IL GIUDICE DI PACE

    Nel giudizio civile R.G. n. 166/C/2003, introdotto da Castiglione
Alberto  con ricorso ex art. 22 della legge n. 689/1981, pervenuto il
21  novembre  2003, avverso il verbale di contestazione n. 127048611,
serie  2003  n. 0270486  adottato  il 2 settembre 2003 in Racconigi e
notificato  in  data  8  ottobre  2003, per violazione dell'art. 180,
comma   8   c.d.s.,   pronuncia   d'ufficio   la  seguente  ordinanza
interlocutoria  sul  predetto ricorso depositato senza il contestuale
deposito   della   somma   prevista   dall'art. 204-bis   del  d.lgs.
n. 285/1992, nel testo introdotto con d.l. n. 151/2003, convertito in
legge n. 214/2003.
    Premesso in fatto:
        1)  che  il  ricorrente  ha  omesso il versamento della somma
prevista  dal suddetto art. 204-bis del d.lgs. n. 285/1992, nel testo
introdotto   con   d.l.  n. 151/2003,  convertito  con  modifiche  ed
integrazioni  nella  legge 1° agosto 2003 n. 214 e cosi' di una somma
pari,  come  precisato  nel  comma 3, alla meta' del massimo edittale
stabilito per la sanzione inflitta con il verbale opposto;
        2)  che,  di  conseguenza,  a  mente  della  stessa norma, il
ricorso presentato dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

                               Motivi

    Tale  norma  si  ritiene  contrasti  con  gli  artt. 3 e 24 della
Costituzione e sia inoltre irragionevole e vessatoria.
    L'imposizione  del  relativo  onere,  pari alla meta' del massimo
della  sanzione  prevista  per  la  violazione  contro la quale viene
proposta  l'opposizione,  ostacola senza alcun motivo sia l'esercizio
del diritto di difesa, sia il diritto di eguaglianza.
    Ed  infatti,  mentre per il ricorso in sede amministrativa, cosi'
come   previsto  dall'art. 203  del  d.lgs.  n. 285/1992,  nel  testo
modificato  con  il d.l. n. 151/2003 convertito in legge n. 214/2003,
non  e'  richiesto  alcun  onere economico concomitante alla relativa
proposizione,  invece  e  solo  per l'ipotesi del ricorso giudiziario
esperibile  ai sensi della legge n. 689/1981 e' imposto il versamento
di  una somma pari alla meta' del massimo della sanzione inflitta con
il   verbale   oggetto   di   opposizione.   Oltre   che   del  tutto
ingiustificata,  la  predetta  disparita' di regolamentazione dei due
tipi  del ricorso introduce una illegittima limitazione al diritto di
difesa dei cittadini.
    Piu'   volte   il  Giudice  delle  leggi  ha  dichiarato  la  non
conformita' ai principi fondamentali sanciti negli artt. 3 e 24 della
Costituzione  di  norme legislative «... che frappongono ostacoli non
giustificati  da  un preminente interesse pubblico ad uno svolgimento
del  processo  civile  adeguato  alla  funzione  ad  esso  assegnata,
nell'interesse  generale,  a  protezione  di  diritti  soggettivi dei
cittadini ...» (Corte cost. n. 113/1963), od anche che impongano «...
oneri  ...  o modalita' tali da rendere ... difficile l'esercizio del
diritto  di  difesa  o  lo  svolgimento di attivita' processuale ...»
(Corte cost. n. 63/1977; Id., n. 333/2001).
    Orbene,  il  versamento imposto per l'ipotesi del ricorso in sede
giudiziaria  si ritiene ostacoli ingiustificatamente e renda comunque
difficile  l'esercizio  del rimedio giurisdizionale rispetto a quello
amministrativo.  Basti  considerare  al  riguardo  che  la  somma  da
versarsi,  in  quanto  pari  alla  meta'  del  massimo della sanzione
edittale, risulta quasi sempre e di molto superiore alla somma minima
comminabile  per  le diverse ipotesi sanzionate e si traduce altresi'
in  una  sanzione preventiva e temporanea del tutto incompatibile con
le finalita' del giudizio disciplinato dalla legge n. 689/1981.
    Nel  presente  giudizio  e' rilevante la prospettata questione di
incostituzionalita'  della suddetta norma, posto che, nell'ipotesi in
cui venga accolta, il ricorso proposto sarebbe ammissibile nonostante
l'omissione del versamento come sopra prescritto.