ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 448 del codice
di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale,
dal  giudice  dell'udienza  preliminare del Tribunale di Verbania con
ordinanza   del  31 marzo  2003,  iscritta  al  n. 470  del  registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 2003.
    Udito  nella  camera di consiglio del 10 dicembre 2003 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto che il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di
Verbania  ha  sollevato,  in  riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111,
secondo   comma,   della   Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'ultimo  periodo  del  comma 1  dell'art. 448 del
codice  di  procedura  penale,  «nella  parte in cui non prevede che,
anche   all'esito   del   giudizio  abbreviato  celebrato  a  seguito
dell'ingiustificato dissenso del pubblico ministero alla applicazione
della  pena ex art. 444 cod. proc. pen., il giudice possa valutare la
legittimita'  di  tale  dissenso  al fine di pronunciare sentenza nei
termini di cui al comma 1 dell'art. 448»;
        che  il  giudice rimettente premette che gli imputati nei cui
confronti  procede  con  il  rito  abbreviato avevano originariamente
richiesto  l'applicazione di una pena patteggiata, relativamente alla
quale  il pubblico ministero aveva negato il consenso per la ritenuta
non congruita' della pena;
        che,  all'esito della discussione, i difensori degli imputati
avevano  reiterato  la  richiesta  di  applicazione  della pena, come
originariamente   formulata,   chiedendo,  in  subordine,  che  fosse
sollevata  questione  di  costituzionalita'  dell'art. 448 cod. proc.
pen., nella parte in cui non prevede che il giudice possa valutare la
legittimita'  del dissenso del pubblico ministero anche all'esito del
giudizio abbreviato;
        che  il  giudice  a  quo rileva che la formulazione letterale
dell'art. 448  cod.  proc.  pen. limita l'esercizio del potere-dovere
del  giudice  di  valutare  se  sia  ingiustificato  il  dissenso del
pubblico    ministero    all'applicazione    della   pena   richiesta
dall'imputato  al solo caso in cui a seguito di detto dissenso si sia
celebrato il giudizio ordinario;
        che  il  rimettente  afferma  di  condividere  le motivazioni
dell'ordinanza  con  la  quale  la  Corte  di  cassazione, sezione VI
penale,  ha  sollevato, in riferimento agli stessi parametri, analoga
questione;
        che,  in  particolare,  ad  avviso  del rimettente la mancata
previsione  che  il giudice possa ritenere ingiustificato il dissenso
del  pubblico  ministero  anche  all'esito  del giudizio abbreviato e
applicare la pena richiesta dall'imputato si pone in contrasto con:
          l'art. 3  Cost.,  perche'  irragionevolmente discrimina gli
imputati  che  hanno  chiesto  il  giudizio abbreviato, a seguito del
rigetto della richiesta di patteggiamento, rispetto agli imputati che
non hanno avanzato tale richiesta;
          l'art. 24  Cost.,  perche'  l'imputato viene «costretto» ad
affrontare   il   giudizio  ordinario  affinche'  il  giudice  possa,
all'esito del dibattimento, dichiarare ingiustificato il dissenso del
pubblico  ministero,  gli  artt. 97  e  111, secondo comma, Cost., in
quanto  determina  una  dilatazione  dei tempi processuali, in palese
contrasto  con  i  principi  di buon andamento dell'amministrazione e
della ragionevole durata del processo.
    Considerato che il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale
di  Verbania  dubita,  in  riferimento  agli  artt. 3,  24, 97 e 111,
secondo  comma, della Costituzione, della legittimita' costituzionale
dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 448 del codice di procedura
penale,  «nella  parte  in  cui  non prevede che, anche all'esito del
giudizio  abbreviato celebrato a seguito dell'ingiustificato dissenso
del  pubblico ministero alla applicazione della pena ex art. 444 cod.
proc.  pen.,  il  giudice  possa  valutare  la  legittimita'  di tale
dissenso  al  fine  di  pronunciare  sentenza  nei  termini di cui al
comma 1 dell'art. 448»;
        che,  a  prescindere dal rilievo che con ordinanza n. 225 del
2003   la  questione  di  costituzionalita'  cui  fa  riferimento  il
rimettente    e'    stata    dichiarata   manifestamente   infondata,
successivamente  all'ordinanza di rimessione la legge 12 giugno 2003,
n. 134  (Modifiche  al  codice  di  procedura  penale  in  materia di
applicazione  della  pena  su  richiesta  delle parti), ha introdotto
numerose   modifiche   all'istituto   dell'applicazione  della  pena,
prevedendo  inoltre  nell'art. 5,  comma 1,  in  via  transitoria, la
possibilita'  di  «formulare la richiesta di cui all'articolo 444 del
codice  di  procedura penale [...] anche nei processi penali in corso
di dibattimento»;
        che  gli  atti  devono  pertanto essere restituiti al giudice
rimettente  perche'  valuti se la disciplina transitoria incida sulla
rilevanza della questione di legittimita' costituzionale.