ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 20 del decreto
legislativo  28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni sulla competenza
penale  del  giudice  di  pace,  a norma dell'articolo 14 della legge
24 novembre  1999,  n. 468), promosso, nell'ambito di un procedimento
penale,   dal  giudice  di  pace  di  Ferrara  con  ordinanza  del  5
giugno 2003,  iscritta  al  n. 743  del  registro  ordinanze  2003  e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, 1ª serie
speciale, dell'anno 2003.
    Udito  nella  camera di consiglio del 17 dicembre 2003 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che  il  giudice  di  pace  di Ferrara ha sollevato, in
riferimento  agli artt. 3, 24, secondo comma, 97, primo comma, e 111,
secondo   comma,   della   Costituzione,  questioni  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 20  del decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274  (Disposizioni  sulla competenza penale del giudice di pace, a
norma  dell'articolo 14  della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella
parte in cui non prevede che la citazione a giudizio debba contenere,
a   pena   di   nullita',   l'avviso   che  l'imputato,  prima  della
dichiarazione  di  apertura  del  dibattimento  di  primo grado, puo'
presentare  domanda di oblazione, qualora ne ricorrano i presupposti,
nonche'  l'avviso che l'imputato puo' chiedere l'estinzione del reato
a  seguito  di  «condotte  riparatorie avvenute prima dell'udienza di
comparizione»;
        che  in  particolare  il  giudice  a  quo,  premesso  che  il
procedimento  davanti  al  giudice  di  pace  tende  a  «realizzare i
principi   di   massima   semplificazione   e   di   deflazione   del
dibattimento», rileva che la disciplina censurata appare in contrasto
con:  l'art. 3 Cost., perche', rimettendo «a una scelta discrezionale
del  pubblico ministero e/o dell'ufficiale di polizia giudiziaria [la
possibilita'  di effettuare] gli avvisi di cui all'art. 35 (e 29) del
d.lgs.  28 agosto  2000,  n. 274»,  determina  «una  ingiustificata e
irragionevole  disparita'  di  trattamento  tra  imputati ai quali il
decreto  di  citazione a giudizio sia stato notificato con gli avvisi
di  cui agli articoli suddetti e imputati il cui decreto di citazione
non  contenga  tali avvisi», l'art. 24, secondo comma, Cost., perche'
«preclude all'imputato, che non puo' considerarsi inerte se non vi e'
espresso obbligo di avviso ed informazione, la facolta' di richiedere
forme  alternative  di definizione del giudizio se non al momento del
dibattimento»,  gli  artt. 97,  primo  comma,  e  111, secondo comma,
Cost.,  perche'  comporta  «ritardi  nella  fase  del dibattimento in
quanto  l'imputato,  stante l'assenza dell'informazione, non e' posto
nella  condizione  di  scegliere tale strada alternativa, in anticipo
rispetto alla fase dibattimentale».
    Considerato  che questa Corte con ordinanza n. 231 del 2003 e con
le  successive  ordinanze  n. 11  e  n. 10  del  2004  ha  dichiarato
manifestamente   infondate   analoghe   questioni   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 20  del decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274  (Disposizioni  sulla competenza penale del giudice di pace, a
norma   dell'articolo 14   della  legge  24 novembre  1999,  n. 468),
concernenti  la  mancata  previsione  che  la  citazione  a  giudizio
disposta  dalla  polizia  giudiziaria  debba  contenere,  a  pena  di
nullita',   l'avviso   che  l'imputato  puo'  presentare  domanda  di
oblazione;
        che,   in   particolare,  nella  ordinanza  n. 231  e'  stato
affermato    che   nell'udienza   di   comparizione   l'imputato   e'
obbligatoriamente   assistito,   a   norma   dell'art. 20,   comma 2,
lettera e),   del   decreto  legislativo  n. 274  del  2000,  «da  un
difensore,  di  fiducia  o  d'ufficio,  si'  che risultano pienamente
garantite  la difesa tecnica e l'informazione circa le varie forme di
definizione del procedimento, anche alternative al giudizio di merito
(conciliazione  tra  le  parti,  oblazione,  risarcimento  del danno,
condotte  riparatorie)» e che «l'udienza di comparizione, ove avviene
il  primo contatto tra le parti e il giudice, risulta sede idonea per
sollecitare  e  verificare  la  praticabilita' di possibili soluzioni
alternative,  tra  cui,  evidentemente,  l'estinzione  del  reato per
oblazione prevista dagli artt. 162 e 162-bis cod. pen.»;
        che  inoltre  questa  Corte  con  ordinanza n. 11 del 2004 ha
dichiarato  manifestamente  infondata altra questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 20  del decreto legislativo n. 274 del 2000
relativa alla mancata previsione che la citazione a giudizio disposta
dalla  polizia giudiziaria contenga, a pena di nullita', l'avviso che
l'imputato  ha  la  possibilita' di chiedere l'estinzione del reato a
seguito  delle  condotte  riparatorie di cui all'art. 35 del medesimo
decreto;
        che,  in particolare, nell'ordinanza si rileva che il comma 3
del  menzionato  art. 35  stabilisce  che  il  giudice  di  pace puo'
disporre  la  sospensione del processo per un periodo non superiore a
tre  mesi ove l'imputato chieda nell'udienza di comparizione di poter
provvedere  alle  condotte riparatorie e dimostri di non avere potuto
farlo  in precedenza, ovviamente anche per non essere stato informato
di tale possibilita';
        che   nelle  ordinanze  sopra  menzionate  e'  stato  inoltre
ribadito  che  il principio di buon andamento dei pubblici uffici non
si  riferisce  all'attivita' giurisdizionale in senso stretto, bensi'
all'organizzazione  e  al  funzionamento  dell'amministrazione  della
giustizia (cfr., ex plurimis, sentenza n. 115 del 2001);
        che,  non  risultando  profili  diversi  o  aspetti ulteriori
rispetto  a  quelli  gia'  valutati  con  le  pronunce richiamate, le
questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.