LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'istanza presentata dal difensore dell'imputato Coppola Giovanni in data odierna per la concessione degli arresti domiciliari. La Corte solleva ex officio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 284, comma 5-bis (arresti domiciliari) c.p.p. nel testo vigente (art. 5 della legge 26 marzo 2001 n. 128). La questione e' rilevante nella specie avendo l'imputato proposto istanza di concessione degli arresti domiciliari per sottoporsi, perche' tossicodipendente, a programma di recupero presso struttura autorizzata: nei suoi confronti si applica il regime restrittivo ordinario ai sensi dell'art. 89, comma 4, del d.P.R. n. 309/1990 in quanto si procede per il delitto di rapina aggravata - art. 628, comma terzo, c.p. - contemplato al comma secondo, lett. a), n. 2 dell'art. 407 c.p.p. La norma censurata sembra violare il principio generale di ragionevolezza cui, pur nell'ambito della sua sovrana discrezionalita', deve informare le sue determinazioni il legislatore perche' lega la possibilita' di godere del regime meno afflittivo degli arresti domiciliari al fatto di non essere stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, quindi ad un elemento (e relativo dato temporale), quale la statuizione di condanna irrevocabile, irrilevante ai fini dell'apprezzamento della capacita' a delinquere e della personalita' morale dell'imputato, laddove termine finale, da compiersi a ritroso nel periodo quinquennale previsto dalla legge rispetto al fatto per il quale si procede, dovrebbe essere ragionevolmente costituito dalla data di commissione del reato di evasione. Invero, solo il compimento del previsto periodo di tempo in tal guisa parametrato conferisce la presunzione astrattamente assunta dalla legge di meritevolezza del trattamento restrittivo piu' favorevole rispetto al regime di custodia cautelare in carcere. Tanto piu' allorquando, come nel caso di specie, detto trattamento sia finalizzato al programma di recupero di un soggetto ammalato quale la persona tossicodipendente, il cui svolgimento potrebbe essere impedito dalla impossibilita' di concessione degli arresti domiciliari (perche' non concedibile o comunque non richiesta, come nella specie, la revoca dello stato di custodia cautelare). Ma vi e' di piu'. Il dato temporale di riferimento assunto dalla legge e' naturalmente variabile da caso a caso, non essendo evidentemente uniforme la durata del processo penale, per il che - ponendo in tal guisa in atto una sostanziale disparita' di trattamento di casi identici - la norma fa dipendere la fruibiita' o meno del regime meno afflittivo (c.d. beneficio degli arresti domiciliari) da un elemento di natura puramente accidentale quale il tempo di definizione del processo penale. La quale cosa sembra tradire anche il principio di ragionevole durata del processo, riverberandosi in senso sfavorevole sulla posizione dell'interessato proprio il prolungarsi del tempo di definizione.