ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 455 del codice
di  procedura  penale,  promossi, nell'ambito di diversi procedimenti
penali,  dal  Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con ordinanze del
13 marzo  e  del  3 aprile  2002,  iscritte al n. 341 e al n. 343 del
registro  ordinanze  2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 24, 1ª serie speciale, dell'anno 2003.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 10 dicembre 2003 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto che con due ordinanze, in data 13 marzo e 3 aprile 2002,
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha sollevato, in riferimento
agli  artt. 24  e  111,  secondo  comma (parametro cosi' precisato in
motivazione),   della   Costituzione,   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 455  del  codice di procedura penale, nella
parte  in  cui non prevede che la richiesta di giudizio immediato del
pubblico ministero sia notificata al difensore dell'imputato «al fine
di consentire il deposito di memorie scritte prima della decisione»;
        che  ad  avviso  del rimettente la disciplina censurata viola
gli  artt. 111, secondo comma, e 24 Cost., dal momento che la mancata
previsione   della  facolta'  di  interloquire  sulla  richiesta  del
pubblico   ministero   preclude   alla   difesa   dell'imputato  ogni
possibilita'  «di  «prospettare  una  ipotesi alternativa» rispetto a
quella  formulata  dall'organo  dell'accusa»  e  non  consente che la
decisione del giudice per le indagini preliminari sia preceduta da un
«momento  di  "ascolto"  delle  ragioni dell'imputato sullo specifico
"tema" della evidenza probatoria»;
        che,   quanto  alla  rilevanza,  il  rimettente  osserva  che
dall'accoglimento  della  questione deriverebbe la nullita' di ordine
generale,  ex  art. 178,  comma 1,  cod.  proc.  pen., del decreto di
giudizio immediato e la conseguente regressione del procedimento;
        che  in  entrambi  i giudizi e' intervenuto il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  chiedendo  che le questioni siano dichiarate
infondate.
    Considerato che con due ordinanze di identico tenore il Tribunale
di  Santa Maria Capua Vetere dubita della legittimita' costituzionale
dell'art. 455  del codice di procedura penale, in quanto detta norma,
non  prevedendo  che  la richiesta di giudizio immediato del pubblico
ministero  sia notificata al difensore, precluderebbe all'imputato di
interloquire  su  tale richiesta, in violazione degli artt. 24 e 111,
secondo comma, della Costituzione;
        che,  stante  l'identita' delle questioni sollevate nelle due
ordinanze  di  rimessione,  va  disposta  la  riunione  dei  relativi
giudizi;
        che  con ordinanze n. 256 e n. 127 del 2003 e n. 371 del 2002
questa   Corte   ha  dichiarato  manifestamente  infondate  questioni
analoghe sollevate in relazione ai medesimi parametri costituzionali;
        che la Corte ha rilevato che il previo interrogatorio, svolto
con  l'osservanza  delle  garanzie  di cui agli artt. 453, comma 1, e
375, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., assicura alla persona
sottoposta alle indagini la possibilita' di esercitare il suo diritto
di  difesa,  anche in vista di un'eventuale emissione del decreto che
dispone  il  giudizio  immediato,  e che il principio per il quale il
processo   deve  svolgersi  nel  contraddittorio  tra  le  parti,  in
condizioni  di  parita',  enunciato  dal  secondo comma dell'art. 111
Cost.,  non  e'  evocabile  in  relazione alle forme introduttive del
giudizio,   le   quali,   con  particolare  riferimento  al  giudizio
immediato,  trovano  giustificazione nelle esigenze di celerita' e di
risparmio di risorse processuali;
        che,  non  risultando  profili  diversi  o  aspetti ulteriori
rispetto  a  quelli  gia'  valutati  con  le  pronunce richiamate, le
questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.