ha pronunciato la seguente:

                              Sentenza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli articoli 54 e 55
della  legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2002) promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna notificato il
27 febbraio 2002 depositato in cancelleria l'8 marzo 2002 ed iscritto
al n. 23 del registro ricorsi 2002.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  17  giugno 2003  il  giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
    Uditi  l'avvocato  Giandomenico  Falcon  per  la  Regione  Emilia
Romagna  e  l'Avvocato  dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente
del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1. - Con ricorso notificato il 27 febbraio e depositato l'8 marzo
del   2002   (registro   ricorsi   n. 23   del   2002),   la  Regione
Emilia--Romagna ha sollevato questione di legittimita' costituzionale
in  via  principale,  tra l'altro, degli articoli 54 e 55 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato  -  legge finanziaria 2002), in
riferimento   agli   articoli 117   e   119,   quarto   comma,  della
Costituzione.
    In  particolare,  rispetto  all'oggetto  del presente ricorso, la
Regione  lamenta  che  con  gli  artt. 54 e 55 della legge n. 488 del
2001,  siano  stati  istituiti  ex  novo  il  «fondo nazionale per il
sostegno  alla  progettazione  delle  opere pubbliche delle regioni e
degli  enti  locali»  e  il  «fondo nazionale per la realizzazione di
infrastrutture  di  interesse  locale»  e  si  sia rinviato a decreti
ministeriali  la disciplina regolamentare degli interventi. Ad avviso
della  ricorrente,  il  rinvio  al  regolamento  statale, per di piu'
ministeriale, e' radicalmente illegittimo, non trattandosi di materia
di  potesta'  legislativa  statale  esclusiva,  ne'  concorrente;  ed
inoltre, le disposizioni impugnate violano le attribuzioni regionali,
regolate  dall'art. 117  della  Costituzione,  in  base alle quali la
materia  delle  opere  pubbliche  di  interesse  regionale  e  locale
rientra,  al  di  la'  di  ogni  possibile  dubbio, nell'ambito della
potesta' legislativa regionale.
    Infine  - aggiunge la regione - trattandosi di funzioni pubbliche
ordinarie  delle  regioni  e  degli enti locali per le quali lo Stato
deve   assicurare   l'integrale   copertura   finanziaria   ai  sensi
dell'art. 119,    quarto    comma,    della   Costituzione,   nessuna
giustificazione  e' invocabile a sostegno dell'intervento legislativo
statale  e dell'istituzione di riserve finanziarie da disciplinarsi e
gestirsi  a  livello  ministeriale, dovendo le risorse a disposizione
del  sistema  locale  confluire  ad  esso nei modi costituzionalmente
previsti, esclusi i fondi separati a gestione ministeriale.
    2.  -  Si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
chiedendo  che  il ricorso - per la parte relativa agli artt. 54 e 55
cit. - sia dichiarato infondato.
    Secondo  la  difesa  erariale  le  norme  impugnate non ledono le
prerogative  delle regioni in materia di opere pubbliche di interesse
regionale  e  locale  perche'  non  invadono  le  funzioni  pubbliche
ordinarie delle regioni, ma prevedono fondi ausiliari per il sostegno
e  la  realizzazione  delle  opere  in  questione  al  fine di quella
perequazione   delle   risorse   finanziarie   che  l'art. 117  della
Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato.

                       Considerato in diritto

    1.   -   La  Regione  Emilia-Romagna  ha  dedotto,  fra  l'altro,
l'illegittimita'  costituzionale  degli  artt. 54  e  55  della legge
28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), perche'
gli  stessi,  istituendo  ex novo il «fondo nazionale per il sostegno
alla  progettazione  delle opere pubbliche delle regioni e degli enti
locali»  e il «fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture
di interesse locale» e rinviando a decreti ministeriali la disciplina
regolamentare  degli  interventi,  sono  in  contrasto con l'art. 117
Costituzione,  in  base  al quale la materia delle opere pubbliche di
interesse  regionale  e  locale  rientra  nell'ambito  della potesta'
legislativa   regionale,   e  con  l'art. 119,  quarto  comma,  della
Costituzione,  in  base  al  quale, trattandosi di funzioni pubbliche
ordinarie delle regioni e degli enti locali, lo Stato deve assicurare
l'integrale  copertura  finanziaria,  e non essendo invocabile alcuna
giustificazione  a  sostegno  dell'intervento  legislativo  statale e
dell'istituzione di riserve finanziarie da disciplinarsi e gestirsi a
livello  ministeriale,  dovendo le risorse a disposizione del sistema
locale  confluire  ad  esso  nei  modi  costituzionalmente  previsti,
esclusi i fondi separati a gestione ministeriale.
