IL GIUDICE DI PACE Nel giudizio civile R.G. n. 166/C/2003, introdotto da Castiglione Alberto con ricorso ex art. 22 della legge n. 689/1981, pervenuto il 21 novembre 2003, avverso il verbale di contestazione n. 127048611, serie 2003 n. 0270486 adottato il 2 settembre 2003 in Racconigi e notificato in data 8 ottobre 2003, per violazione dell'art. 180, comma 8 c.d.s., pronuncia d'ufficio la seguente ordinanza interlocutoria sul predetto ricorso depositato senza il contestuale deposito della somma prevista dall'art. 204-bis del d.lgs. n. 285/1992, nel testo introdotto con d.l. n. 151/2003, convertito in legge n. 214/2003. Premesso in fatto: 1) che il ricorrente ha omesso il versamento della somma prevista dal suddetto art. 204-bis del d.lgs. n. 285/1992, nel testo introdotto con d.l. n. 151/2003, convertito con modifiche ed integrazioni nella legge 1° agosto 2003 n. 214 e cosi' di una somma pari, come precisato nel comma 3, alla meta' del massimo edittale stabilito per la sanzione inflitta con il verbale opposto; 2) che, di conseguenza, a mente della stessa norma, il ricorso presentato dovrebbe essere dichiarato inammissibile. Motivi Tale norma si ritiene contrasti con gli artt. 3 e 24 della Costituzione e sia inoltre irragionevole e vessatoria. L'imposizione del relativo onere, pari alla meta' del massimo della sanzione prevista per la violazione contro la quale viene proposta l'opposizione, ostacola senza alcun motivo sia l'esercizio del diritto di difesa, sia il diritto di eguaglianza. Ed infatti, mentre per il ricorso in sede amministrativa, cosi' come previsto dall'art. 203 del d.lgs. n. 285/1992, nel testo modificato con il d.l. n. 151/2003 convertito in legge n. 214/2003, non e' richiesto alcun onere economico concomitante alla relativa proposizione, invece e solo per l'ipotesi del ricorso giudiziario esperibile ai sensi della legge n. 689/1981 e' imposto il versamento di una somma pari alla meta' del massimo della sanzione inflitta con il verbale oggetto di opposizione. Oltre che del tutto ingiustificata, la predetta disparita' di regolamentazione dei due tipi del ricorso introduce una illegittima limitazione al diritto di difesa dei cittadini. Piu' volte il Giudice delle leggi ha dichiarato la non conformita' ai principi fondamentali sanciti negli artt. 3 e 24 della Costituzione di norme legislative «... che frappongono ostacoli non giustificati da un preminente interesse pubblico ad uno svolgimento del processo civile adeguato alla funzione ad esso assegnata, nell'interesse generale, a protezione di diritti soggettivi dei cittadini ...» (Corte cost. n. 113/1963), od anche che impongano «... oneri ... o modalita' tali da rendere ... difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento di attivita' processuale ...» (Corte cost. n. 63/1977; Id., n. 333/2001). Orbene, il versamento imposto per l'ipotesi del ricorso in sede giudiziaria si ritiene ostacoli ingiustificatamente e renda comunque difficile l'esercizio del rimedio giurisdizionale rispetto a quello amministrativo. Basti considerare al riguardo che la somma da versarsi, in quanto pari alla meta' del massimo della sanzione edittale, risulta quasi sempre e di molto superiore alla somma minima comminabile per le diverse ipotesi sanzionate e si traduce altresi' in una sanzione preventiva e temporanea del tutto incompatibile con le finalita' del giudizio disciplinato dalla legge n. 689/1981. Nel presente giudizio e' rilevante la prospettata questione di incostituzionalita' della suddetta norma, posto che, nell'ipotesi in cui venga accolta, il ricorso proposto sarebbe ammissibile nonostante l'omissione del versamento come sopra prescritto.