  data  7  luglio  2000,  accoglieva nel merito i ricorsi
compensando tra le parti le spese del giudizio.
    Avverso  tale decisione l'amministrazione finanziaria - l'Agenzia
delle  entrate,  Ufficio  di  Cagliari  1  -  non condividendo quanto
argomentato  dai giudici di prime cure, proponeva l'impugnazione alla
Commissione tributaria regionale di Cagliari.
    L'Ufficio  appellante  chiedeva  la  riforma  della decisione dei
giudici di primo grado per tre ordini di motivi:
        violazione   dell'art. 122   c.p.c.   per   omessa  pronuncia
sull'eccezione  relativa alla mancata notifica del ricorso per l'anno
1995  all'Ufficio  competente  che  era  la Direzione regionale delle
entrate, ai sensi dell'artt. 20 e 22 del d.lgs. n. 546/1992;
        per  violazione  dell'art. 122  c.p.c.  per  omessa pronuncia
sull'eccepita  decadenza  del termine perentorio di diciotto mesi per
la   presentazione  della  domanda  di  rimborso,  per  l'anno  1995,
stabilito dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973;
        per la falsa applicazione dell'art. 23 TUIR.
    Con vittoria di spese e di onorari.
    La  signora  Verina  Boy, rappresentata e difesa dal dott. Sandro
Erby, si costituiva in giudizio chiedendo alla Commissione tributaria
regionale  di  Cagliari  la  conferma  della  decisione impugnata con
vittoria  di  spese  e di onorari ritenendo le argomentazioni esposte
dall'Ufficio a sostegno dell'impugnazione sostanzialmente pretestuose
e fuorvianti e, pertanto, non meritevoli di accoglimento.
    Il  dott. Sandro  Erby,  per  conto della signora Boy, richiedeva
ritualmente   la   pubblica  udienza.  All'udienza  pubblica  dell'11
dicembre  2002,  le parti hanno ribadito le richieste formulate nella
dichiarazione d'impugnazione e nelle deduzioni all'appello.
    In  particolare il rappresentante della contribuente ha sollevato
pregiudizialmente  l'eccezione d'incostituzionalita' dell'art. 23 del
TUIR   in  quella  parte  che  non  estende  ai  locatori  di  locali
commerciali  di poter usufruire, nei confronti del fisco, del credito
d'imposta  concesso  ai proprietari di case d'abitazione nell'ipotesi
di canoni non soluti.
    Questa Commissione in tale udienza si riservava la decisione.
    Tale  riserva  viene  sciolta  in  data  odierna con ordinanza di
rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

                            O s s e r v a

    Il  dubbio  di  legittimita'  sollevato  dal  rappresentante  del
contribuente  all'udienza  pubblica  dell'11 dicembre 2002 appare non
manifestamente infondato.
    L'art  23  del  d.P.R.  22 dicembre  1986,  n. 917,  prima  della
modifica,    disponeva   che:   «i   redditi   fondiari   concorrono,
indipendentemente   dalla   loro  percezione  a  formare  il  reddito
complessivo  dei  soggetti  che  possiedono  gli immobili a titolo di
proprieta', ...».
    Successivamente, al predetto articolo venne aggiunta una modifica
che  riparo',  ma  soltanto in parte l'ingiustizia che si verificava,
nei confronti dei locatori di beni immobili, con l'applicazione delle
norme  suddette che violavano la parita' dei cittadini di fronte alla
legge  e  l'obbligo  di  contribuire  alle spese pubbliche in ragione
della  propria  capacita'  contributiva.  Con  l'art. 8 della legge 9
dicembre  1998,  n. 431,  venne  modificato  il  sopra citato art. 23
precisando  che:  «I  redditi  derivanti  da  contratti  di locazione
d'immobili  ad  uso  abitativo,  se  non  percepiti, non concorrono a
formare  il  reddito  dal  momento della conclusione del procedimento
giurisdizionale di convalida di sfratto per morosita' del conduttore.
Per   le   imposte  versate  sui  canoni  venuti  a  scadenza  e  non
percepiti.......   e'  riconosciuto  un  credito  d'imposta  di  pari
ammontare».
    Con tale norma, pertanto, il locatore d'immobili ad uso abitativo
non   era  piu'  obbligato  a  dichiarare,  come  percepiti,  redditi
inesistenti  ma  poteva  vantare  nei  confronti  dell'erario, per le
imposte  versate  sui  canoni  insoluti, un credito d'imposta di pari
ammontare. Tale norma, pero', non era completa.
    Infatti,  restavano  fuori  dal  beneficio  i  locatori di locali
commerciali  che  continuavano  -  e continuano - a dover dichiarare,
anche  se  non  percepiti,  i canoni d'affitto i quali, concorrendo a
formare il reddito, impongono il pagamento di imposte sicuramente non
dovute.
    E'  evidente la violazione sia dell'art. 3 della Costituzione, in
base  al  quale tutti i cittadini devono essere uguali di fronte alla
legge,  sia  dell'art. 53  della  Costituzione in base al quale tutti
sono  tenuti  a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
capacita' contributiva.
    L'amministrazione  finanziaria  ha  chiesto  nella  dichiarazione
d'impugnazione    che   questa   Commissione   tributaria   regionale
dichiarasse  l'inammissibilita'  del  ricorso  relativo all'anno 1995
perche'  non  presentato secondo le modalita' previste dall'art. 20 e
22 del decreto legislativo n. 546/1992.
    Questo   Collegio  giudicante  ritiene  di  dover  sospendere  il
procedimento  anche  su  questo punto poiche' ritiene che, sia per la
mutata  politica  fiscale  improntata  a  rafforzare  la  fiducia del
cittadino  nei confronti del fisco e sia per la maggior autonomia che
il   legislatore  ha  concesso  all'amministrazione  finanziaria  con
l'esercizio  dell'autotutela,  non  sia  conveniente dover applicare,
soltanto  per  un'irregolarita'  procedurale,  una norma che potrebbe
anche essere dichiarata incostituzionale.
    La Commissione tributaria regionale di Cagliari,