    2. - Le questioni sono fondate.
    Nell'esaminare  analoga  questione  relativa  all'istituzione del
fondo  per  la riqualificazione urbana dei comuni (art. 25, comma 10,
della  legge  n. 448  del  2001)  questa Corte - nell'interpretazione
degli  art. 117  e  119  della Costituzione, sulla base del novellato
Titolo V - ha recentemente deciso (sentenza n. 16 del 2004):
        che,  per  quanto  attiene  alle  funzioni amministrative, la
legge statale puo' solo disciplinare le «funzioni fondamentali» degli
enti  locali  territoriali e puo' dettare norme nelle sole materie di
competenza   esclusiva   elencate  nell'art. 117,  secondo  comma,  e
principi  fondamentali  in  quelle di competenza concorrente elencate
nell'art. 117, terzo comma;
        che,  sul  piano  finanziario,  in base al nuovo art. 119, e'
prevista solo la possibilita' che lo Stato destini risorse aggiuntive
ed  effettui interventi finanziari speciali «in favore di determinati
comuni,   province,   citta'   metropolitane  e  regioni»  per  scopi
particolari,  comunque  «diversi  dal  normale  esercizio  delle loro
funzioni»;
        che,  in  questo  contesto, possono trovare spazio interventi
finanziari   dello   Stato  a  favore  dei  comuni,  vincolati  nella
destinazione, per normali attivita' e compiti di competenza di questi
ultimi,  solo nell'ambito dell'attuazione di discipline dettate dalla
legge statale nelle materie di propria competenza, o della disciplina
degli  speciali interventi finanziari in favore di determinati comuni
(art. 119,  quinto  comma),  con  la  conseguente inammissibilita' di
siffatte forme di intervento nell'ambito di materie e funzioni la cui
disciplina  spetta invece alla legge regionale, pur eventualmente nel
rispetto   (quanto   alle   competenze   concorrenti)   dei  principi
fondamentali della legge dello Stato.
    La stessa sentenza ha, poi, precisato che gli interventi speciali
previsti  dall'art. 119, quinto comma, a loro volta, non solo debbono
essere  aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale delle funzioni
spettanti  ai comuni o agli altri enti, e riferirsi alle finalita' di
perequazione  e  di  garanzia enunciate nella norma costituzionale, o
comunque  a  scopi  diversi  dal normale esercizio delle funzioni, ma
debbono essere indirizzati a determinati comuni o categorie di comuni
(o  province,  citta' metropolitane, regioni), con la conseguenza che
quando  tali  finanziamenti  riguardino  ambiti  di  competenza delle
regioni,   queste   -   per   l'esigenza  di  rispettare  il  riparto
costituzionale  delle competenze fra Stato e regioni - siano chiamate
ad  esercitare  compiti  di  programmazione  e  di  riparto  di fondi
all'interno del proprio territorio.
    Il  ricorso  a  finanziamenti  da  parte  dello  Stato,  senza il
rispetto  di  questi  limiti  e  criteri,  rischia  di  diventare uno
strumento  di  ingerenza  nell'esercizio  delle  funzioni  degli enti
locali  e  di  «sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati
centralmente  a  quelli  legittimamente  decisi  dalle  regioni negli
ambiti materiali di propria competenza».
    3. - Le norme impugnate non rispettano questi criteri e limiti.
    L'art. 54  della  legge  n. 448  del  2001  istituisce  un «fondo
nazionale  per  il  sostegno alla progettazione delle opere pubbliche
delle  regioni  e degli enti locali», per promuovere la realizzazione
delle opere pubbliche di regioni, province, comuni, comunita' montane
e  relativi  consorzi (comma 1), aggiungendo che i contributi erogati
dal fondo sono volti al finanziamento di spese di progettazione delle
opere  pubbliche delle regioni e degli enti locali e devono risultare
almeno  pari  al  50  per  cento del costo effettivo di progettazione
(comma 2).
