ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 1, 9 e 13
della  legge  della  Regione  Siciliana, approvata il 30 luglio 2003,
recante   «Norme   finanziarie   e   disposizioni   in   materia   di
razionalizzazione  dei  servizi  e  per  la gestione del territorio»,
promosso  con  ricorso  del  Commissario  dello  Stato per la Regione
Siciliana,  notificato il 7 agosto 2003, depositato in Cancelleria il
14 successivo ed iscritto al n. 63 del registro ricorsi 2003.
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  9 dicembre  2003  il  giudice
relatore Paolo Maddalena.
    Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana,
con  ricorso  notificato  il 7 agosto 2003 e depositato il successivo
14 agosto  (registro  ricorsi  n. 63  del  2003),  ai sensi e per gli
effetti  dell'art. 28  del  regio decreto legislativo 15 maggio 1946,
n. 455  (Approvazione  dello  statuto  della  Regione  Siciliana), ha
sollevato  questione di legittimita' costituzionale degli articoli 1,
9  e  13 della legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana il
30 luglio  2003, recante «Norme finanziarie e disposizioni in materia
di  razionalizzazione  dei servizi e per la gestione del territorio»,
in  riferimento  agli  artt. 3,  9, 81 e 97 della Costituzione e agli
artt. 14 e 17 dello statuto regionale;
        che, secondo il ricorrente, l'art. 1 della legge, nella parte
in  cui  prevede,  per  la vigilanza venatoria, l'utilizzo di risorse
finanziarie  gia'  impegnate  nell'esercizio  precedente,  si pone in
contrasto  con  gli  articoli 81  e  97 della Costituzione, in quanto
infrange  il  principio  di  annualita'  del  bilancio  posto anche a
garanzia   del   corretto   e   trasparente  utilizzo  delle  risorse
finanziarie pubbliche;
        che,  inoltre,  l'articolo 9 della legge, nella parte in cui,
consentendo, ad libitum del soggetto richiedente, la variazione della
destinazione  d'uso  degli immobili ovunque realizzati, con indici di
edificabilita'   diversi   rispetto  alla  tipologia  originariamente
autorizzata,  viola  gli  articoli 9 e 97 della Costituzione, poiche'
determina  in  tal  modo l'alterazione dell'ordinata pianificazione e
gestione del territorio con conseguente pregiudizio per l'ambiente;
        che  lo stesso articolo 9 della legge viola gli artt. 14 e 17
dello  statuto  regionale,  poiche'  consente,  senza alcun onere, di
sanare  costruzioni  edificate in difformita' dalla vigente normativa
urbanistica,  evitando di incorrere nelle previste sanzioni penali di
cui  al  combinato  disposto  degli  articoli 7,  8  e 20 della legge
28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita'
urbanistico-edilizia,  sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle opere
edilizie);
        che, infine, il Commissario dello Stato impugna l'articolo 13
della predetta legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana il
30 luglio 2003;
        che,  in  particolare,  tale  ultimo  articolo  - sostitutivo
dell'articolo 55,  comma 7,  della  legge  regionale  27 aprile 1999,
n. 10   (Misure   di   finanza   regionale  e  norme  in  materia  di
programmazione,  contabilita'  e controllo. Disposizioni varie aventi
riflessi   di   natura   finanziaria)  -  prevede  che  al  personale
dell'Istituto  regionale  per  il credito alla cooperazione (IRCAC) e
della  Cassa  regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS)
non  si  applicano le disposizioni dell'art. 31 della legge regionale
7 marzo  1997,  n. 6  (Programmazione delle risorse e degli impieghi.
Contenimento  e  razionalizzazione  della  spesa e altre disposizioni
aventi  riflessi  finanziari sul bilancio della Regione), secondo cui
il  trattamento  giuridico  ed  economico dei dipendenti di tutti gli
enti,   aziende   ed   istituti   sottoposti  a  vigilanza  e  tutela
dell'amministrazione  regionale, le cui spese di funzionamento sono a
carico  del  bilancio  regionale,  non puo' essere superiore a quello
stabilito per i dipendenti regionali;
        che,  in  questo  modo,  l'articolo  in  questione si pone in
contrasto,  in  primo  luogo, con l'articolo 3 della Costituzione, in
quanto   la   deroga  introdotta  al  principio  di  omogeneita'  del
trattamento  economico  e  giuridico  del personale di tutti gli enti
soggetti  alla  tutela e vigilanza della regione, stante l'assenza di
peculiarita'  delle posizioni dei dipendenti dell'IRCAC e della CRIAS
rispetto  alla  generalita'  dei  dipendenti regionali, determina una
indebita disparita' di trattamento;
        che l'articolo 13 della legge impugnata appare inoltre lesivo
dell'articolo 97  della  Costituzione,  in  quanto,  introducendo  un
privilegio  retributivo  a  favore  del  personale dell'IRCAC e della
CRIAS  viene  ad  ingenerare  tensioni  e  rivendicazioni retributive
all'interno  dell'apparato  regionale con riflessi sul buon andamento
della pubblica amministrazione;
        che,   infine,  la  disposizione  in  questione  si  pone  in
contrasto con l'articolo 81 della Costituzione, in quanto, estendendo
al  personale  dell'IRCAC  e  della  CRIAS  il  contratto  collettivo
nazionale  di  lavoro  per il settore bancario, senza che peraltro il
personale  di  detti  enti  sia  assimilabile  alla banche nazionali,
determina  un  maggiore  e  notevole  esborso  di risorse pubbliche a
carico  del  bilancio  regionale,  senza  che siano indicati mezzi di
copertura finanziaria per farvi fronte;
        che non si e' costituita la Regione Siciliana.
    Considerato  che  questa Corte ha ritenuto, nella sentenza n. 314
del  2003,  che  il  sistema  di  impugnativa  delle  leggi siciliane
previsto  dallo  statuto  speciale  resta  tuttora  applicabile, come
riconosciuto,    peraltro,    anche   dall'articolo 9   della   legge
5 giugno 2003,     n. 131     (Disposizioni     per     l'adeguamento
dell'ordinamento   della   Repubblica   alla   legge   costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3);
        che,  dopo  la  proposizione  del ricorso, la legge approvata
dall'Assemblea  regionale siciliana il 30 luglio 2003, recante «Norme
finanziarie  e  disposizioni  in  materia  di  razionalizzazione  dei
servizi e per la gestione del territorio», e' stata promulgata (legge
regionale   8 settembre   2003,  n. 13)  con  omissione  delle  parti
censurate,  sicche'  risulta definitivamente preclusa la possibilita'
che sia conferita efficacia alle disposizioni ivi contenute;
        che  pertanto,  in  conformita' alla giurisprudenza di questa
Corte  (sentenza  n. 351  del 2003 e ordinanza n. 339 del 2003), deve
dichiararsi cessata la materia del contendere.