ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 448 del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verbania con ordinanza del 31 marzo 2003, iscritta al n. 470 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 2003. Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 2003 il giudice relatore Guido Neppi Modona. Ritenuto che il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verbania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 448 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che, anche all'esito del giudizio abbreviato celebrato a seguito dell'ingiustificato dissenso del pubblico ministero alla applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., il giudice possa valutare la legittimita' di tale dissenso al fine di pronunciare sentenza nei termini di cui al comma 1 dell'art. 448»; che il giudice rimettente premette che gli imputati nei cui confronti procede con il rito abbreviato avevano originariamente richiesto l'applicazione di una pena patteggiata, relativamente alla quale il pubblico ministero aveva negato il consenso per la ritenuta non congruita' della pena; che, all'esito della discussione, i difensori degli imputati avevano reiterato la richiesta di applicazione della pena, come originariamente formulata, chiedendo, in subordine, che fosse sollevata questione di costituzionalita' dell'art. 448 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice possa valutare la legittimita' del dissenso del pubblico ministero anche all'esito del giudizio abbreviato; che il giudice a quo rileva che la formulazione letterale dell'art. 448 cod. proc. pen. limita l'esercizio del potere-dovere del giudice di valutare se sia ingiustificato il dissenso del pubblico ministero all'applicazione della pena richiesta dall'imputato al solo caso in cui a seguito di detto dissenso si sia celebrato il giudizio ordinario; che il rimettente afferma di condividere le motivazioni dell'ordinanza con la quale la Corte di cassazione, sezione VI penale, ha sollevato, in riferimento agli stessi parametri, analoga questione; che, in particolare, ad avviso del rimettente la mancata previsione che il giudice possa ritenere ingiustificato il dissenso del pubblico ministero anche all'esito del giudizio abbreviato e applicare la pena richiesta dall'imputato si pone in contrasto con: l'art. 3 Cost., perche' irragionevolmente discrimina gli imputati che hanno chiesto il giudizio abbreviato, a seguito del rigetto della richiesta di patteggiamento, rispetto agli imputati che non hanno avanzato tale richiesta; l'art. 24 Cost., perche' l'imputato viene «costretto» ad affrontare il giudizio ordinario affinche' il giudice possa, all'esito del dibattimento, dichiarare ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, gli artt. 97 e 111, secondo comma, Cost., in quanto determina una dilatazione dei tempi processuali, in palese contrasto con i principi di buon andamento dell'amministrazione e della ragionevole durata del processo. Considerato che il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verbania dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111, secondo comma, della Costituzione, della legittimita' costituzionale dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 448 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che, anche all'esito del giudizio abbreviato celebrato a seguito dell'ingiustificato dissenso del pubblico ministero alla applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., il giudice possa valutare la legittimita' di tale dissenso al fine di pronunciare sentenza nei termini di cui al comma 1 dell'art. 448»; che, a prescindere dal rilievo che con ordinanza n. 225 del 2003 la questione di costituzionalita' cui fa riferimento il rimettente e' stata dichiarata manifestamente infondata, successivamente all'ordinanza di rimessione la legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), ha introdotto numerose modifiche all'istituto dell'applicazione della pena, prevedendo inoltre nell'art. 5, comma 1, in via transitoria, la possibilita' di «formulare la richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale [...] anche nei processi penali in corso di dibattimento»; che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente perche' valuti se la disciplina transitoria incida sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale.