ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 30-bis del
codice  di  procedura  civile  promosso con ordinanza del 24 febbraio
2003  dal  giudice  di pace di Prato nel procedimento civile vertente
tra  Luigi  Provenzano  e  la  New  Valentini Due S.r.l., iscritta al
n. 367  del  registro  ordinanze  2003  e  pubblicata  nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica n. 25, 1ª serie speciale, dell'anno 2003.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 10 dicembre 2003 il giudice
relatore Franco Bile.
    Ritenuto  che,  con ordinanza del 24 febbraio 2003, il giudice di
pace  di Prato, nel corso di un procedimento civile iniziato da Luigi
Provenzano nei confronti della S.r.l. New Valentini Due di Prato, per
ottenere  la  condanna  di  quest'ultima  al pagamento di una somma a
titolo  di  risarcimento del danno sofferto dal figlio per il cattivo
funzionamento  di  un  motoveicolo  usato  acquistato  dalla societa'
convenuta,  ha  sollevato  questione  di  legittimita' costituzionale
dell'articolo 30-bis  del  codice  di procedura civile, per contrasto
con gli articoli 3, 24, 25, 97, 101 e 111 della Costituzione;
        che - secondo quanto rileva il rimettente - la societa', dopo
avere contestato nel merito la domanda, ha affermato di avere appreso
che  l'attore  esercitava la funzione di giudice di pace a Pistoia ed
ha  chiesto  che  ai  sensi  dell'art. 30-bis  cod.  proc. civ. fosse
dichiarata  la competenza territoriale del giudice di pace di Genova,
mentre   l'attore   ha   replicato   prospettando   la  questione  di
legittimita' costituzionale di tale norma;
        che  il rimettente - premesso che il giudizio non puo' essere
definito  senza  la  risoluzione  di  tale  questione -  riferisce le
argomentazioni con cui l'attore l'ha prospettata, ossia l'intenzione,
desumibile dai lavori preparatori, di limitare la competenza prevista
dall'art. 30-bis  cod.  proc.  civ.  ai soli casi di risarcimento dei
danni conseguenti alle ipotesi considerate dall'art. 11 del codice di
procedura   penale;   ed  il  contrasto  della  norma  impugnata,  se
genericamente  interpretata  ed applicata, con gli indicati parametri
costituzionali,  per  l'eccessiva  difficolta' di accesso alla tutela
giurisdizionale, specie nelle cause di «esiguo valore»;
        che  inoltre  -  premesso che «l'esame che la legge impone al
giudice  di  compiere sulla non manifesta infondatezza ha lo scopo di
evitare  che abbiano ingresso alla Corte questioni prive di qualsiasi
fondamento  ed  in  ordine  alle quali lo stesso giudice del processo
principale  puo' implicitamente affermare la legittimita' della norma
impugnata  dichiarando  e  motivando  la  sua assoluta certezza circa
l'insussistenza   dell'avanzato  dubbio  di  costituzionalita»  -  il
rimettente  assume  che  «la norma investita di incostituzionalita' e
quelle  costituzionali  che  si assumono violate non sembrano vibrare
all'unisono  soprattutto  per  cio'  che  riguarda le cause di esiguo
valore»;  e,  quindi, conclude che, spettandogli «non di accertare la
fondatezza  della questione ma solo la sua non manifesta infondatezza
[...]  la  dissonanza  avvertita  [...]  deve percio' tradursi in una
ordinanza di rimessione»;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  tramite  l'Avvocatura  generale  dello  Stato, che ha
depositato  memoria,  nella  quale  ha  sostenuto  in via preliminare
l'inammissibilita' ed in subordine l'infondatezza della questione.
    Considerato  che  l'ordinanza  di  rimessione  non  contiene  una
precisa  enunciazione  dei  termini  della  questione  proposta,  con
riferimento al contenuto della pronuncia richiesta a questa Corte;
        che,  infatti, dal tenore di essa non emerge con chiarezza ed
in  modo  inequivoco  se  il  rimettente  ritiene  che  il  vizio  di
costituzionalita'  della  norma censurata concerna l'applicazione del
criterio  di competenza derogatorio in generale ovvero in riferimento
ad una specifica tipologia di controversie civili ed in particolare a
quelle di «esiguo valore»;
        che - alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (cfr.
ex multis l'ordinanza n. 217 del 2003) - la questione di legittimita'
costituzionale   proposta   in  via  incidentale  senza  i  necessari
requisiti    di   inequivocita'   e   chiarezza   e'   manifestamente
inammissibile;
        che,   inoltre,   l'ordinanza   non  contiene  una  specifica
motivazione  sulla  non  manifesta  infondatezza  della questione, in
quanto  il  rimettente  si  e'  limitato  a riferire le ragioni poste
dall'attore   nel   giudizio  a  quo  a  sostegno  dell'eccezione  di
incostituzionalita'  della  norma,  senza spiegare i motivi della sua
adesione  ad  esse, ed a rilevare una generica dissonanza della norma
stessa dai parametri evocati dalla parte privata;
        che  - secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. ancora
l'ordinanza n. 217 del 2003, nonche' le ordinanze n. 231 e n. 255 del
2003) - ne discende un'ulteriore ragione di inammissibilita'.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.