    L'art. 55 della stessa legge istituisce, a decorrere dal 2002, un
«fondo  nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse
locale»,  «al  fine  di  contribuire  alla  realizzazione delle opere
pubbliche  e  delle infrastrutture di interesse locale, promuovere la
funzione  delle  autonomie  locali nella valorizzazione delle risorse
del  territorio  e  nella  soddisfazione  dei  bisogni  primari delle
popolazioni, coerentemente con i principi di sussidiarieta' e diffuso
decentramento, nonche' garantire l'efficace raccordo, in coerenza con
gli    obiettivi    indicati    dal   documento   di   programmazione
economico--finanziaria,  tra le realizzazione del piano straordinario
delle  infrastrutture  e  delle  opere  di  grandi  dimensioni con le
esigenze   infrastrutturali   locali»  (comma  1).  La  stessa  norma
aggiunge,  poi,  che  i contributi erogati dal fondo sono finalizzati
alla   realizzazione   di   opere   pubbliche   di  interesse  locale
indispensabili per la valorizzazione delle risorse produttive e delle
realta' sociali interessate (comma 2).
    I  fini  indicati  sono estremamente generici, sicche' e' da dire
che  si  e'  in  presenza di strumenti di finanziamento - fra l'altro
solo  parziali  (quanto  meno  per  il fondo di cui all'art. 54), cui
possono,  astrattamente,  accedere  tutti  gli  enti  -  che  non  si
configurano come appartenenti alla sfera degli interventi speciali di
cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, sia perche'
non  risulta  alcuna  specifica  finalita' qualificante degli stessi,
diversa  dal normale esercizio delle funzioni degli enti interessati,
sia perche' i finanziamenti sono disposti in favore della generalita'
degli enti.
    D'altra  parte  «la  progettazione  delle  opere  pubbliche delle
regioni  e  degli enti locali» e «la realizzazione di opere pubbliche
di  interesse  locale  indispensabili  per  la  valorizzazione  delle
risorse produttive e delle realta' sociali interessate» rappresentano
finalita'  estranee a materie o compiti di competenza esclusiva dello
Stato,  ma sono invece riconducibili a materie e ambiti di competenza
concorrente  (a  partire  dal  «governo  del territorio») o residuale
delle  regioni.  Le  norme  impugnate  non  prevedono alcun ruolo per
queste   ultime,  volta  a  volta  interessate  all'attribuzione  dei
finanziamenti,   limitandosi   a   prevedere,   in   sede   di  prima
applicazione,    deliberazioni    «delle    competenti    commissioni
parlamentari».
    Gli  interventi  di  cui  alle  norme  impugnate  si atteggiano -
conformemente  a  quanto  rilevato  dalla sentenza di questa Corte in
precedenza   richiamata   -  come  prosecuzione  di  una  pratica  di
trasferimento  diretto  di risorse dal bilancio dello Stato agli enti
locali  in  base  a  criteri stabiliti dall'amministrazione centrale,
senza  tenere  presente  che, per quanto riguarda la disciplina della
spesa  ed  il trasferimento di risorse dal bilancio statale, lo Stato
deve agire in conformita' al nuovo riparto di competenze e alle nuove
regole,  disponendo  i  trasferimenti  senza  vincoli di destinazione
specifica,  passando, se del caso, attraverso il filtro dei programmi
regionali   e   coinvolgendo  le  regioni  interessate  nei  processi
decisionali  concernenti  il riparto e la destinazione dei fondi, nel
rispetto dell'autonomia di spesa degli enti locali.
    Ne',  contrariamente  alla  tesi erariale, la previsione di fondi
ausiliari per il sostegno e la realizzazione delle opere in questione
puo'   ricollegarsi   al   fine   della  perequazione  delle  risorse
finanziarie che l'art. 117 della Costituzione riserva alla competenza
esclusiva  dello  Stato,  dal  momento  che  i  fondi  istituiti sono
completamente  al  di  fuori  dell'ottica  della  perequazione  delle
risorse finanziarie.
    Le  norme  impugnate  devono essere dichiarate costituzionalmente
illegittime  e  poiche'  la  caducazione  di  tali norme non comporta
diretto  e  immediato  pregiudizio  per  diritti  delle  persone, non
sussistono  ragioni  di ordine costituzionale che si oppongano ad una
dichiarazione  di incostituzionalita' in toto, con la conseguenza che
i  Fondi  in  questione dovranno essere assoggettati, se del caso, ad
una  nuova disciplina legislativa, rispettosa della Costituzione, per
essere destinati alla finanza locale.