ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 30-bis del codice di procedura civile promosso con ordinanza del 24 febbraio 2003 dal giudice di pace di Prato nel procedimento civile vertente tra Luigi Provenzano e la New Valentini Due S.r.l., iscritta al n. 367 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 25, 1ª serie speciale, dell'anno 2003. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 2003 il giudice relatore Franco Bile. Ritenuto che, con ordinanza del 24 febbraio 2003, il giudice di pace di Prato, nel corso di un procedimento civile iniziato da Luigi Provenzano nei confronti della S.r.l. New Valentini Due di Prato, per ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno sofferto dal figlio per il cattivo funzionamento di un motoveicolo usato acquistato dalla societa' convenuta, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 30-bis del codice di procedura civile, per contrasto con gli articoli 3, 24, 25, 97, 101 e 111 della Costituzione; che - secondo quanto rileva il rimettente - la societa', dopo avere contestato nel merito la domanda, ha affermato di avere appreso che l'attore esercitava la funzione di giudice di pace a Pistoia ed ha chiesto che ai sensi dell'art. 30-bis cod. proc. civ. fosse dichiarata la competenza territoriale del giudice di pace di Genova, mentre l'attore ha replicato prospettando la questione di legittimita' costituzionale di tale norma; che il rimettente - premesso che il giudizio non puo' essere definito senza la risoluzione di tale questione - riferisce le argomentazioni con cui l'attore l'ha prospettata, ossia l'intenzione, desumibile dai lavori preparatori, di limitare la competenza prevista dall'art. 30-bis cod. proc. civ. ai soli casi di risarcimento dei danni conseguenti alle ipotesi considerate dall'art. 11 del codice di procedura penale; ed il contrasto della norma impugnata, se genericamente interpretata ed applicata, con gli indicati parametri costituzionali, per l'eccessiva difficolta' di accesso alla tutela giurisdizionale, specie nelle cause di «esiguo valore»; che inoltre - premesso che «l'esame che la legge impone al giudice di compiere sulla non manifesta infondatezza ha lo scopo di evitare che abbiano ingresso alla Corte questioni prive di qualsiasi fondamento ed in ordine alle quali lo stesso giudice del processo principale puo' implicitamente affermare la legittimita' della norma impugnata dichiarando e motivando la sua assoluta certezza circa l'insussistenza dell'avanzato dubbio di costituzionalita» - il rimettente assume che «la norma investita di incostituzionalita' e quelle costituzionali che si assumono violate non sembrano vibrare all'unisono soprattutto per cio' che riguarda le cause di esiguo valore»; e, quindi, conclude che, spettandogli «non di accertare la fondatezza della questione ma solo la sua non manifesta infondatezza [...] la dissonanza avvertita [...] deve percio' tradursi in una ordinanza di rimessione»; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato memoria, nella quale ha sostenuto in via preliminare l'inammissibilita' ed in subordine l'infondatezza della questione. Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene una precisa enunciazione dei termini della questione proposta, con riferimento al contenuto della pronuncia richiesta a questa Corte; che, infatti, dal tenore di essa non emerge con chiarezza ed in modo inequivoco se il rimettente ritiene che il vizio di costituzionalita' della norma censurata concerna l'applicazione del criterio di competenza derogatorio in generale ovvero in riferimento ad una specifica tipologia di controversie civili ed in particolare a quelle di «esiguo valore»; che - alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis l'ordinanza n. 217 del 2003) - la questione di legittimita' costituzionale proposta in via incidentale senza i necessari requisiti di inequivocita' e chiarezza e' manifestamente inammissibile; che, inoltre, l'ordinanza non contiene una specifica motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione, in quanto il rimettente si e' limitato a riferire le ragioni poste dall'attore nel giudizio a quo a sostegno dell'eccezione di incostituzionalita' della norma, senza spiegare i motivi della sua adesione ad esse, ed a rilevare una generica dissonanza della norma stessa dai parametri evocati dalla parte privata; che - secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. ancora l'ordinanza n. 217 del 2003, nonche' le ordinanze n. 231 e n. 255 del 2003) - ne discende un'ulteriore ragione di inammissibilita'. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.